Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17392 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 13/07/2017, (ud. 01/03/2017, dep.13/07/2017),  n. 17392

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23643/2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A,

presso lo studio dell’avvocato MARCO ANNECCHINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE DELLA PIETRA;

– ricorrente –

contro

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V. AUGUSTO AUBRY 1,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO MOSCARELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO ORLANDO;

R.M.R., R.G., R.A., RU.AN.,

r.a., elettivamente domiciliati in ROMA, V. AUGUSTO AUBRY 1,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO MOSCARELLI, rappresentati e

difesi dall’avvocato ANTONIO ORLANDO;

– controricorrenti –

e contro

S.N., RU.AN., S.S., S.R.,

SA.RA., SA.SI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3480/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/03/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione dell’11.5.2005 R.S. impugnava per incapacità naturale, ai sensi dell’art. 591 c.c., il testamento pubblico rogato in data 7.2.2000 col quale la zia Ru.Gi. (o G.) (deceduta il (OMISSIS)), revocando il precedente testamento pubblico del 10.3.1988, aveva istituito sue eredi le nipoti C.M., S.S. e la stessa R.S.. La quale, benchè beneficiatane in misura superiore rispetto al precedente testamento, deduceva che alla data del 7.2.2000 la de cuius era affetta da demenza senile. Pertanto conveniva in giudizio la sorella della testatrice, R.A. e tutti i nipoti di lei, e cioè C.M., S.S. e R.R., Ra., S., R., A. fu G., A., G. e An., tutti istituiti eredi con un precedente testamento pubblico del 10.3.1988.

Resisteva in giudizio C.M., che negava l’incapacità della de cuius (e proponeva domanda riconvenzionale subordinata di cui non si discute più in questa sede di legittimità).

Rosaria, r.a. fu G., A., G. ed An. aderivano alla domanda. Contumaci, invece, gli altri convenuti.

Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 5535/09 annullava il testamento pubblico del 7.2.2000, dichiarava aperta la successione testamentaria in base al testamento pubblico del 10.3.1988 e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale della C..

L’appello di quest’ultima era respinto dalla Corte distrettuale partenopea con sentenza n. 3480/14. Detta Corte riteneva infondata l’eccezione di carenza d’interesse di R.S. alla domanda d’annullamento. L’attrice, benchè non potesse ritrarre alcun vantaggio economico dalla caducazione del testamento impugnato, che le aveva attribuito beni di valore economico superiore a quelli che le sarebbero stati devoluti in base al testamento del 1988, aveva tuttavia un interesse morale all’impugnazione, e ciò anche a prescindere dagli esiti della lite possessoria che era insorta tra lei e C.M. proprio in relazione ad uno dei beni ereditari. Riteneva, inoltre, irrilevanti le due dichiarazioni datate 8.6.2000 con le quali S.S. e R.S. avevano accettato incondizionatamente l’eredità della zia lasciata con testamento del 7.2.2000, atteso che la domanda d’annullamento era stata avanzata anche dagli altri convenuti R., i quali avevano aderito alla domanda dell’attrice. Inoltre, ai sensi dell’art. 590 c.p.c., poteva convalidarsi solo una disposizione che corrispondesse alla volontà del testatore; esclusa la quale sotto il profilo della capacità, tale norma non trovava applicazione. In ogni caso R.S. aveva disconosciuto la sottoscrizione di tale dichiarazione, di cui la convenuta non aveva poi chiesto la verificazione.

Nel merito, condivideva le valutazioni testimoniali, documentali e tecniche che avevano indotto il giudice di primo grado a ritenere incapace la testatrice al momento dell’atto pubblico del 7.2.2000.

Avverso detta sentenza C.M. propone ricorso, articolato su quattro motivi.

Resistono con separati controricorsi R.S., da un lato, e R.M.R., a. fu G., A., G. e An..

r.a. e S.N., S., R., Ra. e Si. sono rimasti intimati.

Attivato il procedimento camerale ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, il Procuratore generale ha presentato le proprie conclusioni scritte, limitatamente al primo motivo di ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 428 c.c., art. 591 c.c., comma 2, n. 3 e comma 3, art. 606c.c., comma 2, artt. 1421 e 1441 c.c., artt. 100, 333, 334, 342 e 346 c.p.c., o in via gradata la nullità della sentenza in relazione agli stessi articoli, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Sostiene parte ricorrente che l’interesse che legittima all’azione d’annullamento del testamento per incapacità del testatore è solo quello che deriva da un diritto che sorgerebbe per effetto dell’annullamento stesso, con la conseguenza che sarebbe privo d’interesse colui il quale, beneficiato dal testamento che intenda far annullare, non fosse avvantaggiato in maniera superiore dalla diversa delazione ereditaria che aspirasse a ripristinare.

2. – Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 590, 799, 1362 e segg., artt. 1444, 2700 e 2909 c.c., artt. 99, 112, 184-bis c.p.c., art. 153 c.p.c., comma 2, art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, artt. 216, 292, 333, 334, 342 e 346 c.p.c., L. n. 89 del 1913, art. 47, comma 2 e R.D. n. 1326 del 1914, art. 67, comma 1, o in via gradata la nullità della sentenza in relazione agli stessi articoli, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Esso consta di tre censure.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte la conferma della disposizione testamentaria nulla opera in tutti i casi d’invalidità testamentaria, escluso il solo caso di sottoscrizione apocrifa (prima censura).

Il disconoscimento della scrittura dell’8.6.2000, con la quale R.S. accettò incondizionatamente l’eredità, fu ritenuto irrituale dal Tribunale perchè eseguito prima che la produzione di tale documento fosse dichiarata ammissibile dal Collegio, e tale disconoscimento non fu reiterato in secondo grado nè con appello incidentale condizionato, nè ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (seconda censura).

R.M.R., a. fu G., A., Gi. e An. aderirono alla domanda di R.S., auspicandone l’accoglimento, ma non formularono per se stessi una pari domanda, tant’è che il difensore di dette parti, dopo la produzione della dichiarazione di conferma da parte di R.S., chiese un termine per notificare la comparsa di risposta ai contumaci, e che il Tribunale, poi, nella sentenza accolse la domanda di R.S., tacendo del tutto della inesistente domanda degli altri R.. Tale omissione di pronuncia non è stata fatta valere in appello dai R., che si costituirono in giudizio senza formulare un gravame incidentale al riguardo (terza censura).

3. – Il terzo motivo espone la nullità della sentenza e/o del procedimento, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 591 c.c., comma 2, n. 2 e comma 3, artt. 2700 e 2797 c.c., artt. 115, 116, 184, 208 e 250 c.p.c., art. 104 disp. att. c.p.c., L. n. 89 del 1913, art. 47, comma 2 e R.D. n. 1326 del 1914, art. 67, comma 1, o in via gradata la violazione o falsa applicazione del medesimi articoli, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3; e in via ancor più gradata, l’omesso esame d’un fatto decisivo e discusso tra le parti, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Parte ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia sorvolato del tutto sul motivo d’appello volto a censurare la decadenza della stessa parte dall’assunzione del teste notaio M., la cui deposizione era decisiva ai fini della lite, essendo l’unico a poter riferire delle condizioni della de cuius all’atto del testamento, lì dove gli altri testi hanno potuto narrare solo delle vicende di lei all’epoca del rogito.

4. – Col quarto motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, art. 591 c.c., comma 2, n. 3 e comma 3 e art. 2697 c.c., artt. 115, 116 e 191 c.p.c., e gradatamente l’omesso esame d’un fatto decisivo e discusso tra le parti, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La giurisprudenza di legittimità, sostiene parte ricorrente, esige in materia di annullabilità del testamento la prova rigorosa che, causa un’infermità transitoria o permanente, il testatore al momento della redazione dell’atto sia stato privo in maniera assoluta della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. L’esito della sentenza d’appello, prosegue il motivo, confligge con tale principio, poichè dai certificati medici emerge uno scadimento delle facoltà psico-fisiche della de cuius, ma ciascuna infermità singolarmente e tutte nell’insieme non mostrano che R.G. fosse certamente e totalmente priva della capacità naturale.

5. – Il primo motivo è infondato, anche se per ragioni che richiedono di correggere in parte qua la motivazione della sentenza impugnata, in base all’art. 384 c.p.c., u.c..

Ai sensi dell’art. 591 c.c., comma 3, legittimato attivamente all’impugnazione del testamento per incapacità è chiunque vi abbia interesse, espressione che, nella sua latitudine, include tutti coloro i quali possano vantare un diritto successorio in dipendenza del venir meno del testamento, esclusa la rilevanza d’un interesse puramente morale. Pertanto, la circostanza che l’attore sia stato chiamato all’eredità nello stesso testamento oggetto d’impugnazione, non esclude l’interesse ad agire se l’annullamento gli consenta di accedere ad una diversa delazione (legittima o testamentaria), la cui maggiore o minore convenienza non è sindacabile dal giudice. La relativa scelta tra l’una o l’altra, sebbene possa essere motivata da un interesse anche soltanto morale (si pensi, ad esempio, all’acquisto ereditario della casa avita), ha comunque contenuto patrimoniale, per cui non incontra altro limite se non quello del divieto di atti emulativi.

In altri termini, l’interesse (anche non patrimoniale) a vedersi attribuito un bene piuttosto che un altro, non va confuso con l’interesse (necessariamente patrimoniale) all’azione d’annullamento per incapacità del testatore.

5.1. – Nella specie, l’attrice – è pacifico in causa – è stata chiamata come erede in entrambi i testamenti, quello del 7.2.2000, oggetto dell’impugnazione ex art. 591 c.p.c. e quello del 10.3.1988, revocato dal primo, sicchè non è sindacabile la sua scelta di preferire (verosimilmente per poter acquistare la proprietà di un dato terreno conteso con la C., come si desume dalla motivazione della sentenza impugnata: v. pag. 4) la successione in forza del testamento del 10.3.1988, e dunque nessun dubbio permane sul suo interesse all’azione.

6. – Pure il secondo motivo va respinto, ed anche in tal caso previa correzione della motivazione della sentenza ex art. 384 c.p.c., u.c..

E’ vero che la giurisprudenza di questa Corte ha ammesso la conferma ex art. 590 c.c., della disposizione testamentaria nulla in ogni caso diverso dalla sottoscrizione apocrifa (v. Cass. nn. 11195/12 e 13487/05), e dunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, anche nel caso di annullabilità del testamento per incapacità del de cuius (cfr. Cass. nn. 719/65 e 1689/64); ma ciò esige sia la volontà di attribuire efficacia all’atto invalido sia la conoscenza della causa d’invalidità. La manifestazione di tale volontà e scienza non comporta l’adozione di formule sacramentali ed è anzi implicita nell’esecuzione volontaria della disposizione nulla da parte di chi conosceva la causa invalidante; tuttavia, se la convalida avviene mediante atto formale, quest’atto deve contenere i requisiti previsti dall’art 1444 c.c., per la convalida dell’atto annullabile, cioè l’indicazione del negozio invalido e della causa d’invalidità, nonchè la dichiarazione che si intende convalidarlo (cfr. Cass. n. 1545/74; l’equiparazione tra l’art. 590 c.c. e l’art. 1444 c.c. è confermato anche da Cass. n. 1403/70).

6.1. – Nella specie, le dichiarazioni di cui si discute (datate 8.6.2000 e a firma di S.S. e di R.S.) non recano – stando alla descrizione che ne operano sia la sentenza impugnata che il ricorso (v. per quest’ultimo pag. 12) – tali requisiti specifici, consistendo in una declaratoria d’accettazione incondizionata dell’eredità, per cui se ne deve escludere in partenza l’attitudine a configurare una conferma ex art. 590 c.c..

6.2. – Di riflesso, restano assorbite le restanti censure contenute nel motivo. Infondata – in virtù di correzione – la critica alla ratio decidendi basata sull’interpretazione dell’art. 590 c.c., diviene irrilevante discutere dell’avvenuto disconoscimento della scrittura attribuita a R.S.; insuperata la predetta ratio, la parte ricorrente perde l’interesse a confutare l’altra ragione della decisione, che ha fatto leva sull’esistenza di analoga domanda di R.R., a. fu G., A., G. ed An.

7. – Il terzo motivo è inammissibile per difetto di decisività.

Trattandosi dell’annullabilità d’un testamento redatto per atto pubblico, è del tutto inutile la deposizione del pubblico ufficiale sulla verità di quanto egli stesso ha attestato nel rogito, per la fin troppo ovvia ragione che qualunque sua dichiarazione non varrebbe a rafforzare quanto egli stesso ha già attestato. Inoltre, è vano sostenere (v. pag. 29 del ricorso) che il motivo intenda criticare non già lo scorretto esercizio del potere di revoca dell’ammissione della prova, ma il mancato esame della relativa censura da parte della Corte d’appello. Al pari di qualsiasi altra doglianza, anche l’omessa pronuncia su di un motivo d’appello la cui manifesta infondatezza proceda non da un accertamento di fatto ma da considerazioni di puro diritto, è risolta da questa Corte mediante l’esercizio costituzionalmente orientato del potere correttivo ex art. 384 c.p.c., u.c. (cfr. per una fattispecie analoga, Cass. n. 2313/10).

8. – Il quarto motivo non ha pregio sotto entrambe le censure che prospetta.

Non sotto quella di violazione di legge, perchè la sentenza impugnata non si è basata su di un’interpretazione dell’incapacità naturale diversa da quella operata dalla giurisprudenza di questa S.C., visto che la conclusione cui sono pervenuti i giudici d’appello, sulla base degli accertamenti tecnici svolti, è stata di “demenza vascolare”, non suscettibile di regresso e ad andamento peggiorativo, che aveva comportato alterazioni delle funzioni psichiche fondamentali e compromesso le capacità di critica e di giudizio sul valore o sul disvalore di atti, fatti, donazioni od omissioni e la conseguente autodeterminazione al momento della stesura del testamento (v. pagg. 7-8 della sentenza).

Non sotto il profilo dell’omesso esame d’un fatto decisivo e discusso dalle parti, ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che non consente più alcuna indagine sulla sufficienza motivazionale (v. Cass. S.U. n. 8053/14).

9. – In conclusione il ricorso va respinto.

10. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente, in favore di ciascuna parte controricorrente.

11. – Ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, in base al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida per ciascuna parte controricorrente in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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