Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17391 del 20/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17391
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17756-2018 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGINIO
ORSINI, 19, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MELCHIONNA,
rappresentato e difeso dall’avvocato NORBERTO VENTOLINI;
– ricorrente –
Contro
SOC. COOPERATIVA PANTANO FRA PRODUTTORI AGRICOLI SOC. COOP. ARL,
CARROZZERIA 2EMMEPI SNC DI M.G. & C., EQUITALIA
GERIT SPA, CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI VITERBO SOC COOP. A RL,
B.T., AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZI RISCOSSIONE,
F.C., F.A.;
– intimati –
avverso il decreto n. 2258/2017 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,
depositato il 15/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
il tribunale di Civitavecchia ha respinto il reclamo di S.A. nei riguardi del diniego di omologazione di una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
ha ritenuto ostativa la circostanza che il reclamante, piccolo imprenditore agricolo, avesse prospettato il pagamento dilazionato di un credito ipotecario in cinque anni dall’omologazione;
secondo il tribunale doveva ritenersi decisivo, in senso contrario, il fatto che, ai sensi della L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, la proposta di accordo può contemplare una moratoria fino a un anno, purchè in continuazione dell’attività d’impresa; donde la proposta in esame era da considerare carente nel presupposto di fattibilità giuridica, rilevabile d’ufficio; a fronte di ciò, l’eventuale ricorso all’analogia, col fine di superare incongruenze applicative rispetto alla distinta prospettiva del concordato preventivo, doveva ritenersi impraticabile in base a quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 4451 del 2018;
S. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.;
gli intimati non hanno svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorso – affidato a due motivi, coi quali rispettivamente si educe (a) la violazione o falsa applicazione della L. n. 3 del 2012, art. 8,L. Fall., artt. 186-bis, 160 e 177, e (b) la violazione o falsa applicazione della L. n. 3 del 2012, artt. 12 e 12-bis, – è manifestamente fondato;
questa Corte ha di recente chiarito che negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dalla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purchè si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purchè sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (Cass. n. 17834-19);
a tal principio va data continuità, non essendo dirimente evocare l’antecedente sentenza n. 4451 del 2018, poichè in quel caso dalla motivazione si evince che era mancato il consenso del ceto creditorio;
la decisione impugnata va dunque cassata, poichè la dilazione di pagamento, nel senso di cui alla proposta di cui è causa, non determina un problema di fattibilità di tipo giuridico, quanto piuttosto un possibile rilievo di convenienza per i creditori;
come già affermato da Cass. n. 17834-19, neppure le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali; invero esse non sono di per sè ostative perchè il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto, i quali creditori sono gli unici a dover valutare se una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento;
il decreto va dunque cassato;
segue il rinvio al medesimo tribunale di Civitavecchia che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame del reclamo uniformandosi al principio di diritto esposto; il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Civitavecchia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020