Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17391 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 18/08/2011), n.17391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.D. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa

dall’Avv. Sambuchi Fabio in virtù di procura speciale in calce al

ricorso e domiciliato “ex lege” in Roma presso la Cancelleria della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

M.F. (CF.: (OMISSIS)), rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Mollo Antonio e Ruggero Mollo in virtù di

procura speciale a margine del controricorso ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla v. G. Avezzana, n. 1, presso lo studio

dell’Avv. Lorenzo Sciubba;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1596 del 2010 della Corte di

appello di Roma, depositata il 15 aprile 2010 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito l’Avv. Antonio Mollo nell’interesse della controricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 18 maggio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con sentenza n, 1596 del 2010 (depositata il 15 aprile 2010 e non notificata) la Corte di appello di Roma, decidendo sul gravame proposto da D.D. avverso la sentenza n. 113 del 2003 del Tribunale di Cassino, dichiarava l’inammissibilità dell’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.

A sostegno dell’adottata sentenza la Corte capitolina rilevava che, avendo la D. eletto domicilio presso l’Avv. Guida di Guida in Roma e, quindi, in circoscrizione diversa da quella del Tribunale di Cassino, legittimamente la sentenza di primo grado era stata notificata presso l’ufficio di cancelleria di detto Tribunale il 30 settembre 2003, con la conseguenza che, poichè l’impugnazione era stata formulata con la notificazione dell’atto di appello il 24/25 giugno 2004, essa si doveva considerare del tutto tardiva rispetto al termine breve di impugnazione, con la derivante declaratoria dell’inammissibilità dell’impugnazione stessa.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale la D.D. ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 19 maggio 2010 e depositato l’8 giugno successivo) basato – per come nello stesso riportati – su tre motivi, ovvero sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sulla violazione ed errata applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e sulla violazione ed errata applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’intimata M.F. si è costituita in questa fase con controricorso, con il quale ha insistito per l’inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso. Rileva il relatore che sembrano sussistere i presupposti per ritenere manifestamente infondati i riportati motivi e pervenire, quindi, al rigetto del proposto ricorso. Al di là della sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità (riconducibile alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma, n. 3), non risultando dal ricorso l’esposizione sommaria dei fatti di causa), il ricorso – sul corretto presupposto che la notificazione della sentenza di primo grado era stata effettuata presso la cancelleria del giudice adito in difetto dell’elezione di domicilio nell’ambito della circoscrizione dello stesso Tribunale – è essenzialmente basato su tre doglianze.

Con la prima si sostiene che la notifica della sentenza, per essere ritenuta valida, avrebbe dovuto essere eseguita nei suoi riguardi presso l’Avv. Fabrizio Guida di Guida e non presso l’Avv. F. Guida, deducendosi, pertanto, il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la ritualità della notificazione per come effettuata presso la cancelleria del Tribunale di Cassino, così facendone derivare l’applicabilità del termine breve, nel mentre, in virtù dell’invalidità di detta notifica, si sarebbe dovuto applicare il termine lungo di un anno e 46 giorni, con la conseguente ammissibilità dell’appello proposto.

Con la seconda doglianza si prospetta che era stato applicato erroneamente la L. n. 477 del 1999, art. 8 attesa l’errata lettura della relata di notifica presso la cancelleria della Sezione stralcio e non presso la cancelleria come riferito in sentenza.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 160 c.p.c., essendo stata valutata come valida la menzionata notificazione malgrado sussistesse incertezza sulla persona destinataria della stessa.

I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, si prospettano destituiti di fondamento.

Dall’esame degli atti processuali, consentito anche in questa sede in dipendenza della natura processuale dei vizi dedotti con il ricorso, emerge, innanzitutto (v. intestazione della sentenza della Sezione stralcio del Tribunale di Cassino), che, effettivamente, la ricorrente risultava rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Guida di Guida ed era domiciliata presso lo stesso in Roma, via della Giuliana n. 66, e, perciò, al di fuori della circoscrizione del Tribunale adito. Inoltre, dalla copia acquisita in atti della sentenza consegnata per la notifica il 29 settembre 2003, si desume che era stata chiesta “la notifica della stessa a D.D. in V. erede di R.A. – domiciliata presso il procuratore avv. Fabrizio Guida di Guida nella Cancelleria civile del Tribunale di Cassino-Sezione stralcio” e che la medesima notifica era stata eseguita il successivo 30 settembre 2003 alla D.D. c/o Avv. Guida Di Guida F. c/o Cancelleria sez. Stralcio a mani di G. P. addetta alla cancelleria – Sez. stralcio.

Pertanto, alla stregua delle richiamate risultanze, deve escludersi qualsiasi violazione dell’art. 160 c.p.c. (non emergendo alcuna incertezza sul destinatario della notificazione) così come ritenersi assolutamente logica ed adeguata la motivazione della sentenza della Corte di appello di Roma, la quale, sul presupposto della ritualità della notifica in questione rapportata alla mancata elezione di domicilio della D.D. nell’ambito della circoscrizione del Tribunale di Cassino (in relazione al vigente R.D. n. 37 del 1934, art. 82), ha ritenuto esattamente che la notifica stessa era stata validamente effettuata presso l’ufficio di cancelleria di detto Tribunale (la mancata indicazione del riferimento alla sezione stralcio – esattamente riportata nella relata – non ha alcuna incidenza al riguardo, trattandosi, peraltro, della cancelleria del medesimo ufficio), ragion per cui si sarebbe dovuto applicare (cfr., per tutte, Cass., SU., n. 20845 del 2007; Cass. n. 6419 del 2008 e Cass. n. 19440 del 2008) il termine breve per la proposizione dell’appello (e non quello lungo), pacificamente non rispettato nella fattispecie, con la conseguenza della correttezza della dichiarazione di inammissibilità del gravame. In definitiva, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., ritenendosi la manifesta infondatezza del ricorso in questione.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, nei riguardi della quale non sono state sollevate critiche ad opera delle parti (non essendo risultate depositate memorie a tal fine ed avendo il difensore della controricorrente, comparso all’adunanza camerale, aderito alla relazione stessa);

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente condanna della ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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