Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17390 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17092-2018 proposto da:

ORGANISMO FORENSE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

DI PORDENONE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato DI

VASTOGIRARDI ANTONIO DE NOTARISTEFANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALVISE CECCHINATO;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2064/2017 del TRIBUNALE di PORDENONE,

depositato il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di Pordenone (breviter OCC), che era intervenuto ad adiuvandum, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto col quale il tribunale della stessa città ha rigettato il reclamo di P.F. nei riguardi del decreto di inammissibilità di una domanda di apertura del procedimento di liquidazione dei suoi beni, L. n. 3 del 2012, ex art. 14-ter; P. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERA

che:

il ricorso per cassazione è inammissibile;

questa Corte ha difatti recentemente affermato che il decreto con cui il tribunale respinge il reclamo proposto contro la decisione di rigetto della domanda di apertura della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, disciplinata dalla L. n. 3 del 2012, art. 14-ter e ss., come successivamente modificata dal D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221 del 2012, ha la stessa natura del decreto che respinge il reclamo avverso il rigetto dell’istanza di fallimento, sicchè esso non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, difettando dei requisiti della definitività (in quanto la domanda di apertura della procedura è riproponibile) e della decisorietà (in quanto non incide su un diritto del debitore) (Cass. n. 17836-19).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo al ci titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

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