Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17390 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 18/08/2011), n.17390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIUSEPPE DE LEVA 39 – scala A – int. 1, presso lo studio

dell’avvocato TUCCI LUIGINA, rappresentato e difeso dall’avvocato

BOMPAROLA GUIDO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.T. (OMISSIS) quale titolare dell’impresa

individuale Edilizia Centonze Tonio, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FARANDA

RICCARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato DELLA CROCE MARCO,

giusta delega a margine della memoria;

– resistente –

avverso la sentenza n. 12671/2010 del TRIBUNALE di MILANO del

26.10.2010, depositata il 09/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2011 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che:

– la relazione depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. è del seguente tenore:

“Con atto notificato il 1 giugno 2009 P.G. ha citato davanti al Tribunale di Milano C.T. – al quale aveva affidato l’esecuzione in appalto di lavori edili – chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione per inadempimento del contratto, con condanna del convenuto al pagamento della penale di 14.400,00 Euro, dovuta per il ritardo nel compimento dell’opera, nonchè di un’ulteriore somma da accertare. C.T., nel costituirsi in giudizio, ha contestato pregiudizialmente la competenza per territorio del giudice adito, anche per la connessione di questa causa con un’altra che egli aveva promosso nei confronti di P.G. davanti al Tribunale di Livorno.

L’eccezione, sotto quest’ultimo profilo, è stata accolta con sentenza del 9 novembre 2010, con la quale si è ritenuto: che le parti avevano concluso contestualmente due contratti di appalto, aventi per oggetto l’uno il rifacimento del tetto, l’altro la manutenzione delle aree esterne del medesimo fabbricato e i lavori eseguiti all’interno di una dependance; che sull’esecuzione di entrambi era sorta controversia e i relativi giudizi erano stati instaurati il primo da C.T. (in via monitoria) davanti al Tribunale di Livorno, il secondo da P.G. davanti al Tribunale di Milano; che le cause erano quindi connesse dal punto di vista soggettivo; che lo erano anche quanto all’identità delle questioni da risolvere; che lo stato del primo giudizio, in cui non erano state ancora espletate le prove, non era di ostacolo a una decisione unitaria.

P.G. ha impugnato tale sentenza con regolamento di competenza, che è stato contrastato da C.T. con una memoria.

Tra gli argomenti addotti da P.G. a sostegno del ricorso appare manifestamente fondato quello – avente carattere decisivo e assorbente – con cui si contesta la sussistenza di motivi di connessione tra i due giudizi di cui si tratta.

Un legame tra loro, in effetti, è stato ravvisato dal giudice a quo in considerazione della coincidenza delle parti e dell’identità delle questioni da risolvere: circostanze che sono bensì previste dall’art. 31 c.p.c. e segg. e dall’art. 40 c.p.c. come possibili ragioni di modificazione della competenza, ma rispettivamente nelle ipotesi – non ricorrenti nella specie – dell’accessorietà (art. 31), della compensazione (art. 35) e della riconvenzione (art. 36), oppure in quella del cumulo soggettivo (artt. 33 e 103).

Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, prima ipotesi”;

– sono state presentate memorie dall’una parte e dall’altra;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie, osservando che non sono efficacemente contrastate dal resistente nelle sue memorie, con le quali si insiste nell’assunto dell’unicità del rapporto intercorso tra le parti: assunto disatteso dal giudice a quo e smentito dalla duplicità dei contratti di appalto conclusi da P.G. con C.T., aventi per oggetto opere diverse, anche se da eseguire nello stesso immobile;

– in accoglimento del ricorso, va pertanto cassata la sentenza impugnata e dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese di questo giudizio.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; dichiara la competenza del Tribunale di Milano, cui rimette la pronuncia sulle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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