Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17390 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 16/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15972-2016 proposto da:

D.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

43 SCALA D, presso lo studio dell’Avvocato SANDRA D’AMICO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONELLO D’ALOISIO;

– ricorrente –

contro

L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO

62, presso lo studio dell’Avvocato SIMONE CICCOTTI rappresentato e

difeso dall’Avvocato DORIANA DE SIMONE;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il

15/12/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2017 dal Consigliere GIUSTI ALBERTO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che – decidendo sulla controversia per la liquidazione di onorari di avvocato ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28, e il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14, promossa dall’Avv. D.E. contro L.D. – il Tribunale di Chieti, con ordinanza in data 15 dicembre 2015, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio per essere competente in via esclusiva il Tribunale di Bologna;

che avverso l’ordinanza il D. ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 14 giugno 2016, dolendosi del fatto che la pronuncia è stata emessa dal giudice monocratico anzichè dal Tribunale in composizione collegiale;

che l’intimato ha resistito con controricorso;

che il ricorso è stato avviato alla definizione in camera di consiglio presso l’apposita Sezione, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., sulla base della proposta di definizione del relatore;

che il relatore ha prospettato l’inammissibilità del ricorso, sulla base del rilievo che: (a) l’ordinanza del Tribunale, recando una statuizione esclusivamente sulla competenza, era impugnabile con istanza di regolamento di competenza, da proporre con ricorso notificato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 47 c.p.c.; (b) nel caso di specie il ricorso ordinario per cassazione non può convertirsi in istanza di regolamento di competenza, perchè il ricorso è stato notificato il 14 giugno 2016, una volta scaduto il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di incompetenza, avvenuta telematicamente via pec in data 15 dicembre 2015;

che la proposta del relatore è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso pone la questione del rimedio esperibile – regolamento necessario di competenza o ricorso per cassazione – avverso l’ordinanza di incompetenza resa in controversia in tema di liquidazione dei compensi dovuti all’avvocato, ordinanza che il ricorrente assume viziata perchè adottata dal tribunale in composizione monocratica anzichè collegiale;

che tale questione non è di evidenza decisoria tale da permetterne la definizione in camera di consiglio presso questa Sezione filtro;

che infatti, a favore dell’ammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, potrebbe valere l’indirizzo – espresso da Cass., Sez. 3, 28 marzo 2006, n. 7075 – secondo cui in sede di regolamento di competenza l’ambito della contestazione, e quindi il potere di controllo spettante alla Corte di cassazione, è limitato alla individuazione del giudice competente sulla base del rapporto processuale instaurato con le domande ed eccezioni proposte dalle parti, con esclusione di ogni altra questione estranea al tema della competenza: il ricorso per regolamento può contenere, a pena di inammissibilità, solo doglianze sulla risoluzione della questione di competenza o di questioni pregiudiziali che, direttamente o indirettamente, attengono alla questione predetta, mentre l’eventuale denuncia di violazioni di norme processuali diverse da quelle che regolano la competenza deve essere fatta valere con l’impugnazione nei modi ordinari, indipendentemente e separatamente dall’istanza di regolamento;

che tuttavia l’orientamento giurisprudenziale potrebbe in ipotesi essere precisato affermandosi che il vizio relativo al procedimento di decisione (monocratico anzichè collegiale) della decisione sulla competenza è un vizio della stessa pronuncia di incompetenza: e ciò, sia per la difficoltà di concepire l’avvenuta decisione implicita, da parte del giudice a quo, di una separata questione pregiudiziale di rito relativa al procedimento di decisione sulla competenza; sia perchè la nullità della decisione derivante dalla inosservanza delle disposizioni sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale, non giustifica di per sè la possibilità di avvalersi di un rimedio, contro l’ordinanza che ne è inficiata, diverso da quello che, in relazione alla sua statuizione sulla sola competenza, il sistema, attraverso l’art. 42 c.p.c., offre alle parti;

che pertanto, dovendo il ricorso essere deciso all’esito della discussione in pubblica udienza con il contributo nomofilattico del pubblico ministero e l’apporto dialettico delle parti, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo presso la Sezione tabellarmente competente.

PQM

 

rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione Seconda civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione civile, il 16 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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