Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1739 del 28/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 1739 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso 18838-2011 proposto da:
EUROSPORT SRL 011357401114, in persona dell’amministratore
unico, VENTURIlit GABRIELE, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato DI MEO
STEFANO, rappresentati e difesi dall’avvocato CORINI MARCO
VALERIO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti nonchè contro
LAROSA BRUNO, PROCURA GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA,
PIETRA ENRICO, PROCURA GENERALE DELLA

82,31-

Data pubblicazione: 28/01/2014

REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE;

– intimati avverso la sentenza n. 53/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l’Avvocato Di Meo Stefano difensore (delega avvocato Corini
Marco Valerio) difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che ha
concluso per l’improcedibilità del ricorso e in subordine per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Eurosport s.r.l. e il sig. Gabriele Venturi, suo amministratore
unico, proposero reclamo avverso la sentenza dichiarativa del
fallimento della società, pronunciata dal Tribunale della Spezia il 7
febbraio 2011 su richiesta del pubblico ministero. Dedussero, in
particolare, l’incompatibilità tra il procedimento di prevenzione ai sensi
degli artt. 2 bis e SS. 1. 31 maggio 1965, n. 575, aperto nei confronti del
Venturi prima della dichiarazione del fallimento, e la procedura
concorsuale, nonché l’insussistenza dello stato di insolvenza e di debiti
superiori alla soglia minima di € 30.000,00, di cui all’art. 15, ultimo
comma, legge fallim.
La Corte d’appello di Genova ha rigettato il reclamo ritenendo
la compatibilità tra la confisca ex art. 2 ter 1. n. 575 del 1965 e il
fallimento, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
considerato anche che nella specie la confisca stessa non era definitiva
perché pendeva ancora ricorso per cassazione; nonché ritenendo
sussistenti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, considerata
Ric. 2011 n. 18838 sez. M1 – ud. 22-10-2013
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GENOVA del 14/04/2011, depositata il 26/05/2011;

la carenza di liquidità e l’esistenza di debiti, in particolare verso l’erario,
di gran lunga superiori ai 30.000,00 euro (come risultava dalla relazione
ex art. 33 legge fallim.) e che non era condivisibile l’assunto dei
reclamanti secondo cui tali debiti erano estinti per confusione a seguito
della confisca, dato che era prevista una specifica destinazione per i

La società Eurosport s.r.l. e il sig. Venturi hanno proposto
ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura illustrati anche
con memoria. Gli intimati non hanno svolto difese.
Il ricorso, già assegnato alla camera di consiglio su relazione ai
sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stato poi rimesso alla pubblica udienza
con ordinanza del Collegio, che non ha ritenuto sussistenti i
presupposti della procedura camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. — Va preliminarmente disattesa la conclusione rassegnata dal
PM in via principale nel senso della improcedibilità del ricorso per
omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, ai
sensi dell’art. 369, secondo comma n. 2, c.p.c. Non sono, infatti, nella
specie applicabili i principi enunciati da Cass. sez. Un. 9005/2009
poiché non è certo che una notifica vi sia stata, mancando, in realtà,
una chiara affermazione in tal senso da parte dei ricorrenti ma
esistendo soltanto un equivoco accenno dei medesimi nell’epigrafe del
ricorso.
2. — Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione
dell’art. 2 sexies 1. n. 575 del 1965 per avere la Corte d’appello escluso
che i debiti della società verso l’erario si fossero estinti per confusione
a seguito della confisca, ai sensi della norma invocata (e più
esattamente del suo comma 4 sexies, introdotto dall’art. 2, comma 11,1.
15 luglio 2009, n. 94).
Ric. 2011 n. 18838 sez. M1 – ud. 22-10-2013
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beni confiscati.

3. — Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione per
avere i giudici di appello confermato lo stato d’insolvenza della società
e l’esistenza debiti a suo carico superiori a 30.000,00 euro, nonostante
l’avvenuta estinzione per confusione dei crediti erariali — gli unici in
base ai quali era stato dichiarato il fallimento. Del resto dalle

e dalla relazione sulla situazione economica di quest’ultima redatta
nell’ambito della procedura di prevenzione emergeva che la società
aveva liquidità sufficiente a far fronte alle proprie obbligazioni.
4. — Tali motivi, tra loro connessi e dunque da esaminare
congiuntamente, non possono trovare accoglimento.
Nella sentenza impugnata viene correttamente esclusa
l’avvenuta estinzione per confusione dei crediti erariali per effetto della
confisca, ai sensi dell’art. 2 se.xies 1. n. 575 del 1965, anche se la
motivazione in diritto va rettificata dando rilievo alla circostanza —
pure accertata dai giudici del reclamo e non contestata dai ricorrenti —
che la confisca stessa non era ancora definitiva, pendendo ricorso per
cassazione. Ciò comporta, infatti, che alla data della dichiarazione del
fallimento il credito erariale non si era affatto estinto, e dunque
rilevava sia agli effetti del superamento della soglia di cui all’art. 15,
ultimo comma, legge fallirn., sia agli effetti della sussistenza dello stato
di insolvenza.
I ricorrenti sostengono nella memoria che gli effetti della
confisca retroagiscono alla data del sequestro — e perciò, nella specie, a
data anteriore a quella della dichiarazione di fallimento — richiamando
Cass. 2718/2007. Va però replicato che la “retroattività” cui si riferisce
detto precedente è esclusivamente quella prevista dall’art. 2906 c.c.,
riguardante il conflitto tra sequestrante e aventi causa del sequestrato:
conflitto che non viene in considerazione ai fini che qui rilevano, per i
Ric. 2011 n. 18838 sez. M1 – ud. 22-10-2013
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dichiarazioni del dott. Larosa, amministratore giudiziario della società,

quali conta soltanto il prodursi dell’effetto estintivo dei crediti erariali
per confusione prodotto dal provvedimento giurisdizionale di confisca
avente natura costitutiva.
Le ulteriori considerazioni dei ricorrenti in merito alla pretesa
liquidità della debitrice sono del tutto generiche e dunque

5. — Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 2 bis
e ss. 1. n. 575 del 1965, si lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto
la compatibilità tra procedura di prevenzione e procedura fallimentare,
osservando che quest’ultima non ha alcun senso in caso di confisca
totalitaria e dunque di impossibilità di distribuire alcunché ai creditori
concorsuali.
6.

Il

motivo

è

infondato,

atteso

che

l’insussistenza di massa attiva da ripartire fra i creditori non è di
ostacolo alla dichiarazione del fallimento, del quale è infatti prevista la
chiusura anche per mancanza di attivo, ai sensi dell’art. 118, n. 4, legge
fallirn., e del resto l’art. 63, comma 6, del Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione approvato con d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, giustamente richiamato dal PM nella discussione orale, prevede
espressamente la chiusura (non la revoca) del fallimento allorché nella
massa attiva siano ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a
sequestro.
7. — Il ricorso va in conclusione rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

inammissibili.

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