Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1739 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. II, 27/01/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 27/01/2020), n.1739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26595-2018 proposto da:

IREN ACQUA SPA, G.G.A., elettivamente domiciliati

in ROMA alla VIA UGO BALZANI 6, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRA MICALI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ALESSANDRO MORINI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VALENTINA MANZONE giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 206/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Viste le conclusioni del PUBBLICO MINISTERO, nella persona del

Sostituto Procuratore Generale, Dott. CELENTANO CARMELO che ha

chiesto rimettersi la causa alla pubblica udienza;

Lette le memorie depositate dai ricorrenti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. G.G.A. e la Mediterranea Acque S.p.A., poi divenuta Iren Acqua S.p.A., proponevano opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 26/A del 29/6/2015 con la quale la Città Metropolitana di Genova aveva accertato che 8 campioni in via percentuale e 5 in valore assoluto, su trenta analizzati nel 2010, avevano violato l’abbattimento percentuale richiesto nel provvedimento autorizzativo dello scarico, avendo quindi ingiunto il pagamento della somma di Euro 3.010,00 per la violazione della Tabella 1 dell’allegato 5, parte III del D.Lgs. n. 152 del 2011.

Il Tribunale di Genova con la sentenza n. 1680/2016 accoglieva l’opposizione sul presupposto della fondatezza del motivo di opposizione che lamentava il difetto assoluto di attribuzione dell’ente che aveva emesso l’ordinanza opposta, optando per l’assorbimento degli altri motivi di opposizione.

La Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 206 del 15/2/2018 ha accolto l’appello della Città Metropolitana rigettando integralmente l’opposizione, condannando gli opponenti al rimborso delle spese del doppio grado.

Quanto all’eccezione di carenza assoluta di potere sanzionatorio, la Corte di merito rilevava che la Regione Liguria nella vigenza del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56 aveva stabilito con la L.R. n. 43 del 1995, art. 42 che le sanzioni amministrative in materia di scarichi fossero comminate dalla Provincia in quanto autorità competente al rilascio dell’autorizzazione.

Con la successiva L.R. n. 41 del 2014, la Regione con una norma di interpretazione autentica (art. 22) aveva affermato che quanto previsto con la L.R. n. 43 del 1995, art. 42, comma 2, lett. b) era da intendersi riferito anche alle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135 così che doveva reputarsi che la Regione avesse inteso delegare alle Province il potere sanzionatorio in materia anche dopo la riforma del TU ambiente.

A tal fine, sebbene la materia dell’ambiente fosse riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, doveva reputarsi che il potere di delega trovasse il suo fondamento nelle previsioni di cui alla L. n. 689 del 1981, essendo quindi giustificata la scelta regionale di attribuire il potere sanzionatorio allo stesso ente (nella specie la Provincia) cui erano affidate anche le funzioni di amministrazione sostanziale.

Non è quindi esclusa la possibilità di delegare la potestà sanzionatoria, come peraltro risultava da una presa d’atto contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite n. 6059/2015.

Per l’effetto l’appello principale svolto sul punto era fondato.

Quanto agli altri motivi di opposizione, riproposti dagli appellati, la Corte d’Appello escludeva che fosse ravvisabile la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 atteso che la tempestività della contestazione deve essere valutata in relazione alla data in cui sia intervenuto l’effettivo accertamento della violazione.

Nella fattispecie non poteva aversi riguardo alla data in cui venga materialmente acquisito il fatto sanzionato, ma al momento in cui l’autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica della violazione segnalata.

Nella vicenda in esame la Città Metropolitana aveva ricevuto solo in data 8/3/2011 gli ultimi referti analitici relativi ai campionamenti per l’anno 2010 così che le operazioni finalizzate all’accertamento delle violazioni erano terminate solo alla data del verbale di accertamento del 27/6/2011, palesandosi quindi tempestiva la successiva notifica della contestazione avvenuta il 30/6/2011 ed il 1/7/2011.

Escludeva altresì la fondatezza del motivo di opposizione che sosteneva che fosse necessario il superamento di tutti e tre i parametri (BOD, COD e SST) ai fini della valutazione della non conformità.

La Tabella 1 dell’allegato 5 del D.Lgs. n. 152 del 1999 prevede che i limiti di accettabilità dello scarico siano di due tipi, e cioè il limite di concentrazione riferito esclusivamente alla concentrazione chimica e quello “in percentuale di detrazione”, per il quale occorre verificare sia la concentrazione del parametro inquinante in uscita sia la concentrazione dello stesso parametro in ingresso.

Deve ritenersi che la legge imponga il rispetto di entrambi i limiti e nella fattispecie ben 11 campionamenti erano risultati non conformi.

Del pari infondato era il motivo di opposizione che investiva la indeterminatezza del verbale di accertamento per la mancata indicazione dei campioni prelevati nel 2010.

Infatti, doveva reputarsi che gli appellati fossero a perfetta conoscenza di tutti i campionamenti eseguiti atteso che parte di essi erano stati eseguiti dalla stessa società e parte dall’ARPAL in contraddittorio con la società, come si ricavava dalla firma apposta dal gestore dell’impianto a margine dei verbali di campionamento.

Dal verbale emergeva con chiarezza che fossero stati effettuati 30 campionamenti così che il numero di verbali non conformi, pari ad 11, eccedeva di gran lunga il numero di campioni tollerato dal legislatore (pari a 4 secondo lo schema di cui alla tabella normativa).

Circa l’indeterminatezza del verbale per le discrasie tra i numeri dei campionamenti risultati difformi, la sentenza osservava che i parametri risultati non conformi erano stati nel complesso 16, ma che ciò era avvenuto in 11 campioni, essendo quindi esclusa ogni contraddittorietà, giustificandosi tale conclusione con il fatto che un campionamento per essere ritenuto conforme deve rispettare entrambi i limiti sopra richiamati.

Inoltre erano risultati non conformi ai valori assoluti ben 5 campionamenti, il che assicurava il superamento della soglia di 4 campionamenti ritenuta tollerabile.

Infine, doveva escludersi la riduzione della sanzione, trattandosi di richiesta non avanzata in sede di opposizione, e tenuto conto del fatto che la sanzione era stata applicata in misura pari al minimo edittale con un incremento di soli Euro 10,00 quali spese del procedimento.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso G.G.A., quale direttore della Gestione e Servizio di Iren Acqua S.p.A, nonchè la stessa società, sulla base di cinque motivi, illustrati anche da memorie.

La Città Metropolitana di Genova ha resistito con controricorso.

2. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, che ha abrogato la disciplina prevista dal D.Lgs n. 152 del 1999, art. 56, e si contesta la carenza di potere sanzionatorio in capo all’Ente Provincia. In materia di illeciti ambientali, infatti, la nuova norma avrebbe sancito la titolarità esclusiva del predetto potere in capo alle regioni e alle province autonome, senza possibilità di delega.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 23383/2018; Cass. n. 27909/2018; Cass. n. 28108/2018) che nella specie non è configurabile il vizio di incompetenza assoluta dell’amministrazione, che darebbe luogo all’inesistenza del provvedimento sanzionatorio rilevabile anche d’ufficio, posto che tale vizio, secondo la giurisprudenza consolidata, “ricorre soltanto se l’atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell’amministrazione cui l’organo emittente appartiene”, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto tra organi od enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini ed in casi diversi, una determinata materia (così, testualmente, Cass. 19/07/2012, n. 12555 che richiama il consolidato indirizzo, a partire da Cass. Sez. U 28/08/1990, n. 8987), là dove l’autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio la Provincia di Genova – era all’epoca – l’Ente competente a rilasciare le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006. Rimane perciò esclusa in radice la configurabilità dell’incompetenza assoluta rilevabile d’ufficio.

Tale rilievo aveva permesso nei precedenti richiamati di ritenere irrilevante anche la verifica circa la ricorrenza di un’incompetenza relativa, atteso che nelle vicende oggetto di tali statuizioni il vizio relativo all’appartenenza in capo all’opposta della potestà sanzionatoria non era stato posto con gli originari motivi di opposizione, a differenza di quanto invece avvenuto nella fattispecie.

Ritiene tuttavia il Collegio che debba essere condivisa la valutazione del giudice di appello che ha riscontrato l’effettiva potestà sanzionatoria in capo alla Provincia per effetto di una valida delega da parte della Regione, non potendo avere seguito le tesi difensive dei ricorrenti.

Gli opponenti hanno anche in questa sede riproposto la tesi che contesta la competenza della Provincia ad emettere l’ordinanza-ingiunzione opposta sul rilievo che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, comma 1, nel sostituire del D.Lgs. n. 152 del 1999, il previgente art. 56 in materia di competenza regionale all’irrogazione delle sanzioni amministrative per le contravvenzioni a tutela delle acque dall’inquinamento, con la soppressione dell’inciso “salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome” (contenuto nel D.Lgs. n. 152 del 1999, previgente art. 56 e non ripetuto nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135 che contemplava, con una clausola di salvezza, il potere delle Regioni di disciplinare, con criterio derogatorio, la competenza ad applicare le sanzioni amministrative in materia, delegandola alle Province), avrebbe inteso escludere il potere delle Regioni di dettare norme in deroga ai criteri di attribuzione della potestà sanzionatoria, attraverso la delega – attualmente, pertanto, non più possibile – ad enti diversi del potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale.

Si sostiene che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, citato art. 135 l’unica autorità amministrativa investita del potere di sanzionare le violazioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento è la Regione e che tutte le previsioni normative precedentemente adottate dalle Regioni, con le quali sono state delegate ad enti diversi i poteri regionali di irrogazioni di sanzioni, devono intendersi tacitamente abrogate, in quanto incompatibili con la successiva disposizione di legge statale.

Ne discende che i provvedimenti sanzionatori emessi dalle amministrazioni provinciali in epoca posteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 sono inficiati da un vizio di incompetenza assoluta (carenza di potere in astratto), causa di nullità del provvedimento stesso.

La sentenza gravata sostiene in contrario che il D.Lgs. n. 152 del 2006 – costituente un testo unificato, recante il mero riordino e coordinamento delle pregresse disposizioni disciplinanti la materia, prevedendo le medesime fattispecie sanzionatorie già disciplinate nel D.Lgs. n. 152 del 1999, previgente art. 56 – non ha implicitamente abrogato della L.R. Liguria n. 43 del 1995, art. 42, comma 2, lett. b) che, in attuazione del previgente D.Lgs. n. 152 del 1999, ha attribuito alle province la competenza ad irrogare le sanzioni di cui all’art. 56 del citato D.Lgs., trovando conferma anche nella successiva legge di interpretazione autentica (L.R. n. 41 del 2014).

Rileva la Corte che debba in premessa evidenziarsi che, come precisato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 380 del 14/11/2007) il testo novellato dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. s) – che attribuisce allo stato la competenza legislativa esclusiva sulla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e dei beni culturali” – configura una competenza statale sovente connessa ed intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti; la tutela dell’ambiente – inteso come valore costituzionalmente protetto – delinea, infatti, una sorta di competenza trasversale in ordine alla quale si manifestano competenze diverse anche regionali che si muovono nel quadro degli standard di tutela uniformi stabiliti sull’intero territorio nazionale da parte dello Stato; non c’è violazione dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. s – e, implicitamente – neppure dell’art. 118, commi 1 e 2, allorquando la regione delega alle province il relativo potere autorizzatorio, in quanto la stessa delega non risulta lesiva di alcun principio costituzionale ed anzi è coerente con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto dall’art. 118 Cost. e dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 3 secondo il quale “ciascuna regione” determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire le altre agli enti locali”.

Inoltre non può ritenersi di per sè risolutivo il differente tenore normativo del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56 rispetto a quanto invece dettato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135 in relazione all’omessa riproduzione in quest’ultimo della salvezza delle attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, avendo la stessa Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 33/2016) dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L.R. Veneto n. 11/2012, attributiva alle Province del potere di irrogare sanzioni amministrative in materia ambientale, essendo necessario.procedere ad una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, non potendo il giudizio di legittimità costituzionale risolversi in un mero confronto binario, dato che la legge statale (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, comma 1), modificando il regime previgente, non prevede più esplicitamente, come invece disponeva il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 56 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), il potere delle Regioni e delle Province autonome, soggetti titolari della potestà di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie, di delegarne l’esercizio alle Province ordinarie.

Ritiene il Collegio che invece proprio la disamina del quadro normativo e dei principi generali deponga per la correttezza della soluzione del giudice di appello.

Innanzitutto, va sottolineato lo stesso tenore testuale dell’art. 135, comma 1 (“In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione della sanzioni amministrative pecuniarie, provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 680, artt. 18 e ss. la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’art. 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”) nella parte in cui, pur non ripetendo l’inciso del D.Lgs. n. 152 del 1999, previgente art. 56 contiene la clausola di salvezza “fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”.

Tale clausola di salvaguardia conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli ed impedisce di ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre un principio inderogabile di competenza regionale di applicazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico.

Ancora, va apprezzata la disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 170 in base al quale “Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”.

Il riferimento specifico e congiunto ad “atti e provvedimenti” induce a ritenere che il legislatore allo scopo di evitare vuoti normativi in una materia così importante e di rilevanza costituzionale, ha inteso fare “salvi” sia i provvedimenti amministrativi che gli atti normativi adottati in base alla previgente disciplina abrogata e, dunque, anche le leggi regionali emanate in applicazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, e ciò induce ad affermare che non possa sostenersi la tacita abrogazione della L.R. Liguria n. 43 del 1995, art. 42 comma 2, lett. B) dimostrando la volontà legislativa di non considerare ex se le disposizioni emanate in contrasto antinomia con norme precedenti e quindi automaticamente abrogative delle stesse. Inoltre, la tesi dei ricorrenti secondo cui vi sarebbe la scelta del legislatore di sottrarre alle regioni la potestà normativa ed organizzativa in materia di tutela delle acque dall’inquinamento prevedendo un implicito divieto di delega ad altri enti territoriali delle funzioni amministrative attribuitegli, appare in contrasto con l’intero impianto sistematico del D.Lgs. n. 152 del 2006 ed in particolare con le norme dello stesso decreto che attribuiscono alle regioni e ad altri enti locali ampi poteri normativi ed amministrativi in materia (art. 101 – Criteri generali della disciplina degli scarichi – secondo cui “Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell’esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori limite di emissione, diversi da quelli di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”; art. 124, commi 3 e 7 per cui “Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell’ambito di cui all’art. 101, commi 1 e 2” e “salvo diversa disciplina regionale la domanda di autorizzazione” è presentata alla provincia ovvero all’Autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura, norma questa che prevede la possibilità della regione di organizzare il sistema delle autorizzazioni e dei controlli).

Una volta esclusa, alla luce dell’impianto normativo previsto dal citato D.Lgs. n. 152 del 2006, la correttezza della tesi della tacita abrogazione delle eventuali leggi regionali preesistenti che abbiano contemplato una delega alle Province del potere sanzionatorio in tale materia, dovendosi ritenere implausibile che con la semplice soppressione dell’inciso contenuto nell’art. 56, il legislatore statale abbia inteso privare le Regioni stesse del potere di conferire ad altri enti la funzione di accertare e comminare sanzioni per il mancato rispetto della normativa medesima, occorre, poi, considerare che la Regione Liguria, dopo l’emanazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, è intervenuta nella materia della delega della funzione sanzionatoria degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa statale con L. n. 41 del 2014, che con una disposizione avente carattere di interpretazione autentica ha confermato l’operatività della previsione di cui alla L.R. n. 43 del 1995 e successive modifiche, art. 42, comma 2, lett. b) anche alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135 disposizione che era in vigore al momento dell’emanazione dell’ordinanza – ingiunzione opposta, e che per il suo carattere interpretativo non viola il principio di legalità posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 1 in quanto intervenuta solo per confermare la delega di funzioni di irrogazione delle sanzioni amministrative alle Province. Nè rileva la successiva abrogazione alla L.R. n. 21 del 2014, dell’art. 22 per effetto della L.R. Liguria n. 12 del 2017, art. 27, comma 1, lett. f) (operante a far data dal 7 giugno 2017 ex art. 29, comma 1, medesima legge), atteso che trattasi di abrogazione successiva e non influente quindi sulla vicenda oggetto di causa.

Correttamente i giudici di appello hanno attribuito rilevanza a tale ultima disposizione legislativa regionale che legittima l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione da parte della Provincia, non potendo certo essere disapplicata e non presentando profili di illegittimità costituzionale che ne impongano la remissione al vaglio della Corte Costituzionale.

Ed, infatti, proprio alla luce della ricordata competenza trasversale in materia di ambiente, deve reputarsi che, se la potestà di disciplinare l’ambiente nella sua interezza, dettando standards uniformi di tutela, è stata affidata in via esclusiva Costituzione, tuttavia, ciò non esclude il concorrente potere normativo della regione e delle province autonome su specifici interessi giuridicamente tutelati, così che la disciplina unitaria del bene ambiente rimessa in via esclusiva allo Stato, si pone come limite alla disciplina regionale e delle province autonome nelle materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato. Il limite dell’intervento legislativo regionale è costituito dal rispetto dei principi regolatori stabiliti dal legislatore statale in tema di soglie minime di tutela dell’ambiente (cfr Corte Cost. n. 246/2006; Corte Cost. n. 378/2007; Corte Cost. n. 244/2012), soglie minime che non possono ritenersi attinte per la sola attribuzione del potere sanzionatorio in via di delega alle Province, avendo questa Corte affermato (Cass. n. 8511/2005), sebbene in relazione alla previgente disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56 (nella formulazione anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 258 del 2000, art. 22 che hanno espressamente contemplato la salvezza di una diversa disposizione delle regioni o delle province autonome), ma con affermazioni di principi ancora validi, che la norma, nel prevedere la competenza delle Regioni per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, non esprime un principio fondamentale della legislazione dello Stato tale da spiegare l’efficacia direttamente abrogativa nei confronti delle leggi regionali preesistenti con esse incompatibili atteso che “una simile disposizione, individuando tali autorità nella “regione” o nella “provincia autonoma” ed espressamente facendo salve le competenze del “comune” per le sanzioni previste dall’art. 54, commi 8 e 9, nonchè “le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”, non appare diretta a realizzare nel settore un interesse “unitario” che richieda attuazione su tutto il territorio nazionale, così da produrre effetti di vincolo assoluto e generalizzato all’esplicazione della potestà legislativa delle regioni (conf. Cass. 24 febbraio 2004, n. 3620).

Non sarebbe, infatti, comprensibile, perchè il legislatore statale, ispiratosi ad evidenti criteri di promovimento delle autonomie locali e del decentramento amministrativo, abbia voluto impedire che, nelle singole legislazioni regionali, intervenissero “altre pubbliche autorità”, di competenza territoriale più circoscritta, diverse da quelle previste e regolate nell’ordinamento generale” ai fini dell’esercizio delegato della potestà sanzionatoria.

Tali considerazioni danno anche contezza delle ragioni per le quali reputa il Collegio che la controversia possa essere definita in sede camerale, non palesandosi le ragioni per la rimessione alla pubblica udienza, come invece sollecitato dal PG nelle sue conclusioni.

Il motivo deve quindi essere rigettato.

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e si ripropone la questione della tardività della contestazione. I ricorrenti evidenziano che l’ultimo campionamento effettuato presso l’impianto risaliva al 14 dicembre 2010, mentre il verbale di accertamento era stato notificato in data 30 giugno 2011, ben oltre il termine di 90 giorni previsto dal richiamato art. 14.

La doglianza è inammissibile occorrendo a tal fine richiamare l’analoga soluzione alla quale è pervenuta questa Corte nell’ordinanza n. 28108/2018.

Ed, infatti sulla premessa corretta che il termine perentorio previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 decorre dall’accertamento della violazione, e cioè dal momento di completamento di tutte le indagini ritenute necessarie all’acquisizione della piena conoscenza dei fatti e della determinazione della sanzione da parte dell’autorità procedente (ex plurimis, Cass. 16/04/2018, n. 9254; Cass. 02/12/2011, n. 25836; a partire da Cass. Sez. U 09/03/2007, n. 5395), la Corte d’appello ha osservato che l’ultimo referto dei campionamenti era pervenuto alla Provincia di Genova in data 8 marzo 2011, e che il tempo impiegato dal predetto Ente per il completamento del procedimento, risultava congruo, attesa l’esigenza di analizzare i dati, calcolare le percentuali di abbattimento dei valori rilevati in entrata ed in uscita e di porli tra loro in relazione per accertare il numero dei superamenti.

4. Con il terzo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione delle previsioni contenute nella tabella 2 dell’allegato 5 alla parte 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

I ricorrenti assumono che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, la non conformità dei campioni di acqua ai parametri tabellari richiederebbe l’eccedenza da tutti gli indici (BOD, COD e SST), sia come limiti in concentrazione sia come limiti in percentuale, e poichè nel caso di specie soltanto due campioni erano risultati fuori parametro rispetto a tutti e tre gli indici suddetti, con riferimento ai limiti in concentrazione in uscita, la violazione non poteva dirsi integrata. Inoltre la Corte d’appello era incorsa in errore non rilevando l’indeterminatezza del verbale di accertamento, che non specificava il numero di campionamenti effettuati nell’anno 2010, rendendo impossibile stabilire il numero di campionamenti non conformi tollerati.

La doglianza è in parte inammissibile e in parte infondata.

La Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di indeterminatezza del verbale di contestazione sul rilievo che il verbale era chiaro ed esaustivo “(…) circa il numero dei campionamenti eseguiti”, dato che era comunque noto al gestore in considerazione del fatto che i campionamenti erano stati effettuati in prevalenza direttamente dallo stesso gestore, mentre quelli eseguiti dall’ARPAL erano avvenuti in contraddittorio con il gestore dell’impianto che aveva apposto la propria firma a margine dei verbali di campionamento.

A fronte di tale accertamento, i ricorrenti lamentano che il verbale non conterrebbe elementi sufficienti dai quali desumere che i campionamenti indicati fossero gli unici effettuati nell’anno di riferimento.

La questione così prospettata è ipotetica giacchè assume a presupposto un dato astratto – la possibilità che vi fossero campionamenti ulteriori – in assenza di riscontri ed in aperto contrasto con la presunzione di legittimità dell’atto amministrativo. Se il verbale di accertamento contiene l’indicazione del numero totale di campionamenti effettuati nell’anno solare (che è necessaria quando la non conformità rientra nella soglia di tollerabilità), la parte interessata può contestare la veridicità del verbale, allegando e provando l’esistenza di ulteriori campionamenti (conf. Cass. n. 28108/2018).

Risulta infondata la tesi secondo cui, ai fini della sussistenza della violazione, sarebbe necessario il superamento contestuale di tutti i parametri indicati. La Corte d’appello ha rilevato correttamente che non esiste una norma che espressamente escluda la violazione di legge se i campioni di acqua superino alcuni soltanto e non tutti i parametri tabellari (nella specie, BOD, COD e SST), laddove l’Allegato 1 al punto 4 prevede che i valori limite fissati dalla tabella 1 debbono essere rispettati singolarmente. L’interpretazione adottata dalla Corte territoriale risulta confermata dalla specifica previsione, contenuta nell’Allegato 5, in forza della quale la non conformità di ciascuno dei parametri in oggetto oltre determinate percentuali impedisce di considerare lo scarico in regola, a prescindere dal rapporto tra il numero dei campionamenti effettuati nell’anno solare e il numero dei campioni risultati non conformi. Anche in base all’interpretazione sistematica, non sembra dubitabile che i valori limite fissati dalla tabella 1 debbano essere rispettati singolarmente (conf. Cass. n. 28108/2018).

5. Il quarto motivo di ricorso denuncia sempre la violazione e/o falsa applicazione delle previsioni contenute nella tabella 2 dell’allegato 5 alla parte 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La Corte d’Appello ha disatteso l’eccezione d’invalidità del verbale sollevata in considerazione del fatto che non sarebbe stato chiaramente individuato il numero di campionamenti difformi in quanto mentre in una sua parte si riferisce di 8 campioni non conformi in abbattimento percentuale e 5 in valore assoluto, la tabella allegata evidenzierebbe invece la non conformità di 11 campioni.

Trattasi di un’erronea interpretazione della citata norma in quanto ai fini dell’individuazione della non conformità occorre considerare i campionamenti e non i singoli parametri.

Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 1 e della Tabella 2 allegato 5, parte III del D.Lgs. n. 152 del 2006 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si osserva che per il verbale è stato contestato nei singoli campioni sia il mancato rispetto del valore assoluto che di quello in percentuale di abbattimento.

In realtà in molti casi si rileva che a fronte del mancato rispetto dell’abbattimento percentuale risulta però rispettato il valore assoluto in uscita.

La soluzione adottata dalla PA è paradossale in quanto tiene conto delle risultanze di un mero calcolo matematico, sebbene il parametro in uscita si ponga al di sotto dei limiti di legge.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

La sentenza gravata ha dato ampia ed adeguata spiegazione delle ragioni per le quali non ricorreva alcuna discrasia circa i dati contenuti nel verbale di contestazione in merito ai campioni rinvenuti difformi, chiarendo con accertamento in fatto, non suscettibile di contestazione in questa sede, che l’apparente differenza dei dati in questione era legata al fatto che per alcuni campioni era risultata la mancata osservanza di più parametri tabellari.

Quanto poi alla pretesa necessità del superamento, per ritenere un campione non conforme, sia del parametro in uscita che di quello in percentuale di abbattimento, valga il richiamo alle motivazioni di cui alla disamina del terzo motivo di ricorso, che hanno evidenziato la correttezza della soluzione che impone il rispetto di tutti i parametri dettati dal legislatore ai fini della verifica di conformità dei campioni, e ciò anche a tacere del fatto che nella fattispecie erano comunque risultati difformi rispetto ai valori assoluti ben 5 campioni, in numero superiore a quello massimo tollerato (4) avuto riguardo al numero complessivo di campionamenti nell’anno solare 2010.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis, stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA