Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1739 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. II, 27/01/2010, (ud. 20/10/2009, dep. 27/01/2010), n.1739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MANIFATTURA CAP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G MAZZINI 55, presso lo

studio dell’avvocato MONACO SORGE CARMINE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ZONCA CESARE;

– ricorrente –

contro

COMUNE MORNICO AL SERIO in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 59/2005 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

GRIMELLO DEL MONTE, depositata il 18/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

20/10/2009 dal Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per

intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La MANIFATTURA C.P.A srl impugna la sentenza n. 59 del 2005 del Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Grumello al Monte, che rigettava la sua opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa l’11 luglio 2004 dal Comune di Mornico al Serio con la quale era stata erogata la sanzione amministrativa di Euro 38.989,58, relativa all’estrazione di sostanze minerali di cava senza la necessaria autorizzazione.

Precisava che il fatto era stato accertato il 28 luglio 1988 e con ordinanza del 4 agosto 1988, impugnata avanti al Tar della Lombardia;

che il comune il 30 aprile 1995 le notificava altra ordinanza ingiunzione per la stessa violazione con maggiorazione degli interessi maturati; che anche tale ordinanza veniva opposta avanti al tribunale di Bergamo che revocava l’ingiunzione; che, infine, il comune il 29 luglio 2004 notificava un’ulteriore ordinanza ingiunzione per il pagamento di quanto dovuto sempre il medesimo fatto.

In sede d’opposizione a quest’ultima ingiunzione, l’odierna ricorrente deduceva che l’amministrazione era incorsa nella prescrizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28 perche’ era stato superato il termine utile di cinque anni o comunque era trascorso il termine di 30 giorni di cui alla L. 241 del 1990, art. 2 e che comunque non era dovuto nel merito, non essendo chiari i criteri seguiti dal comune per determinare l’importo della sanzione e non essendo indicato il titolo in base al quale erano stati chiesti gli interessi. Il giudice unico del tribunale di Bergamo con la sentenza impugnata rigettava l’opposizione, ritenendo non applicabile il termine di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2 ed osservando che il termine prescrizionale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28 non era decorso, poiche’ non era intervenuto alcun giudicato sulla pretesa dell’amministrazione. Infatti, il tribunale di Bergamo con la precedente sentenza dell’8 novembre 2002 aveva dichiarato che la prescrizione non era decorsa tra il 4 agosto 1988 (data della prima ordinanza ingiunzione) e il 3 aprile 1995 (data di notifica della seconda ordinanza ingiunzione), stante la pendenza di un ricorso al Tar per il quale il comune non era rimasto inerte, ma anzi nel quale aveva coltivato la sua pretesa sanzionatoria.

Il tribunale poi aveva riconosciuto il diritto dell’amministrazione ad esercitare la propria pretesa sanzionatoria, diritto attivato con l’ordinanza ingiunzione emessa in data 11 giugno 2004. Durante tale giudizio la prescrizione non era decorsa (art. 2945 c.c., comma 2) con la conseguenza che essa aveva iniziato nuovamente il suo corso soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza, dal quale non era comunque decorso il termine quinquennale. Osserva ancora il giudicante che nemmeno era intercorso il giudicato quanto alla sentenza del Tar di Brescia (25 ottobre – 11 novembre 1996), in quanto tale autorita’ giudiziaria si era limitata a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza alcuna statuizione di merito. L’odierna ricorrente articola tre motivi di ricorso. Parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede, bissata l’udienza pubblica, parte ricorrente con atto depositato in data 13 ottobre 2009, sottoscritto dalla parte personalmente e dal suo difensore avvocato Cesare Zonca, srl ha rinunciato al ricorso. Deve, quindi, essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

P.T.M.

LA CORTE Dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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