Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1739 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. III, 25/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 25/01/2011), n.1739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28598/2006 proposto da:

MARIA SRL, (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico Rag.

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO

1, presso lo studio dell’avvocato RIBAUDO Sebastiano, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CONTI DANILO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G.MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato CRIMI FRANCESCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato TROPEA Giuliano giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 204/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

Sezione Prima Civile, emessa il 30/11/2005, depositata il 16/03/2006;

R.G.N. 139/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/12/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Evocata in giudizio da MARIA s.r.l. e da IMMOBILIARE VITTORIA s.r.l., M.E. chiese, in via riconvenzionale, la condanna della prima al pagamento della somma di L. 1.005.456.000, oltre interessi convenzionali nella misura del 30% annuo. Espose che con atto per notar Marinelli del 27 novembre 1986 MARIA s.r.l. aveva riconosciuto il proprio debito, nella misura innanzi indicata; che, a fronte dell’inadempienza della società, le parti, in data 6 febbraio 1986, avevano stipulato una transazione in forza della quale, da un lato, MARIA s.r.l. si era obbligata a pagare, entro date prefissate, determinati importi, e dall’altro, la M. aveva dichiarato di rinunciare a ogni ulteriore pretesa; che l’accordo era stato risolutamente condizionato al rispetto delle predette scadenze nonchè all’impegno assunto dalla società di astenersi, in ogni tempo, dal far valere in giudizio o in altro modo, diritti, crediti o ragioni a qualsiasi titolo collegati ad accadimenti anteriori alla data della convenzione; che, violato da MARIA s.r.l. il patto, a seguito della notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio, la convenzione in data 6 febbraio 1986 si era automaticamente risolta, donde il suo diritto ad azionare l’intero credito riconosciuto dalla controparte, previa la detrazione degli acconti medio tempore versati.

Con sentenza depositata il 13 dicembre 2002 il Tribunale di Bergamo rigettò la domanda riconvenzionale.

Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d’appello di Brescia in data 16 marzo 2006, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, l’ha invece accolta, per l’effetto condannando MARIA s.r.l. al pagamento in favore di M.E. della somma di Euro 519.274,69, oltre interessi nella misura del 10% dalle singole scadenze, previa detrazione e imputazione, prima agli interessi e poi al capitale, degli importi già versati dalla società.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, MARIA s.r.l., formulando cinque motivi, con pedissequi quesiti.

Resiste con controricorso M.E..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

2. Il primo motivo col quale l’impugnante lamenta nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4, perchè il giudice di merito non ha dato alcuna risposta alla richiesta da essa formulata nella comparsa conclusionale, di equa riduzione del tasso degli interessi moratori, in ragione dell’applicabilità, in parte qua, del disposto dell’art. 1384 cod. civ., è infondato alla luce del principio di diritto per cui la valutazione sull’eccessiva onerosità della clausola penale, ravvisabile anche nella disposizione pattizia che preveda una maggiorazione degli interessi in caso di ritardato pagamento di somme dovute, può, sì, essere operata d’ufficio dal giudice, ma sempre che la parte gravata dalla penale abbia assolto all’onere di allegare e provare le circostanze rilevanti per la valutazione dell’eccessività della stessa (confr. Cass. civ., 28 ottobre 2008, n. 25888)j; onere nella fattispecie sicuramente inadempiuto, essendo stata oltretutto la richiesta avanzata solo in sede di comparsa conclusionale.

3. Il secondo mezzo, col quale la ricorrente denuncia vizi motivazionali con riferimento al mancato rilievo della pretesa volontà delle parti di cristallizzare il decorso degli interessi al momento della stipula della transazione, è resistito dal principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui l’interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussistano vizi di coerenza formale interni alla motivazione (confr. Cass. civ., 19 ottobre 2009, n. 22124). Peraltro, nella fattispecie, il chiaro tenore del testo dell’accordo, e dell’art. 2 della convenzione a rogito notar Marinelli, riportati nella sentenza impugnata, rendono impluasibile ogni lettura dei patti contrattuali diversa da quella seguita dal giudice a quo.

4. Il terzo motivo, col quale si denuncia mancanza e insufficienza della motivazione con riferimento all’affermazione del giudice di merito secondo cui la condotta processuale della M. nel giudizio intentato dai terzi datori di ipoteca non poteva essere interpretata come rinuncia tacita a far valere l’avvenuto verificarsi della condizione risolutiva, laddove, secondo l’impugnante, essa implicava la confessione che le tre condizioni contemplate nella convenzione del febbraio 1988 si erano verificate, impinge, ancora una volta, in valutazioni proprie del giudice di merito, peraltro niente affatto implausibili alla luce del diverso contesto in cui era maturata la strategia difensiva asseritamente incompatibile con i fatti posti a fondamento della spiegata riconvenzionale.

5. Il quarto motivo, col quale l’impugnante deduce violazione dell’art. 1354 cod. civ., sotto il profilo della illiceità dell’evento dedotto in condizione, è privo di ogni fondamento, avendo la Curia territoriale correttamente escluso che le reciproche concessioni, che costituivano il contenuto del contratto transattivo, integrassero una violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.. Peraltro, la ricorrente si è limitata a enunciare in termini puramente assertivi la violazione dell’art. 1354 cod. civ., senza svolgere alcuna seria critica alle argomentazioni esposte, sul punto, nella sentenza impugnata.

6. IL quinto mezzo, col quale la ricorrente torna a denunciare violazione dell’art. 1354 cod. civ., sotto il profilo dell’indeterminatezza dell’evento dedotto in condizione, prospetta una tesi già motivatamente respinta dal giudice di merito, sulla base del rilievo che gli eventi indicati nella clausola integravano un ventaglio di ipotesi ben determinate nel tempo, tutte riconducibili ad un’unica ratio, quella cioè che nulla costituisse più oggetto di pretesa per i rapporti anteriori alla data della convenzione. Ne deriva che le censure sono, ancora una volta, aspecifiche perchè omettono di confrontarsi con le ragioni della decisione.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 10.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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