Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1739 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1739 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA
1 !sul ricorso 12405/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
ROTATORI Massimo già domiciliato in Ancona via dei Gracchi 130, presso lo studio dell’Avv.
Anna Cucchiarini, che ora si difende in proprio;
– controricorrente avverso la sentenza n. 26/2/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Ancona del
04/03/2011, depositata il 01/04/2011, non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Relatore Piercamillo Davigo;
letta la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica in persona del Sostituto, che ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Data pubblicazione: 24/01/2018

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 26/2/11, pubblicata il 1 aprile
2011, con la quale essa aveva confermato la pronunzia della Commissione Tributaria
Provinciale di Pesaro n. 56/2/2008, che aveva accolto il ricorso di ROTATORI Giacomo contro il
diniego di rimborso dell’imposta di registro pagata secondo l’aliquota normale anziché quella
agevolata per gli immobili di interesse artistico per la maggior somma di lire 15.458.000.
Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata e la condanna del contribuente alla
rifusione delle spese.
La Commissione Tributaria regionale respingeva l’appello sull’assunto che la non indicazione
nel rogito del provvedimento della Sovrintendenza era mero errore materiale.
2. Con controricorso il contribuente, quanto al primo motivo di ricorso, deduceva la natura di
immobile di interesse storico e artistico del bene oggetto del contratto di compravendita con
sottoposizione a vincolo se pur non ancora trascritto nei registri immobiliari, sicché tale vincolo
non poteva essere indicato nel rogito.
Quanto al secondo motivo di ricorso deduceva che il giudice di appello non poteva che
confermare la pronunzia di primo grado alla luce della documentazione prodotta dal
contribuente, il quale aveva così adempiuto all’onere probatorio.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
3. Il Procuratore generale della Repubblica chiedeva l’accoglimento del ricorso in quanto
nell’atto trascritto non vi era indicazione né dell’esistenza del vincolo né dell’attivazione da
parte del contribuente della relativa procedura.
4. Con successiva memoria il controricorrente replicava alle conclusioni del P.G. che al
momento del rogito il contribuente non era nelle condizioni di conoscere l’esistenza del vincolo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione della Nota II
dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86 e dell’art. 2697 cod. civ. in
relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. in quanto la mancata indicazione nel rogito
del vincolo, peraltro neppure allegato nel biennio successivo, non consentiva l’applicazione
della disciplina agevolata. Peraltro tale vincolo, di natura costitutiva, non era ancora
intervenuto al momento del rogito.
Col secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce il vizio di motivazione su un fatto
controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in quanto la
Commissione Tributaria Regionale si è limitata ad affermare che l’immobile rientrava tra quelli
soggetti a vincolo sin da prima del rogito.
2. I motivi di ricorso sono fondati.
Nel caso in esame la Commissione Tributaria Regionale di Ancona ha ritenuto che l’immobile
rientrava tra quelli soggetti a vincolo sin da prima del rogito e che la mancata indicazione nel
rogito fosse frutto di errore materiale.
Questa Corte ha chiarito che, in tema di imposta di registro, l’applicazione dell’aliquota
agevolata, prevista dall’art. 1, quinto comma, della tariffa allegato A, parte prima, al d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 634 (aggiunto dall’art. 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512) per il
trasferimento di immobili di interesse storico, artistico o archeologico soggetti alla legge 1

L

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che, in tema di imposta di registro, il
riconoscimento dell’aliquota agevolata del tre per cento, prevista per i trasferimenti di immobili
di interesse storico, artistico o archeologico soggetti al vincolo di cui alla I. n. 1089 del 1939,
presuppone che l’acquirente presenti, contestualmente all’atto da registrare e qualora il vincolo
non sia stato ancora imposto, una attestazione rilasciata dalla Soprintendenza competente da
cui risulti che è in corso il relativo procedimento, dovendo, entro il termine di due anni
decorrenti dalla registrazione dell’atto, documentare l’avvenuta sottoposizione, sotto pena di
revoca dell’agevolazione. ((Sez. 5 – , Ordinanza n. 24134 del 13/10/2017 Rv. 645909 – 01.
Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza della C.T.R. di rigetto dell’appello avverso
la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto legittimo il provvedimento con il quale
l’amministrazione aveva recuperato l’imposta non versata all’atto della registrazione, non
avendo l’acquirente dichiarato alcunché in ordine alla procedura di sottoposizione del bene al
vincolo e non avendo prodotto la documentazione comprovante detta sottoposizione nel
termine dei due anni).
A fronte di tale orientamento giurisprudenziale la Commissione Tributaria Regionale si è
limitata ad affermare che si era in presenza di un errore materiale, anche se mai il
contribuente ha allegato l’ipotesi dell’errore, anzi ha specificamente dedotto la inesistenza del
vincolo al momento del rogito.
3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della
Commissione Tributaria Regionale di Ancona per nuovo giudizio.
Il giudice di rinvio si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE
Cassa la sentenza impugnata senza rinvio e decidendo nel perito rigetta il ricorso originario del
contribuente. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il giorno 12
dicembre 2017.
Il Consigliere estensore
Piercamillo Davigo

Il

ente
i Canzio

giugno 1939, n. 1089, non può più essere richiesta qualora gli estremi del vincolo previsto
dalla citata legge n. 1089 del 39, risultante dai registri immobiliari, non siano stati indicati
nell’atto di trasferimento (Sez. 1, Sentenza n. 7536 del 12/08/1997 Rv. 506716 – 01).

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