Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17389 del 30/07/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 17389 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 29700-2008 proposto da:
CONTE CARMELO C.F.CNTCML42S07E036W,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio
dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso
dall’avvocato PAOLO NICOLA TARANTINI;
– ricorrente 2014
1338

contro

CURCI MARIA NICOLA CRCMNC59R49E036J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato CASTRONOVO

Data pubblicazione: 30/07/2014

FRANCESCO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n.

252/2008 della CORTE D’APPELLO

DI LECCE SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il
08/10/2008;

udienza del 28/05/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato Tarantini Paolo Nicola difensore del
ricorrente che ha chiesto l’acoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Luigi Semeraro con delega depositata
udienza dell’Avv. Castronovo Francesco difensore del
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’improcedibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Curci Maria Nicola con atto di citazione del 10 settembre 1998 conveniva in
giudizio davanti al Tribunale dio Taranto, Conte Carmelo ed, esponendo che,
con scrittura privata dell’ 11 ottobre 1997, aveva promesso di vendere al
convenuto uno stabile in Marina di Ginosa con annesso garage e avente lo

scarico delle acque reflue in comune con altri due fabbricati per il prezzo
complessivo di £. 400.000.000 di cui centomilioni sono stati versati all’atto
della stipula del preliminare e

in seguito a tale pagamento il promissario

acquirente veniva immesso nel possesso dell’immobile, altri centomilioni da
versarsi entro i sei mesi successivi ed il saldo entro dodici mesi,

che il

promissario acquirente non aveva provveduto al secondo versamento,
,

chiedeva, pertanto, la risoluzione del contratto per inadempimento del Conte.
L’attore specificava che il termine dei sei mesi era stato previsto come termine
essenziale tanto

da esservi connessa una clausola risolutiva espressa.

Chiedeva, ancora, che il convenuto fosse condannato alla perdita della caparra
e al risarcimento dei danni per illegittima detenzione dell’immobile, nonché al
rilascio dell’immobile stesso.
Si costituiva Conte Carmelo eccependo che l’immobile era affetto da vizi
costituito da liquami fuoriuscenti in prossimità del garage
tanto da provocare

e della cantina

l’allagamento di taluni ambienti, atteso che la fossa

biologica e gli impianti non erano a norma,
pagamento del prezzo usando

sicché aveva sospeso il

dello strumento di cui all’art. 1460 cc.,

chiedeva pertanto il rigetto della domanda dell’attore,

e, in via

riconvenzionale, la condanna dello stesso attore ad eliminare
_
denunciati.
1

i vizi

/1:1(

..
Esaurita l’istruttoria anche con CTU, il Tribunale di Taranto, con sentenza
del 2006

rigettava la domanda attorea

e accoglieva la domanda

riconvenzionale del Conte Carmelo, condannava l’attore al pagamento delle
spese di lite.
le

domande avanzate im primo grado e chiedeva la riforma della sentenza.
Resisteva l’appellato il quale chiedeva il rigetto del gravame e la conferma
della sentenza di primo grado.
La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 252 del 2008 accoglieva
l’appello e dichiarava risolto il contratto preliminare di vendita oggetto della
controversia. Condannava l’appellato a restituire la somma di €. 22.820, 02
versate in esecuzione della sentenza impugnata, nonché al risarcimento del
o.

danno nella misura di

e.

800,00 mensili dall’8 maggio 1998 all’effettivo

rilascio dell’immobile. Condannava l’appellato al pagamento delle spese del
doppio grado del giudizio. A sostegno di questa decisione la Corte di Lecce
osserva anzitutto che dovevano ritenersi acquisiti dei dati che in quanto non
censurati dalle parti con i motivi di appello erano coperti dal giudicato e,
cioè: 1) l’essenzialità dei termini previsti in contratto per il pagamento delle
rate di prezzo: 2) il contratto posto in essere ha il carattere di contratto
preliminare rivestito dalla scrittura privata con esclusione della garanzia per i
vizi della cosa venduta che presuppongono l’avvenuto trasferimento della
proprietà della stessa inapplicabili al preliminare di vendita il quale è
caratterizzato dalla mancanza dell’effetto traslativo. Al caso in esame non era
estensibile l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc., perché risultava
provato che i vizi lamentati erano stati in parte risolti e quelli non risolti
2

Avverso questa sentenza proponeva appello la Curci riproponendo

..
avrebbero richiesto un intervento, in termini economici modesti, pertanto non
vi era proporzionalità delle rispettive inadempienze, tra l’inadempimento del
Conte e l’inadempimento della Curci.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Conte Carmelo con ricorso

illustrato con memoria.
In prossimità dell’udienza odierna, l’avv. Campanelli ha depositato una
comparsa a firma dell’avv. Semeraro di costituzione di altro procuratore con
procura a margine
Motivi della decisione
1.= Conte Carmelo lamenta:
a) Con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e

1460 cc., nonché l’omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della
controversia

(art. 360 n. 5 cpc)

Secondo il ricorrente la corte pugliese

avrebbe valutato le situazioni di adempimento ed inadempimento delle parti
ex post in seguito al verificarsi di nuove circostanze indipendenti dalla
volontà delle parti ed emerse in corso di giudizio , circostanze assolutamente
non previste e non prevedibili al momento della formulata eccezione di
inadimpleti contractus hanno mutato la situazione locale esistente al momento
della proposizione della domanda di risoluzione. In particolare, dai rilievi e
dai dati riferiti dal CTU nella perizia integrativa emergerebbe, sempre
secondo il ricorrente, senza alcun dubbio

un radicale mutamento della

situazione locale in seguito a due circostanze non sussistente al momento
della proposizione dell”exceptio inadimpleti contractus da parte del
convenuto: a) all’epoca in cui è sorta la lite la zona come l’intero paese non
3

affidato a tre motivi. Curci Maria Nicola ha resistito con controricorso,

..
era fornita da pubbliche fognature ; b) i nuovi proprietari del terreno su cui
insisteva l’impianto di depurazione al servizio del fabbricato del Conte hanno
demolito l’impianto e realizzato in loco un nuovo edificio che come afferma il
CTU ha comportato profondi scavi ed eliminato indirettamente l’esecuzione

pugliese, sempre secondo il ricorrente avrebbe dovuto compiere l’indagine ai
fini dell’accertamento della gravità dell’inadempimento della promissaria
venditrice

e sinallagmaticamente

dell’importanza dei motivi e della

consequenziale buona fede del promissario acquirente

nell’avverarsi della

exceptio inadimpleti contractus, facendo riferimento alla situazione

in cui

sono sorte le contrattanti posizioni delle parti così come rilevato dal CTI e non
ex post.
Pertanto, conclude il ricorrente, dica la Corte Suprema se, nel caso di specie al
fine di valutare la gravità dell’inadempimento e della buona fede dei
contraenti e, quindi, la legittimità del!’ exceptio inadimpleti contractus,
occorra far riferimento al momento ed alla situazione in cui l’eccezione è
posta.
b) Con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e
1460 cc., nonché l’omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della
controversia

ed, in particolare, erronea valutazione delle risultanze

probatorie decisive. Secondo il ricorrente, la Cortte di Lecce non avrebbe
tenuto conto della presenza sull’immobile di un impianto di acque reflue
contraria alla normativa del settore. Piuttosto, come aveva affermato la
sentenza di primo grado, “la sussistenza del vizio consistente in sostanza
..

nell’inidoneità della fossa biologica e dell’impianto fognario posto al servizio
4

di opere necessarie all’eliminazione dei vizi riscontarti dal Conte. Ora la Corte

..
dell’immobile è stato in effetti provato attraverso la deposizione di Di Noia,
nonché a mezzo degli accertamenti compiuti dal perito di ufficio ing.
Giovanni Bruno (…) Gli accertamenti dimostrano, altresì, che l’edificio era
dotato di scarichi fognari e di una fossa abiologica non conforme alle norme

servizio dell’immobile

oggetto della promessa di vendita era, dunque,

inidoneo all’uso e non autorizzato”.
Pertanto, conclude il ricorrente, dica la corte Suprema se nel caso di specie la
presenza sull’immobile di un impianto di acque reflue inidoneo, contrario alla
normativa prevista dalla legge, difforme dalle rilasciate autorizzazioni e da
quanto dichiarato nel contratto preliminare, costituisca grave inadempimento
_
tale da giustificare il rifiuto ad adempiere ex art. 1460 cc., del promittente

acquirente.
Il ricorrente deduce, altresì. che la Corte di Appello nella motivazione della
sentenza impugnata è incorsa in omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione, in quanto ha omesso di valutare come risultanze probatori
decisive gli accertamenti della consulenza

tecnica di ufficio relativa alla

presenza sull’immobile di gravi vizi, nonché la deposizione testimoniale del
Di Noia che ha riferito su tali circostanze.
c) Con il terzo motivo l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
punti decisivi della controversia ed, in particolare, erronee valutazione di
risultanze probatorie decisive (art. 360 n. 5 cpc.). Secondo il ricorrente, la
Corte distrettuale avrebbe erroneamente valutato le risultanze probatorie. In
particolare, la corte non ha tenuto conto che i testi addotti da parte attrice
..

hanno riferito di non aver constatato la presenza dei fenomeni lamentati dal
5

della legge n. 319del 1976 (..)” il sistema di scarico delle acque reflue al

. .
.,
convenuto in epoca precedente alla consegna del bene da parte della
promittente venditrice, ma nessuno di essi ha potuto riferire su fatti o
circostanze relativi al successivo periodo in cui il promissario acquirente è
subentrato nel possesso del bene, mentre non ha adeguatamente valutato la
deposizione testimoniale del Di Nola.

E di più, il vizio motivazionale della Corte pugliese consiste nel non aver
individuato correttamente il thema decidendum della controversia, ovvero, se
la presenza sull’immobile di un impianto di acque reflue inidonee, contrario
alla normativa previsto dalla legge difforme dalle rilasciate autorizzazioni
costituisca grave inadempimento tale da giustificare in virtù della buona fede
il rifiuto ad adempiere ex art. 1460 cc., del promittente acquirente.- L’aver
attribuito valore probatorio decisivo all’indagine sulla verificazione o meno di
.

allagamenti interni

che in quanto mere conseguenze dei vizi e

delle

difformità presenti sul bene si appalesano non determinanti rispetto alla
concreta materia del contendere comporta sotto il profilo della correttezza
giuridica e della coerenza logico formale delle argomentazioni svolte dalla
Corte di appello vizio di motivazione della sentenza impugnata.
1.1.= Il P.M. ha chiesto: in rito, declaratoria di improcedibilità del ricorso, per
non essere stata depositata la sentenza impugnata in copia autentica
unitamente alla relata di notifica.
Pertanto, preliminarmente, viene all’esame la questione concernente la
procedibilità del ricorso, avendo Conte Carmelo depositato una copia della
sentenza della Corte di Appello di Lecce. Senza la contestuale relata di
notifica, nonostante, lo stesso ricorrente a pag. 1 del ricorso evidenzia che la
sentenza impugnata (Sent. 252 del 2008 emessa dalla Corte di Appello di
6

iry

. .
Lecce) era stata notificata il 4 novembre 2008. Secondo la giurisprudenza di
questa Corte Suprema (Da ult. Ord. n. 25070 del.

10/12/2010, ma vedi Sez.

U, Ordinanza n. 9004 del 16/04/2009 e n. 9005 del 2009), che va in questa
sede ribadita, nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente,

una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione,
il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando
possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la
produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del
secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente,
purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., e
dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione
.

dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero, del
deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia
nel

fascicolo

d’ufficio,

da

cui

emerga

in

ipotesi

la tempestività

dell’impugnazione. Ed è chiaro che la previsione – di cui al secondo comma, n.
2, dell’art. 369 cod. proc. civ. – dell’onere di deposito a pena di
improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma,
della copia della decisione impugnata con la relata di notificazione, ove questa
sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a
tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del
rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività
dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la
notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del
.-

cosiddetto termine breve.
7

alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre

,
Ne discende che, nella specie, il ricorso è improcedibile ed il ricorrente va
condannato, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di
cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.

pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in E.
2.700,00 di cui E. 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori, come
per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 28 maggio 2014
Il Consigliere relatore

614A/W

‘'(2’23(1

La Corte, dichiara improcedibile il ricorso, condanna il ricorrente al

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