Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17389 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15553-2018 proposto da:

M.P., in qualità di legale rappresentante pro tempore della

fallita società (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO VISCARDI;

– ricorrente –

contro

COTY ITALIA SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CORRIDONI, 23, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMILIANO VOLO RANCATI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PAOLO CANTORE;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 481/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.P. ricorre per cassazione, in due motivi illustrati da memoria, contro la sentenza della corte d’appello di Salerno che ha rigettato il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento;

la creditrice istante Coty Italia s.p.a. ha replicato con controricorso;

la curatela fallimentare non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 L. Fall., e dell’art. 112 c.p.c., e l’omesso esame di fatto decisivo, lamentando che erroneamente la corte territoriale abbia ritenuto inammissibile per novità il motivo di reclamo attinente al mancato rispetto del termine a comparire;

col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 15 L. Fall., oltre che l’omesso esame di fatti decisivi, poichè la violazione del termine a difesa imponeva alla corte d’appello di decidere nel merito previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase, ammettendo lo svolgimento delle attività altrimenti precluse;

il primo motivo è manifestamente infondato e tanto determina l’assorbimento del secondo;

la corte distrettuale ha premesso che il reclamo del fallito era stato affidato all’eccezione di omessa notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione di udienza, non anche alla brevità del termine a comparire concretamente accordato;

su tale base ha ritenuto inammissibile per novità la doglianza relativa alla suddetta brevità del termine, giacchè codesta era stata articolata soltanto all’udienza dell’11-5-2017 (per inciso è evidente l’errore materiale dovuto alla dicitura aggiuntiva “9/10/2014” che compare a pag. 5 della motivazione, considerato che il reclamo venne proposto avverso una sentenza di fallimento del 2016);

il ricorrente assume che la corte d’appello abbia errato sotto un duplice profilo: (i) perchè l’esame del reclamo avrebbe dovuto indurre a ritenere già specificata una simile doglianza, la quale in udienza sarebbe stata solo esplicitata e ribadita; (ii) perchè in ogni caso la questione era rilevabile d’ufficio;

in contrario si osserva che dalla stessa trascrizione della corrispondente parte del reclamo (nel corpo del ricorso per cassazione) si evince che il reclamante aveva contrastato la sentenza affermando che “il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza del 30/11/2016 di comparizione dinanzi al giudice relatore delegato non veniva mai notificato”;

tanto corrobora la conclusione della corte territoriale, nel senso che il reclamo era stato proposto eccependo la nullità della sentenza derivata da omessa notifica del ricorso e del decreto; la questione della brevità del termine non era stata in effetti prospettata, non valendo a delinearla la equivoca e semplicemente consequenziale frase “neppure con le modalità e nei termini di cui all’art. 15 L. Fall.”; la quale frase, immediatamente susseguente all’eccezione di omessa notifica, si palesa formulata in termini solo rafforzativi di questa fattispecie;

d’altronde è un fatto che la violazione del termine a comparire implica una previa notifica regolare del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, notifica regolare che invece il ricorrente ha da sempre negato;

discende che va condivisa l’affermazione del giudice a quo circa la novità del motivo implicante la regolarità della notificazione; contrariamente a quanto ulteriormente prospettato dal ricorrente, la violazione del termine a comparire è rilevabile d’ufficio solo da parte del tribunale; non lo è invece da parte della corte d’appello, stante il principio di conversione di tutte nullità nei mezzi di gravame – salvo il caso della sentenza mancante della sottoscrizione del giudice (art. 161 c.p.c.),

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.100,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA