Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17389 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 18/08/2011), n.17389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE G. MAZZINI “88, presso lo studio dell’avvocato VITALONE

WILFREDO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 78, presso lo studio dell’avvocato BUCCI

COSTANTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato POLITO GIUSEPPE,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 280/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’11.12.09, depositata il 21/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2011 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Wilfredo Vitalone che si riporta

agli scritti, insistendo per l’accoglimento del ricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria che nulla osserva rispetto alla relazione

scritta; in subordine conclude per la trattazione del ricorso in

pubblica udienza.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che:

– si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c.;

– la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:

“Con sentenza n. 441/2004 il Tribuna di Latina – adito da D.L. C. nei confronti di D’.La. – respinse la domanda dell’attore, diretta ad ottenere l’accertamento e la dichiarazione della sua qualità di comproprietario di un appartamento, acquistato a suo dire apparentemente dalla sola convenuta, ma in realtà da entrambi; accolse la riconvenzionale, condannando D.C.L. alla restituzione di l. 23.500.000, che aveva ricevuto in mutuo da D.L..

Impugnata dal soccombente, la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza n. 280/2010 ha rigettato il gravame.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.C. L., in base a quattro motivi. D’.La. si è costituita con controricorso.

Con i primi due motivi di ricorso D.C.L. lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha escluso che egli avesse prospettato un’ipotesi di interposizione fittizia di persona: ipotesi che invece era stata non solo dedotta ma anche pienamente provata mediante le deposizioni testimoniali assunte, dalle quali era risultata “l’esistenza di un altro atto scritto e cioè la controscrittura intervenuta tra il D.C. e la D’., che dimostrava in modo inconfutabile che l’atto pubblico era un atto simulato”.

La doglianza appare manifestamente infondata.

Correttamente con la sentenza impugnata si è ritenuto che nella vicenda, come delineata dall’appellante, non fosse ravvisabile l’elemento essenziale costituente requisito indispensabile per la configurabilità di una simulazione relativa sotto il profilo soggettivo: questa implica un accordo non solo tra l’interponente e l’interposto, ma anche con il terzo, il quale deve consentirvi, esprimendo la propria adesione nella debita forma, che per i trasferimenti immobiliari è quella scritta (cfr. Cass. 4 agosto 1997 n. 7187, 23 gennaio 1998 n. 672, 15 maggio 1998 n. 4911, 18 maggio 2000 n. 6451, 13 ottobre 2004 n. 20774/2010 20198, 14 marzo 2006 n. 5457). Che ciò nella specie non sia avvenuto risulta proprio dalle affermazioni del ricorrente.

Disattesi i primi due motivi di ricorso, perdono consistenza anche gli altri, che si riferiscono a considerazioni svolte ad abundantiam dal giudice di secondo grado, a proposito sia dell’irrilevanza della stipulazione del contratto preliminare da parte di D.L. C., sia dell’ammontare delle somme da lui pagate per l’acquisto, la ristrutturazione e l’arredamento dell’immobile in questione.

Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5 , seconda ipotesi.

– il difensore del ricorrente ha presentato una memoria ed è stato sentito in camera di consiglio;

– il collegio concorda con le argomentazioni esposte nella relazione e le fa proprie, osservando che non sono efficacemente contrastate dalle deduzioni svolte nella memoria dal ricorrente, il quale insiste nel prospettare una ipotesi di interposizione fittizia di persona nell’acquisto di un immobile, riconoscendo però che i venditori non avevano prestato la loro adesione all’accordo simulatorio nella forma scritta richiesta dalla giurisprudenza sopra richiamata;

– il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 2.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

PQM

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 2.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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