Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17389 del 13/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 17/02/2017, dep.13/07/2017),  n. 17389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17964-2016 proposto da:

Q.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANASTASIO

II 274, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO BIANCARDI,

rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

NOMAXIO SRI” G.J., ESENNE di Q.E. & C. SAS;

– intimate –

avverso la sentenza n. 10263/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

di ROMA, depositata il 18/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. SCALISI A. ha proposto che la

controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata

dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte ritenendo la: “Manifesta

fondatezza del ricorso: risulta dal testo del ricorso che il

difensore della società Esenne di Q.E. e C. sas. aveva

chiesto la distrazione in proprio favore delle spese e dei compensi,

dichiarandosi antistatario. La sentenza di questa Corte ha tuttavia

omesso di pronunciare al riguardo, pur avendo condannato la società

Nomaxio srl al pagamento delle spese”.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti. La

ricorrente ha depositato memoria.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

L’avv. Q.E. con ricorso notificato il 21 luglio 2016 ha chiesto a questa Corte la correzione del dispositivo della sentenza n. 10263 del 2016 per mancata distrazione delle spese legali liquidate in Euro 3.200, oltre spese generali ed accessori come per legge a favore dell’avv. Q.. Il ricorrente si duole del fatto che, nonostante la richiesta delle spese a favore del difensore in qualità di antistatario formulata in controricorso del 27 settembre 2011, la Corte di Cassazione avrebbe omesso di pronunciarsi su tale istanza.

2.= Il ricorso va accolto. Risulta dal testo del ricorso che il difensore della società Esenne di Q.E. e C. sas. aveva chiesto la distrazione in proprio favore delle spese e dei compensi, dichiarandosi antistatario. La sentenza di questa Corte ha, tuttavia, omesso di pronunciare al riguardo, pur avendo condannato la società Nomaxio srl al pagamento delle spese.

Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 – bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037).

In conclusione, il ricorso va accolto e conseguentemente il dispositivo della sentenza n. 10263 del 2016 di questa Corte di Cassazione va corretto disponendo la distrazione a favore dell’avv. Q., delle spese liquidate a favore della società Esenne ed a carico della società Nomaxio srl. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass., S.U., n. 9438 del 2002).

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza n. 10263 del 2016 emessa da questa Corte di cassazione e nel dispositivo dopo le parole “come per legge” deve intendersi scritta “con la distrazione delle spese in favore dell’avv. Q. dichiaratosi antistatario”.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA