Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17388 del 26/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/08/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 26/08/2016), n.17388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27072/2015 proposto da:

ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL SOCIO UNICO REGIONE CAMPANIA, in persona

del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO D’APONTE, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8848/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. I lavoratori attualmente intimati ottenevano, dal giudice di primo grado, la declaratoria di appalto vietato di manodopera tra la METROCAMPANIA NORDEST s.r.l. e la SOGAF s.r.l., con riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei confronti della METROCAMPANIA fin dall’epoca di assunzione da parte della SOGAF, con sentenza confermata dalla Corte territoriale.

3. Avverso tale sentenza l’Ente Autonomo Volturno (E.A.V.) s.r.l. (società incorporante la s.r.l. Circumvesuviana), ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un articolato motivo.

4. I lavoratori non hanno resistito.

5. Nel ricorso all’esame viene genericamente devoluto, dalla parte ricorrente, un mezzo d’impugnazione affidato, in rubrica, a mera clausola di stile, evocativa della generica “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 4” (così in ricorso) e nell’illustrazione ad un compendio di censure, a partire dal riferimento, nell’incipit, a “norme di legge collettive applicabili alla fattispecie” che si reputano disattese dalla Corte territoriale, peraltro sovrapponendo, nell’illustrazione del motivo, censure per la ritenuta pretermissione del contratto tra le due società e delle condizioni operative di svolgimento del rapporto, unitamente a doglianze in ordine ad accertamenti non compiuti ai fini dell’applicazione della L. n. 1369 del 1960. Ebbene, pur aderendo all’orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 26091/2005) secondo cui l’indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell’ammissibilità della censura, occorre comunque tener presente che si tratta di un elemento richiesto al fine di identificare i limiti dell’impugnazione, ragion per cui la mancata indicazione delle disposizioni di legge o delle fonti negoziali collettive può comportare l’inammissibilità della doglianza qualora gli argomenti addotti, così come avviene nel caso di specie, operando una irrituale ed equivoca commistione tra fonti giuridiche diverse, non consentano di individuare quali siano, ad avviso della parte ricorrente, le norme, legali o pattizie, che si assumono violate.

6. Inoltre, è appena il caso di osservare che, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, essendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata, la tassatività e la specificità del motivo di censura esigono una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (cfr., fra le altre, Cass. n. 18202/2008); ed ancora, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma giacchè il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (v., ex multis, Cass. 14468/2015).

7. In definitiva, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

8. Non si provvede alla regolamentazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva.

9. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

10. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) da dichiararsi inammissibile, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2016

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