Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17388 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6743-2018 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, T.A.;

– intimati –

avverso il decreto n. 12/201/ del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il

18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Equitalia Sud s.p.a. chiese di essere ammessa al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a., per crediti basati su estratti di ruolo;

la domanda venne respinta dal giudice delegato;

il tribunale di Napoli a sua volta respinse l’opposizione allo stato passivo proposta da Equitalia Sud, poichè il credito non poteva essere ammesso in mancanza della prova dell’avvenuta notifica alla fallita della cartella esattoriale;

questa Corte, con ordinanza n. 17927 del 2016, ha cassato il decreto con rinvio, giacchè “l’ammissione al passivo dei credili tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario”;

ha quindi devoluto al tribunale di Napoli di decidere nuovamente della causa attenendosi al principio di diritto sopra richiamato;

il tribunale, con decreto del 18-1-2018, ha rigettato nuovamente l’opposizione di Equitalia Sud, osservando che il principio di diritto era riferibile solo ai crediti tributari, e dunque non era assolutamente applicabile alla fattispecie de qua, nella quale l’agente per la riscossione aveva agito per crediti dell’Inps;

pertanto ha ritenuto di non esser vincolato al suddetto principio di diritto e ha affermato che, con riguardo ai crediti Inps, in difetto di notifica della cartella esattoriale prima del fallimento fosse precluso il procedimento di riscossione a mezzo del ruolo; il tribunale ha precisato che Equitalia avrebbe dovuto allegare la documentazione probatoria del credito, e specificamente i modelli DM 10 o i verbali ispettivi dell’Inps notificati all’impresa; l’Agenzia delle entrate Riscossione, già Equitalia servizi s.p.a. ha proposto nuovamente ricorso per cassazione, deducendo due motivi;

la curatela è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo mezzo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 112,115,116,132,383,384,391-bis, 394 e 395 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87 e artt. 98 e 99 L. Fall., poichè il rinvio, di natura prosecutoria, imponeva al tribunale di attenersi e uniformarsi al principio di diritto senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, anche con riferimento alle questioni costituenti il presupposto logico della pronuncia di cassazione; col secondo mezzo la ricorrente ulteriormente denunzia la violazione delle medesime norme sotto il profilo immediatamente succedaneo, poichè in base al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, è possibile richiedere l’ammissione al passivo sulla base del solo ruolo anche per i crediti previdenziali;

il ricorso è manifestamente fondato in relazione al primo motivo, che si rivela assorbente;

secondo principi consolidati, in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola giuridica” enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (per tutte, di recente Cass. n. 20887-18);

il tribunale di Napoli, decidendo invece nel senso suddetto, ha infranto il vincolo derivante dalla cassazione con rinvio (art. 384 c.p.c.);

ne segue che la decisione va cassata e la causa nuovamente rinviata al medesimo tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame;

il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione al tribunale di Napoli.

Così Deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

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