Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17388 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 18/08/2011), n.17388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19563/2010 proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO

MIGLINO, rappresentato e difeso dagli avvocati VISALLI Vittorio,

VISALLI GIUSEPPE RINO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.P. (OMISSIS), AG.PA.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 273/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

15.4.2010, depositata il 28/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2011 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE

PAOLO MARIA CICCOLO.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che:

– si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c.;

– la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:

“Con sentenza del 26 gennaio 2008 il Tribunale di Messina – adito da B.A. nei confronti di Ag.Pa. e A. P. – dichiarò risolto per inadempimento dei convenuti il contratto preliminare con cui si erano obbligati ad acquistare dall’attore un locale commerciale e li condannò al risarcimento dei danni.

Impugnata in via principale da Ag.Pa. e in via incidentale da A.P., la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Messina, che con sentenza del 28 aprile 2010, in accoglimento del gravame principale, ha rigettato le domande proposte da B.A..

Contro tale sentenza B.A. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. Ag.Pa. e A. P. non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Con il primo motivo di ricorso B.A. si duole di illogica e/o errata motivazione in relazione al seguente fatto decisivo per il giudizio in quanto il giudice di appello non ha condiviso il ragionamento seguito dal giudice di prime cure, ritenendo satisfattiva-estintiva del pagamento delle rate del prezzo residuo di L. 30.000.000 il deposito da parte dei Sigg.ri Ag.

P. e A.P. di assegni di conto corrente presso lo studio commercialista del Dott. P.D. e ciò sulla base di una prassi consolidata ed accettata dal Sig. B. A. sino al mese di maggio 1998”.

La censura non appare accoglibile.

Si verte in tema di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito insindacabili in sede di legittimità, salvo che sotto il profilo dell’omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

Da tali vizi la sentenza impugnata risulta immune, poichè la Corte d’appello ha dato adeguatamente conto delle ragioni della decisione, in maniera esauriente e logicamente coerente, indicando analiticamente e valutando argomentatamente le risultanze di causa, dalle quali ha desunto che la consegna al Dott. P.P. degli assegni emessi in favore di B.A., per il versamento delle rate del prezzo residuo, costituiva “più che una prassi consolidata ed accettata dal B. una vera e propria modalità di pagamento negoziata dalle parti”. Questa decisiva conclusione non ha formato oggetto di alcuna precisa e specifica contestazione da parte del ricorrente, i cui assunti ne prescindono completamente e si risolvono in contestazioni attinenti ad altre affermazioni del giudice a quo, di carattere complementare e secondario.

Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la “violazione dell’art. 112 c.p.c., che sancisce il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”, per avere il giudice di secondo grado mancato di “considerare che nel corso del giudizio di appello i Sigg.ri An.Pa. e P. hanno tenuto una condotta improntata a malafede, condotta stigmatizzata dal Sig. B. e mai contestata dagli stessi A.”.

La censura pecca di genericità, poichè non viene in alcun modo chiarito dal ricorrente quale sia stata la “condotta” che le altre parti avrebbero tenuto, nè in qual modo il mancato suo rilievo da parte della Corte d’appello possa essersi risolto in una decisione inficiata da extrapetizione.

Con il terzo motivo di ricorso B.A. si duole della “omessa statuizione in relazione alla eccezione di inammissibilità della impugnazione incidentale proposta da A.P.”.

Oltre che priva di specificità – come quella formulata con il secondo motivo di ricorso, in quanto non sono indicate le ragioni per cui il gravame in questione avrebbe dovuto essere reputato inammissibile – la censura appare formulata in assenza di interesse, dato che il giudice di secondo grado ha ritenuto che “nessuna indagine deve essere compiuta in ordine alla impugnazione incidentale”, sulla quale pertanto di sarebbe potuto semmai disquisire relativamente al regolamento delle spese di giudizio. Ma sulla disposta loro compensazione il ricorrente non ha prospettato alcuna doglianza.

Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, seconda ipotesi”;

– il ricorrente ha presentato una memoria;

– il collegio concorda con le argomentazioni esposte nella relazione e le fa proprie, osservando che non sono efficacemente contrastate dalle deduzioni svolte nella memoria del ricorrente;

– il ricorso viene pertanto rigettato;

– non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensive.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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