Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17388 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 30/11/2016, dep.13/07/2017),  n. 17388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27543-2014 proposto da:

SA.PA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIGA LAZZARO SPALI

36, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DELPINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI GOZZI giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A, S.S., C.G.,

C.C., DANTES S.R.L.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. Rep. 4168/2014 del TRIBUNALE di VICENZA,

emessa il 12/09/2014 e depositata il 15/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCALISI ANTONINO;

udito l’Avvocato Alberto Delpino, per il ricorrente, che si riporta

agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’esecuzione mobiliare civile pendente, davanti al Tribunale di Vicenza, tra Cassa di Risparmio del Veneto e G.C., il Magistrato G.E. nominava il Dott. Sa.Pa. quale CTU. Nell’espletamento dell’incarico il professionista si giovava dell’opera del geom. B.. Portato a termine l’incarico di che trattasi il Magistrato dell’esecuzione con Decreto del 4 febbraio del 2003, liquidava, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, in favore del professionista, la complessiva somma di Euro 7.000,00 oltre accessori di legge.

Avverso tale decreto proponeva opposizione Sa.Pa. lamentando l’esiguità del compenso e delle spese relative all’ausiliario geom. B., liquidata in misura inferiore a quella richiesta, con l’istanza di liquidazione.

Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza RG. 975 del 2013, rigettava l’opposizione e compensava interamente le spese del procedimento. Secondo il Tribunale di Vicenza, nel caso specifico, la liquidazione del compenso, di cui si dice, andava effettuata ai sensi dell’art. 5 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002 che prevede un compenso, tra 145,12 a 970,42 Euro, per ciascuno delle tre società e non ai sensi dell’art. 3 della medesima tabella richiamato dal CTU nella richiesta di liquidazione; che il compenso per l’ausiliario non può che essere liquidato in base ai parametri indicati dal D.M. 30 maggio 202, n. 55 e segnatamente dell’art. 13 in materia di estimo e dunque poichè l’ausiliario aveva provveduto a stimare quattro immobili (del valore rispettivamente di Euro 4.360.000,00, Euro 2.580.000,00, Euro 550.000,00, Euro 123.000,00) il compenso ad esso spettante andava liquidato in complessive Euro 3.410,00.

La cassazione di questa ordinanza è stata chiesta da Sa.Pa. con ricorso affidato a due motivi. La società Cassa di Risparmio del Veneto spa., S.S., G.G., G.C. la società Dantes, intimati, in questa fase non hanno svolto attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso Sa.Pa. lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento all’applicazione dell’art. 3 e dell’art. 5 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002. Secondo il ricorrente la semplice lettura del quesito e il riscontro ad esso dato dalla relazione scritta del CTU proverebbero che l’indagine affidata al dr. Sa. aveva ad oggetto la valutazione di aziende e patrimoni. La remunerazione di tale attività è prevista dall’art. 3 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002 e non, invece, come ha ritenuto il Tribunale dall’art. 5 della stessa tabella.

1.1.= Il motivo è inammissibile, per mancata autosufficienza.

Come ha specificato il Tribunale, l’incarico peritale avente ad oggetto la stima di partecipazioni societarie in tre società si era risolto, in concreto, in un’attività di mero controllo, verifica e riscontro di dati già acquisiti, e in operazioni di contabilizzazione. Sicchè in ragione di tale specificazione, correttamente, il Tribunale ha ritenuto che la liquidazione andava effettuata applicando la normativa di cui al D.M. 30 maggio 2002, art. 5, secondo il quale: “Salvo quanto previsto nell’articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da Euro 145,12 a Euro 970,42”.

Ora, il ricorrente nel ritenere che la liquidazione del compenso andava effettuata ai sensi dello stesso D.M. 30 maggio 2002, art. 3, sostiene che diversa sarebbe stata l’attività che concretamente avrebbe svolto, tuttavia non indica, e soprattutto, non riporta le parti della relazione tecnica dalle quali si sarebbe potuto evincere con esattezza che l’attività concretamente svolta era un’attività riconducibile al dettato di cui al D.M. 30 maggio 2002 e non, invece, a quello di cui all’art. 5 applicato dal Tribunale.

2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento all’applicazione dell’art. 13 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002. Secondo il ricorrente sarebbero erronee ed incomprensibili l’interpretazione e l’applicazione che il Tribunale avrebbe fatto della norma di cui al D.M. 30 maggio 2002, art. 17. Secondo il ricorrente, i calcoli numerici proposti nell’ordinanza impugnata non corrisponderebbero ai calcoli tabellari sviluppati dall’ausiliario nelle sue note provvisorie e relative alle quattro indagini estimative da lui approntate sugli immobili di proprietà delle tre società oggetto di procedura.

2.1.= Anche questo motivo è inammissibile perchè anche, in questa occasione, il ricorrente non indica e, soprattutto, non riporta, nel loro contenuto essenziale, i documenti dai quali dovrebbe risultare che gli immobili oggetto della perizia fossero un numero maggiore, e/o comunque, diverso da quello indicato dal Tribunale e, ciò, ancor di più, tenuto conto che il Tribunale ha indicato puntualmente il numero degli immobili che sono stati stimati e posto che gli immobili che vengono indicati nel ricorso riportavano tutti la stessa ubicazione.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese dato che la società Cassa di Risparmio del Veneto spa., S.S., G.G., G.C. la società Dantes, intimati, in questa fase non hanno svolto attività giudiziale.

PQM

 

La Corte Rigetta il ricorso.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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