Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17387 del 18/08/2011
Cassazione civile sez. VI, 18/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 18/08/2011), n.17387
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Presidente –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18407/2010 proposto da:
F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.
GIANNONE Rosa Maria, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorreste –
contro
COMUNE DI CALTANISSETTA;
– intimato –
avverso il provvedimento n. 152/2010 del GIUDICE DI PACE di
CALTANISSETTA, depositato l’11/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/07/2011 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE
PAOLO MARIA CICCOLO.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che:
– si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c.;
– la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:
” F.G. ha proposto opposizione davanti al Giudice di pace di Caltanissetta avverso l’ordinanza ingiunzione n. 26/08, emessa nei suoi confronti dal Comune di Caltanissetta, irrogativa di una sanzione amministrativa.
Alla prima udienza il Giudice di pace ha convalidato il provvedimento impugnato, avendo rilevato che non compare l’opponente, nè un suo procuratore e non risulta un legittimo impedimento.
Contro tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione F. G., in base a due motivi. Il Comune di Caltanissetta non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.
Per il disposto della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, con decorrenza dal 2 marzo 2006, le ordinanze di convalida di provvedimenti emessi in materia di violazioni amministrative non sono soggetti a ricorso per cassazione, ma ad appello.
Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1″;
– la ricorrente non si è avvalsa delle facoltà di cui al secondo comma dell’art. 380 bis c.p.c.;
– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;
– il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile;
– non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’intimato non ha svolto attività difensive.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011