Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17387 del 13/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 12/06/2017, dep.13/07/2017), n. 17387
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso per conflitto di competenza n. R.G. 28642/2016 sollevato
dal Tribunale di Siena con ordinanza in data 20/10/2016, depositata
il 9/11/2016, nel procedimento vertente tra:
TRIBUNALE DI SIENA E C.M.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO
PIETRO;
Lette le conclusioni scritte del PM, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che chiede che la Corte
di Cassazione dichiari la competenza territoriale del Giudice
tutelare presso il Tribunale di Catania, con le conseguenti
determinazioni di legge.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che il Tribunale di Catania, con decreto del 29 agosto 2016, ha disposto il trasferimento della tutela dell’interdetto legale C.M. presso il Tribunale di Siena, presso il cui circondario egli era domiciliato, in quanto ristretto nel carcere di (OMISSIS);
che il Tribunale di Siena, con Decreto del 20 ottobre 2016, ha sollevato conflitto negativo di competenza, avendo ritenuto che la competenza doveva invece radicarsi nel circondario del luogo (Salerno) ove l’interdetto aveva avuto l’abituale dimora prima dell’inizio dello stato di detenzione, non risultando alcuna manifestazione di volontà di trasferirla altrove.
Ritenuto che la competenza del giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d’interdizione legale – da individuare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e destinato a non subire mutamenti in coincidenza di trasferimenti restrittivi del reo ex art. 5 c.p.c., – si determina sulla base dell’ultima residenza anagrafica anteriore all’instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei suoi affari ed interessi, non identificabile però in sè nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene dal medesimo prescelta (Cass. n. 12453/2017, n. 1631/2016);
che, di conseguenza, è competente il Tribunale di Catania.
PQM
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Catania.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017