Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17387 del 13/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 12/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso per conflitto di competenza n. R.G. 28642/2016 sollevato

dal Tribunale di Siena con ordinanza in data 20/10/2016, depositata

il 9/11/2016, nel procedimento vertente tra:

TRIBUNALE DI SIENA E C.M.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO

PIETRO;

Lette le conclusioni scritte del PM, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che chiede che la Corte

di Cassazione dichiari la competenza territoriale del Giudice

tutelare presso il Tribunale di Catania, con le conseguenti

determinazioni di legge.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che il Tribunale di Catania, con decreto del 29 agosto 2016, ha disposto il trasferimento della tutela dell’interdetto legale C.M. presso il Tribunale di Siena, presso il cui circondario egli era domiciliato, in quanto ristretto nel carcere di (OMISSIS);

che il Tribunale di Siena, con Decreto del 20 ottobre 2016, ha sollevato conflitto negativo di competenza, avendo ritenuto che la competenza doveva invece radicarsi nel circondario del luogo (Salerno) ove l’interdetto aveva avuto l’abituale dimora prima dell’inizio dello stato di detenzione, non risultando alcuna manifestazione di volontà di trasferirla altrove.

Ritenuto che la competenza del giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d’interdizione legale – da individuare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e destinato a non subire mutamenti in coincidenza di trasferimenti restrittivi del reo ex art. 5 c.p.c., – si determina sulla base dell’ultima residenza anagrafica anteriore all’instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei suoi affari ed interessi, non identificabile però in sè nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene dal medesimo prescelta (Cass. n. 12453/2017, n. 1631/2016);

che, di conseguenza, è competente il Tribunale di Catania.

PQM

 

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Catania.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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