Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17386 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2010, (ud. 14/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso rgn. 3648/2008 proposto da:

T.F. srl di seguito “Società”, in persona del legale rappresentate

in carica, signor T.F., rappresentata e difesa dagli aVV.

Fabrizi Marco e Grisante Diofebi ed elettivamente domiciliata presso

l’avv. Ernesto Iannucci in Via Taro 25, Roma;

– ricorrente –

contro

la Duomo Gpa srl di seguito “Concessionaria”, in persona del legale

rappresentante in carica, signor C.D.F.,

rappresentata e difesa dall’avv. Di Benedetto Pietro, presso il quale

è elettivamente domiciliata in Via Cicerone 28, Roma;

– intimato e controricorrente –

e contro

Comune di Spello, di seguito “Comune”;

– intimato –

e sul ricorso incidentale rgn. 5857/2008, proposto da:

Concessionaria come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

– ricorrente incidentale –

contro

la Società, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Perugia 14 dicembre 2006, n. 86/3/06, depositata il 14 dicembre 2006;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 14

maggio 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Marco Fabrizi per la Società;

udito l’avv. Pietro Di Benedetto per la Concessionaria;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale MATERA

Marcello che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti di incoazione del giudizio di legittimità.

1.1. Il 25-28 gennaio 2008 è notificato alla Concessionaria e al Comune un ricorso della Società per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello della Società contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Perugia n. 43/03/2005, che aveva rigettato il ricorso della Società contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) dell’imposta sulla pubblicità 2004.

1.2. Il 28-29 febbraio 2008 è notificato alla Società, ricorrente principale, il controricorso al ricorso principale e un ricorso incidentale della Concessionaria.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti;

a) la Concessionaria notifica alla Società un avviso di accertamento, per Euro 809,47, dell’imposta sulla pubblicità 2004 per l’esposizione, previamente richiesta ed autorizzata: 1) di un cartello bifacciale di mq. 6, sul quale sono impressi le parole “Terme Francescane”, l’indirizzo internet e “Sede sociale”; 2) di un cassonetto luminoso bifacciale, di mq. 6, sul quale sono apposte le parole “(OMISSIS) Terme Francescane Village”; 3) di 28 segnali direzionali, di mq. 1 ciascuno, sui quali compaiono le parole “Terme Francescane”;

b) il ricorso della Società è respinto dalla CTP, perchè le frecce direzionali alludono palesemente ad un servizio termale, perchè l’iscrizione “Terme francescane” coincide con il nome della Società, perchè è verosimile che le frecce contengano un messaggio pubblicitario indicando il luogo dove viene esercitata l’attività della Società, in quanto hanno lo scopo evidente di incentivare la domanda turistica e il correlativo effetto economico;

c) l’appello della Società è, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è così motivata:

a) intorno all’ammissibilità dell’appello si riferiscono preliminarmente i seguenti fatti: “l’appello veniva notificato tramite Ufficiale Giudiziario, che in due diverse occasioni (02.01.2006 e 12.01.06) avvisava il Cancelliere della Sezione distaccata di Foligno del Tribunale di Perugia dell’avvenuta notifica, sia al Comune di Spello (consegnata a mano) sia alla Duomo DPA s.r.l., a mezzo del servizio postale. Con nota del 13.07.2006, la parte appellante spiegava di non aver potuto depositare nel proprio fascicolo, al momento della costituzione in giudizio, la copia originale dell’atto di appello, in quanto non gli era stata rilasciata dall’Ufficio N.E.P. (notificazioni, esecuzioni e protesti) del Tribunale di Foligno, che non era ancora venuto in possesso della ricevuta di ritorno della notifica regolarmente effettuata a mezzo posta. Successivamente, non avendo la Duomo GPA s.r.l. ritirato l’atto di appello notificatole, questo era tornato indietro al mittente, che lo depositava in segreteria, per acquisirlo agli atti, dove è reperibile e controllabile. … Nel costituirsi in giudizio, la Duomo GPA s.r.l. eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, in quanto il medesimo era stato notificato – in unica copia originale – al Comune di Spello (Pg) e non alla concessionaria della pubblicità e delle pubbliche affissioni per lo stesso comune, Duomo GPA s.r.l.”; poste queste premesse, la CTR ritiene ammissibile l’appello “per le circostanze di fatto non imputabili all’appellante”;

b) nel merito, “sul carattere pubblicitario della targa e del cassonetto non è possibile dubitare: tali impianti contengono un messaggio diffuso nell’esercizio di un’attività economica, messaggio mirato nell’un caso a segnalare l’indirizzo internet e la Sede legale delle Terme Francescane; nell’altro, a ricordare nome e strada sulla quale immettersi, a beneficio di quanti desiderino raggiungere il complesso denominato Terme Francescane. E a proposito del nome, va detto che non si tratta di una località, della posizione di un luogo (l’indirizzo di Terme Francescane Village è: (OMISSIS)) ma è il nome scelto per fare in modo che l’attività svolta sotto di esso si distingua e si caratterizzi nell’ambito dei settori del mercato in cui opera; è il nome scelto per accrescere l’efficacia della pubblicità reclamizzando, come in internet, sotto una stessa denominazione molteplici servizi (cure termali, ristorazione, albergo etc.); è il nome essenziale che, ripetuto attraverso la pubblicità esterna, evoca l’offerta del servizio e, dunque, conferisca natura pubblicitaria anche alle 28 insegne direzionali che lo riportano (il nome) insieme ai simbolo della fonte, comunemente inteso come simbolo grafico di stabilimento termale e, come tale, conforme all’attività svolta con l’insegna Terme Francescane, nell’esercizio della quale tutti i messaggi diffusi allo scopo di promuoverla, sono soggetti all’imposta di cui è causa, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1992, art. 5, comma 2”.

4. Il ricorso per cassazione della Società è sostenuto con tre motivi d’impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.

5. Il controricorso e il ricorso incidentale della Concessionaria, sostenuto con un solo motivo d’impugnazione, si concludono con la richiesta di accoglimento del ricorso incidentale, con la conseguente riforma della sentenza impugnata, e, in via subordinata, di rigetto del ricorso principale. Con vittoria di spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Riunione dei ricorsi.

I due ricorsi, principale ed incidentale, sono riuniti ex art. 335 c.p.c..

1^. Il ricorso principale della Società.

1. Il primo motivo d’impugnazione.

7.1.1. Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 39 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 134”.

7.1.2. La Società sostiene che le 23 preinsegne o frecce direzionali sarebbero soltanto delle segnalazioni di carattere turistico ed avrebbero l’esclusiva funzione di segnalare, a beneficio degli utenti della strada, la località termale.

7.1.3. A conclusione della motivazione della censura è formulato il seguente quesito di diritto: “se, del D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 5 e del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 39 nonchè del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 134 semplici cartelli stradali recanti unicamente indicazioni turistiche e privi di ogni riferimento al nome, all’attività ed al prodotto di una ditta o azienda, com’è nel caso di specie, possono essere assoggettati all’imposta sulla pubblicità”.

7.2. Il motivo è inammissibile per irrilevanza. Infatti, la Società ricorrente assume che la fattispecie controversa appartenga ad un genere diverso da quello che è stato, con accertamento in fatto operato dalla CTR insindacabile in questa sede, determinato in sede di appello, quando si è affermato che le parole “Terme Francescane” “è il nome essenziale che, ripetuto attraverso la pubblicità esterna, evoca l’offerta del servizio e, dunque, conferisca natura pubblicitaria anche alle 28 insegne direzionali che lo riportano (il nome) insieme al simbolo della fonte, comunemente inteso come simbolo grafico di stabilimento termale e, come tale, conforme all’attività svolta con l’insegna Terme Francescane, nell’esercizio della quale tutti i messaggi diffusi allo scopo di promuoverla, sono soggetti all’imposta”. L’irrilevanza del quesito di diritto deriva dalla constatazione che, anche ove si fornisse una risposta positiva, essa non sarebbe applicabile al caso controverso in esame, perchè si riferirebbe a “cartelli stradali … privi di ogni riferimento al nome”, mentre qui si controverte intorno a cartelli stradali nei quali è incorporato, secondo l’accertamento di fatto della CTR, un nome pubblicitariamente rilevante.

8. Il secondo motivo d’impugnazione.

8.1.1. Il secondo motivo d’impugnazione è preannunciato dalla seguente rubrica: “Omessa, contraddittoria od insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

8.1.2. Secondo la Società “il fatto controverso e decisivo per il giudizio è … certamente la circostanza … che in tutte le ventitre frecce direzionali è presente unicamente la scritta Terme Francescane. Tale dicitura non corrisponde nè al nome della Società … che invece è T.F. s.r.l., con un acronimo tratto dalle iniziali del legale rappresentante signor T.F., e nemmeno a quello di altre società, aziende o ditte. Su tale rilevante fatto la sentenza di appello qui impugnata è totalmente priva di motivazione”.

8.1.3. Dopo la motivazione non è formulato alcun quesito motivazionale.

8.2. Il motivo è inammissibile per la mancata formulazione del quesito motivazionale.

9. Il terzo motivo d’impugnazione.

9.1.1. Il terzo motivo d’impugnazione è presentato sotto la seguente rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 5 e 17. Omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

9.1.2. La Società sostiene che la CTR “non ha … affatto considerato la sussistenza, per entrambi gli impianti in argomento, della lex specialis di cui al Decreto n. 507 del 1993, art. 17 comma 1 bis che dispone l’esenzione dell’imposta per le insegne che contraddistinguono la sede di attività di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.

9.1.3. A conclusione del motivo è formulato il seguente quesito di diritto: “se, del D.Lgs. n. 507 del 1993, ex artt. 5 e 7 le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività stessa, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, com’è nel caso di specie, pure se poste a distanza dalla sede stessa, possono essere assoggettate all’imposta sulla pubblicità”.

9.2. Il motivo è inammissibile sia perchè è nuovo, in quanto nel giudizio di merito non si è mai fatta questione relativa alla dimensione del messaggio pubblicitario, sia perchè è irrilevante, in quanto la Società ricorrente assume che il messaggio sia di misura inferiore a mq 5, in contrasto con la categorizzazione operata dalla CTR secondo cui la dimensione del messaggio è di mq 6.

2^. Il ricorso incidentale della Concessionaria.

10. Il motivo d’impugnazione.

10.1.1. Il motivo è posto sotto la seguente rubrica: “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17” e “motivazione carente e/o insufficiente”.

10.1.2. La Concessionaria sostiene che essa, “unico soggetto legittimato processualmente, non ha avuto legale conoscenza del ricorso in appello per inesistenza della notifica, il che avrebbe dovuto portare la CTR a dichiarare inammissibile l’appello, accogliendo l’eccezione ritualmente sollevata dalla società”.

10.1.3. A conclusione della motivazione si formulano i seguenti quesiti di diritto:

1) “se la notifica ad una persona giuridica di un atto di appello eseguita a mezzo del servizio postale, non presso la sua sede legale, debba dichiararsi inesistente”;

2) “se la costituzione in giudizio del soggetto destinatario dell’atto che non abbia avuto legale conoscenza dello stesso sani il vizio di notifica”.

10.2. Il ricorso è inammissibile per la sopravvenuta carenza di interesse creata dal rigetto del ricorso principale.

11. Conclusioni.

11.1. Le precedenti considerazioni comportano il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale.

11.2. Le spese processuali relative al giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, inammissibile l’incidentale, e condanna la Società T.F. srl al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per Euro 900,00 (novecento), di cui Euro 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA