Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17385 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6255-2019 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARTINO BENZONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso il decreto n. R.G. 31015/2018

del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. NLUZIA

ACIERNO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. IGNAZIO PATRONE che chiede alla

Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Trieste e, in

subordine, di voler rimettere la questione alle Sezioni Unite.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Roma ha declinato la propria competenza territoriale in relazione a un ricorso proposto avverso il provvedimento con cui l’Unità Dublino, operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione costituito presso il Ministero dell’Interno, aveva disposto il trasferimento del cittadino straniero Z.A., cittadino iraniano, in Norvegia. Il ricorrente, al momento della presentazione del ricorso, si trovava ospite presso il centro di accoglienza straordinaria nel comune di Trieste. Da tale elemento di fatto, il Tribunale ha fatto conseguire la competenza territoriale del Tribunale di Trieste, sezione specializzata per l’immigrazione. ritenendo applicabile il criterio di radicamento territoriale della competenza stabilito nel D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3, secondo il quale: “Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui al D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 1-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990. n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede”. Secondo questa disposizione, quando il ricorrente si trovi presso una struttura governativa od un centro di accoglienza, la competenza territoriale deve essere individuata nella circoscrizione della sezione specializzata del Tribunale nella quale ha sede la struttura o il centro. Il ricorrente, proponendo regolamento di competenza, ha contestato la decisione ritenendo che il criterio di individuazione della competenza territoriale adottato dal Tribunale non si applichi al ricorso in oggetto ma solo a quelli relativi alle domande di protezione internazionale in quanto il riconoscimento delle condizioni previste dalla legge per l’esercizio del diritto è affidato alle Commissioni Territoriali, in numero di 20 (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4, comma 2), diffuse sul territorio. Solo in relazione a questa distribuzione geografica può trovare applicazione la norma processuale secondo la quale quando il cittadino straniero sia ospitato presso una struttura od un centro di accoglienza, la competenza territoriale sia quella della circoscrizione della Commissione territoriale ove il centro o la struttura sono ubicati. Nel ricorso in questione la autorità che ha emesso il provvedimento impugnato è unica ed ha sede a Roma. Solo con il D.L. n. 113 del 2018, ratione temporis non applicabile, il legislatore ha previsto un’articolazione territoriale delle cd.”Unità Dublino”. Ha altresì depositato memoria. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Il Collegio, alla luce delle condivisibili osservazioni contenute nella requisitoria del Procuratore Generale, ritiene di disattendere la soluzione indicata nelle ordinanze n. 18755,18756, 18757 del 2019 alla luce delle seguenti considerazioni: l’interpretazione del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, coordinato con il comma 1, deve essere costituzionalmente orientata in funzione dell’attuazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. All’interno di questa cornice costituzionale la posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa induce a ritenere preferibile ai fini del radicamento della competenza territoriale, il collegamento territoriale con la struttura di accoglienza del ricorrente, fissandolo nella sede della sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale più prossima ad essa, da individuarsi in quella nella cui circoscrizione ha sede la struttura od il centro ove il cittadino straniero sia ospitato. Il principio applicato, come sottolineato nella requisitoria, è coerente anche con l’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”. Il criterio indicato, peraltro, è applicabile, anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018.

In conclusione, per i ricorsi proposti da cittadino straniero richiedente protezione internazionale, avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla cd. Unità Dublino, attualmente operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione, costituita presso il Ministero dell’Interno, la competenza territoriale si radica nella sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale sia ospitato il ricorrente. Il medesimo principio è applicabile D.L. n. 13 del 2017, ex art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, anche all’ipotesi in cui il ricorrente sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14. Deve pertanto essere rigettato il ricorso proposto, con affermazione della competenza territoriale della sezione specializzata per l’immigrazione del Tribunale di Trieste, cui si rimette anche la statuizione sulle spese processuali del presente procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale di Trieste cui rimette la causa anche per le spese processuali del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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