Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17385 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 18/08/2011), n.17385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14244/2010 proposto da:

R.L.M.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 20, presso lo studio

dell’avvocato PETRONE ANGELO (STUDIO RISTUCCIA-TUFARELLI),

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

D.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avv. BARBARA BALBONI,

rappresentato e difeso dall’avv. TROISI Michele, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso l’ordinanza n. 1566/09 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, depositata il 02/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2011 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE

PAOLO MARIA CICCOLO.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che:

– si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c.;

– la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:

“Con decreto del 11 luglio 2009 il giudice istruttore della causa vertente davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere tra R. L.M.M. e la s.r.l. Impianti Scioviari del M. ha liquidato in 5.116,33 Euro il compenso dovuto al consulente tecnico di ufficio D.A.G., il quale aveva svolto l’incarico di accertare se alcune poste del bilancio al 31 dicembre 2002 della società convenuta fossero dotata del requisito della verità.

Impugnato da R.L.M.M., il provvedimento è stato parzialmente riformato dal magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che con ordinanza del 2 febbraio 2010 ha rideterminato in 4.200,00 euro il compenso in questione.

Contro tale ordinanza R.L.M.M. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. D.A.G. si è costituito con controricorso.

In sede di merito il giudizio si è svolto in contraddittorio tra i soli R.L.M.M. e D.A.G., senza la partecipazione della s.r.l. Impianti Scioviari del M., alla quale l’atto di impugnazione del provvedimento del giudice istruttore non era stato notificato.

La giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. 30 marzo 2006 n. 7528) è univocamente orientata nel senso che “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico L. n. 319 del 1980, ex art. 11, sono contraddittori necessari l’ausiliare del giudice ed i soggetti a carico dei quali le spese relative alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di merito potrebbero avere riflessi patrimoniali, con la conseguenza che il decreto presidenziale di comparizione degli interessati dinanzi al collegio in camera di consiglio deve essere notificato dal ricorrente non soltanto al C.T.U., ma altresì, alla controparte, pertanto qualora si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non rilevata dal giudice, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, risulta viziato l’intero procedimento, sicchè il giudice di legittimità deve disporre l’annullamento, anche d’ufficio, della pronuncia emessa, con rinvio della causa al giudice a quo, titolare della competenza funzionale in materia”. – le parti non si sono avvalse delle facoltà di cui al secondo comma dell’art. 380 bis c.p.c.; il pubblico ministero, comparso in camera di consiglio, ha concluso in conformità con la relazione;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;

– l’ordinanza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

pronunciando sui ricorsi, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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