Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17384 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 23/07/2010), n.17384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso RGN 8341/2008, proposto dal:

Zambaiti Distribuzione Tessile spa, di seguito “Società”, in persona

del legale rappresentante in carica, signor Z.M.,

rappresentata e difesa dagli avv. Pafundi Gabriele e Salerno Giuseppe

ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Romanelli –

Pafundi in Viale Giulio Cesare n. 14, A/4, Roma;

– ricorrente –

contro

il Comune di Cernusco sui Naviglio, di seguito “Comune”, in persona

del sindaco in carica, signor C.E.A.,

rappresentato e difeso dagli avv. Battagliola Massimiliano e Mereu

Giacomo, presso il quale è elettivamente domiciliato in Via

Gioacchino Belli 27, Roma;

– intimato e controricorrente –

e nei confronti di:

Cernusco Verde srl, in persona del legale rappresentante in carica,

signor D.A.F., rappresentata e difesa dagli avv. Sanna

Paolo e Ricciuto Vincenzo, presso il quale è elettivamente

domiciliata in Via Cassiodoro 9, Roma;

– intimala e controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Milano 3 dicembre 2007, n. 115/33/07, depositata il 28 gennaio 2008 e

notificata il 18 febbraio 2008;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 29

aprile 2010 dal Cons. Meloncelli Achille;

udito l’avv. Salerno Cataldo Giuseppe per la Società;

udito l’avv. Ricciuto Vincenzo per la Cernusco Verde srl;

udito l’avv. Mereu Paolo per il Comune;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 13 e 19 marzo 2008 è notificato al Comune e alla Cernusco Verde un ricorso della Società per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello principale della Società ed ha accolto l’appello incidentale della Cernusco verde contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano n. 37/01/2007, che aveva rigettato il ricorso della Società contro l’avviso di liquidazione n. 1957 della Tarsu (tassa sui rifiuti solidi urbani) 2006;

b) che il ricorso per cassazione è sostenuto con nove motivi d’impugnazione, nessuno dei quali si conclude, o è accompagnato, dal quesito di diritto o dall’omologo quesito motivazionale, che è requisito di ammissibilità ex art. 366-bis c.p.c.;

c) che, pertanto, il ricorso è inammissibile;

d) che la peculiare struttura della fattispecie controversa fa propendere per la compensazione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le partile spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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