Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17384 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3193-2019 proposto da:

H.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ELIANA MACCARRONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, PUBBLICO MINISTERO presso il

TRIBUNALE di CALTANISSETTA, PROCURATORE GENERALE presso la SUPREMA

CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. 2528/2018 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

depositato il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Caltanissetta ha respinto la domanda di protezione internazionale proposta da H.M., cittadino del Bangladesh.

Il ricorrente ha dichiarato nell’audizione davanti al giudice di avere lasciato il proprio paese perchè minacciato di morte dal fratello di una ragazza induista con la quale aveva iniziato una relazione sentimentale, incontrando l’ostilità delle rispettive famiglie a causa della diversità di fede. Nulla aveva chiarito in ordine alle minacce di morte limitandosi ad affermare che le due famiglie avevano litigato. Non ha spiegato perchè ha lasciato il proprio paese anzichè rifugiarsi in un’altra città. Nulla ha saputo riferire del viaggio che lo ha portato in Italia ed in relazione alla Libia ha dichiarato di aver lavorato in ospedale ma non sa dire cosa lo ha spinto a lasciare quest’ultimo paese.

Il ricorrente, secondo il Tribunale, è risultato non credibile in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 25 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). Quanto alla lett. C), dell’art. cit., il Tribunale ha escluso, sulla base di fonti qualificate e conformi al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, che non sussiste una situazione di violenza indiscriminata. Viene, infine, esclusa la protezione umanitaria sia per la mancata allegazione di un’effettiva situazione di vulnerabilità soggettiva sia per la mancata allegazione di un percorso d’integrazione.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidato a tre motivi. Non ha svolto difese la parte intimata. Nel primo motivo viene dedotta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo riguardante la circostanza della firma del provvedimento impugnato (della Commissione territoriale) da parte di un solo componente il collegio giudicante. Inoltre difettava la certificazione del segretario della Commissione.

Il primo motivo è inammissibile sia per difetto di specificità essendo soltanto genericamente dedotta la proposizione dell’eccezione davanti al giudice di merito senza indicare dove e come è stata formulata la censura nè produrre l’atto introduttivo del giudizio per consentire l’accertamento della sua tempestiva prospettazione, sia perchè la censura risulta avere il contenuto di un vizio di omessa pronuncia non formulabile se non in relazione a domande od eccezioni di merito (Cass. n. 321 del 2016; 22860 del 2014).

Nel secondo e terzo motivo viene censurato il rigetto delle domande per non aver riconosciuto nelle dichiarazioni del ricorrente la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo al riguardo sufficiente la persecuzione potenziale e per non aver ritenuto credibile il racconto senza attivare il dovere di cooperazione istruttoria.

I motivi, da trattare insieme perchè logicamente connessi sono inammissibili perchè per un verso viene astrattamente indicato il paradigma normativo dello status del rifugiato senza alcun preciso ancoraggio alla fattispecie concretamente dedotta in giudizio, per l’altra si formula, anche genericamente, una critica esclusivamente rivolta al merito della valutazione di credibilità svolta dal Tribunale con motivazione del tutto adeguata.

Non deve essere adottata statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrono i requisiti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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