Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17384 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.13/07/2017),  n. 17384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3586-2016 proposto da:

FALLIMENTO N. (OMISSIS) TRIBUNALE DI ROVIGO B.G. in persona

del titolare della Binato Costruzioni di B.G. – P.I.

(OMISSIS), in persona del Curatore Fallimentare, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

ALESSANDRO MICUCCI ed ANTONIO NOCCIOLI;

– ricorrente –

CARPENTERIA FORIGO S.R.L. – P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIO CLAUDIO

289, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO GERMANI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

ENRICO FORESTI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. Cron. 11807/2015 del TRIBUNALE di ROVIGO,

depositato il 23/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre

2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.

Si rileva quanto segue.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Carpenteria Forigo s.r.l. ha proposto opposizione contro il decreto con cui il Giudice delegato aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo del Fallimento di B.G.. Ha evidenziato che in forza di un contratto di appalto sottoscritto il 30 aprile 2011 essa istante si era impegnata nei confronti dell’impresa individuale poi fallita a consegnare e a porre in opera strutture in ferro ed alluminio per il corrispettivo di Euro 250.000,00; ha inoltre rilevato che la controparte non aveva effettuato il pagamento della somma convenuta, sicchè l’odierna ricorrente aveva richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo facendo valere, a tal fine, un riconoscimento di debito recante il timbro del 12 luglio 2013: dato, quest’ultimo, dal quale emergeva, secondo l’opponente, l’anteriorità della formazione del documento rispetto al fallimento, intervenuto in data 26 giugno 2014.

Il Tribunale di Rovigo, nella resistenza del Fallimento, ha accolto parzialmente l’opposizione e ammesso Carpenteria Forigo al passivo della procedura concorsuale per l’importo di Euro 212.000,00, oltre interessi.

2. – Il decreto è stato impugnato per cassazione dal Fallimento di B.G., il quale fonda l’impugnazione su due motivi. Resiste con controricorso la società che ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo è lamentata la falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., oltre che l’erronea valutazione della prova. Rileva l’istante che il curatore risultava essere terzo rispetto al documento attestante il riconoscimento di debito; osserva, in particolare, che tale atto non poteva essere apprezzato alla stregua di una confessione operante nei confronti del predetto curatore. Assume inoltre il ricorrente che nella fattispecie mancava la certezza della anteriorità dell’atto rispetto all’apertura della procedura concorsuale.

2. – Col secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 93 e 99 L. fall., dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.. L’istante rammenta che chi ritiene di dover essere ammesso al passivo fallimentare, anche in ipotesi di esclusione da parte del giudice delegato, deve, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione. Assume il ricorrente che la produzione documentale di controparte risultava inconsistente, avendo anche riguardo a quanto dedotto nel primo motivo con riferimento al valore probatorio della scrittura privata. Non risultavano, pertanto, rettamente applicati l’art. 2729 c.c., in tema di presunzioni (nella fattispecie mancanti della gravità, della precisione e della concordanza), e l’art. 115 c.p.c., che impone al giudice di porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti (nella specie insussistenti).

3. – I due motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

Contrariamente a quanto parrebbe ritenere il Fallimento ricorrente, il Tribunale non ha affatto attribuito valore confessorio alla dichiarazione contenuta nella scrittura privata posta a fondamento della decisione impugnata. Il giudice di prima istanza ha invece affermato che il documento doveva ritenersi opponibile alla procedura concorsuale in quanto recante data certa; ciò che poteva desumersi dal timbro di deposito del ricorso monitorio, nel quale era contenuto l’elenco dei documenti prodotti: documenti tra cui figurava la scrittura privata che qui interessa.

Se è poi vero che – come giustamente sottolineato dal ricorrente – il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l’istanza di ammissione, conseguendone l’applicabilità della disposizione contenuta nell’art. 2704 c.c. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito (così Cass. Sez. U. 20 febbraio 2013, n. 4213), è incontestabile che il Tribunale abbia fatto buon governo di detta regola valorizzando l’anteriorità del documento prodotto dall’opponente rispetto al fallimento. E la valutazione posta in atto dal giudice di prime cure si sottrae a censura, dal momento che l’art. 2704 c.c.. non contiene un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la data certa (Cass. 22 ottobre 2009, n. 22430).

Allo stesso modo, sfugge al sindacato di questa Corte di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito in ordine al valore probatorio della documentazione prodotta, dovendosi ricordare, in proposito, che in base alla nuova versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (per come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012), il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito è estraneo alla suddetta previsione e che la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

4. – Col ricorso incidentale Carpenteria Forigo deduce di aver formulato nel giudizio di opposizione allo stato passivo, domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in sede di precisazione delle conclusioni e di memoria conclusionale, ritenendo che le difese della controparte fossero tanto infondate da doversi considerare temerarie e dilatorie; il Tribunale non aveva tuttavia tenuto in alcun conto tale domanda, su cui non si era pronunciato.

5. – L’impugnazione è palesemente infondata.

L’odierna ricorrente per incidente non era risultata totalmente vittoriosa nel giudizio di merito e tanto precludeva la condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte (cfr. in tema, tra le tante: Cass. 14 aprile 2016, n. 7409; Cass. n. 12 ottobre 2009, n. 21590): pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la pronuncia sulla responsabilità aggravata fosse nella sostanza assorbita dal tenore della pronuncia di accoglimento, solo parziale, della proposta opposizione.

6. – L’esito della lite consiglia di compensare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte:

rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale; compensa le spese del giudizio; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ricorrente e ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ Sezione Civile, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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