Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17383 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 23/07/2010), n.17383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D�ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARINELLI Vincenzo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Milano, di seguito “Comune”, in persona del sindaco in

carica, signora B.A.M.L., rappresentata

e difesa dagli avv. SURANO Maria Rita, Antonella Fraschini, Ruggero

Meroni ed Elena Ferradini dell�Avvocatura del Comune e dall�avv. IZZO

Raffaele, presso il quale e� elettivamente domiciliato in Lungotevere

Marzio 3, Roma;

– ricorrente �

contro

Tredil spa, incorporante della Simonetta srl, di seguito “Societa�”,

in persona del legale rappresentante in carica, signor A.

G., rappresentata e difesa dall�avv. Leo Maurizio ed

elettivamente domiciliata presso l�avv. Francesco Fratini in Via

delle Quattro fontane 31, Roma;

– intimata e controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Milano 24 novembre 2005, n. 161/7/05, depositata il 16 febbraio 2006;

udita la relazione sulla causa svolta nell�udienza pubblica del 29

aprile 2010 dal Cons. Dott. Achille Meloncelli;

udito l�avv. Irma Mannelli, delegata dall�avv. Ruggero Moroni;

udito l�avv. Guido Cecinelli, delegato dall�avv. Maurizio Leo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SEPE

Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti di incoazione del giudizio di legittimita�.

1.1. Il 30 marzo 2007 e� notificato alla Societa� un ricorso del Comune per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto l�appello della Societa� contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano n. 357/01/2003, che aveva rigettato i ricorsi riuniti della Societa� contro gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) dell�ICI 1998 – 2000.

1.2. Il 24 aprile 2008 e� notificato al Comune il controricorso della Societa�.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) il 9 luglio 2002 il Comune notifica alla Societa� gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) dell�ICI, rispettivamente, 1998, 1999 e 2000, con i quali si rettifica il valore dell�area edificabile sita in (OMISSIS);

b) la Societa� presenta istanza di accertamento con adesione, che e� respinta dal Comune per incompletezza della documentazione;

c) la Societa� ricorre, quindi, alla CTP di Milano, che, riuniti i ricorsi relativi a ciascun anno, li respinge, compensando le spese;

d) l�appello della Societa� e�, poi, accolto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, e� cosi� motivata:

a) per quanto riguarda la superficie dell�area fabbricabile, dalla convenzione di lottizzazione del (OMISSIS) … si ricava che la superficie originaria dell�area, in seguito alle aree cedute gratuitamente al Comune per le urbanizzazioni primarie e secondarie, si era ridotta a 15.364 mq. e si apprende che l�appellante cede ad altro soggetto 2837 mq dell�area convenzionata per cui la superficie di sua proprieta� si riduce a mq. 12.527 che veniva dichiarata ai fini dell�ICI 1998 col valore di L. 15.648.900.000, equivalente a Euro 8.081.019�;

b) la CTR, a proposito della produzione in appello dell�atto notarile dell�11.11.98 ritiene di non potere accogliere l�osservazione avanzata dal Comune in quanto l�atto era stato gia� citato nel ricorso introduttivo e nella replica depositata in data 19.06.03 per il giudizio di 1^ grado unitamente alla dichiarazione ICI per il 1998, mentre la sentenza impugnata ritiene che “le cessioni addotte da parte ricorrente sono state effettuate in adempimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria” escludendo, di conseguenza, la successiva cessione dell�11.11.98;

c) la CTR ritiene, inoltre, che gli accertamenti quando indicano in mq. 19012 la superficie territoriale cadano nell�errore di considerare superficie quello che nel prospetto degli indici viene indicato come indice territoriale: per evitare equivoci, infatti, bisogna andare alle pagine 12, 13 e 14 (ari 22) della convenzione in cui la superficie territoriale (cioe� l�area della convenzione) e� chiaramente indicata in mq. 15364. Occorre ricordare … che da questi mq. 15.364 – che rimane la superficie territoriale asservita alla convenzione – bisogna detrarre i mq. 2.837 ceduti per determinare l�area della Simonetta srl, cioe� i mq. 12.527 correttamente indicati dalla stessa e che sono alla base della dichiarazione ICI 1998. Dalla data dell�11.11.98, infatti, i proprietari dell�area di cui alla convenzione diventano due, rimanendo ferma la superficie convenzionata, mentre gli atti processuali di parte municipale continuano ad ignorare questa realta� e pretendono di fare rivivere per gli anni in questione (�98, �99 e 2000) la dichiarazione ICI relativa al 1993, epoca antecedente la stessa convenzione;

d) la CTR ritiene fondate anche le osservazioni dell�appellante sia per quanto riguarda il metodo per la determinazione del valore e l�arbitrarieta� della pretesa di attribuire all�area il 33% del valore del prodotto finito, sia per le generiche affermazioni contenute nelle motivazioni dell�accertamento;

e) la CTR, inoltre, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 504 del 1992 richiamate, ritiene che tali disposizioni non vengono rispettate dall�avviso di accertamento e neanche dalle controdeduzioni. Queste ultime, in effetti, si basano su due listini di valori immobiliari in cui non sono indicate le aree edificabili (e fino a prova del contrario, di questo si tratta) e sul prospetto di stima che, a parte le considerazioni svolte dall�appellante, si basa sulla superficie di mq. 19.012, mentre la proprieta� della Simonetta srl, e� un dato diritto, e� estesa solo mq. 12.527 e di conseguenza si rende inattendibile lo stesso prospetto di stima;

f) sulla base delle considerazioni esposte, che hanno messo in evidenza in mq. 12.527 l�effettiva consistenza della superficie catastale su cui la Simonetta srl e� assoggettata al pagamento dell�ICI, dato che in forza dell�atto di cessione dell�11.11.98 assoggettato al pagamento dell�ICI sui restanti mq. 2.837 e� altro soggetto; considerato che l�avviso di accertamento e� basato su una superficie inesistente di mq. 19012; considerato che le motivazioni, i riferimenti, i conteggi sono riferiti a tale superficie, la Commissione ritiene fondata la richiesta di cui ai ricorsi riuniti di annullare gli accertamenti….

4. Il ricorso per cassazione del Comune e� sostenuto con due motivi d�impugnazione e, dichiarato il valore della causa in Euro 145.000,00, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese.

5. Il controricorso della Societa� si conclude con la richiesta d�inammissibilita� e, comunque, di rigetto del ricorso principale, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Le questioni pregiudiziali dell�ammissibilita� sia del ricorso sia del controricorso.

In via pregiudiziale devono essere esaminate le questioni relative all�ammissibilita� sia del ricorso del Comune sia del controricorso della Societa�.

6.1. Il ricorso del Comune e� sospettato d�inammissibilita�, da parte della Societa�, sotto due distinti profili: a) la sua notificazione sarebbe inesistente e, comunque, b) la notificazione sarebbe stata effettuata nei confronti di una societa� inesistente.

6.1.1. Sotto il primo profilo, si rileva che il ricorso per cassazione del Comune e� corredato della seguente relazione di notificazione: A richiesta del Comune …, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario … ho notificato il suesteso ricorso … alla societa� SIMONETTA SRL … nel domicilio eletto in Milano, Via San Vittore n. 36, presso lo studio del procuratore domiciliatario dr. Alessandro Valer, ivi recandomi e consegnandone copia conforme all�originale del predetto atto a mani della signora C….

impiegato dipendente incaricato a ricevere. Milano, 30/03/07 UFFICIALE GIUDIZIARIO D.F..

La Societa� resistente sostiene, nel suo controricorso, che la signora C. sarebbe persona del tutto estranea al soggetto intimato con il ricorso per cassazione e che l�ufficiale giudiziario sarebbe incorso in un errore materiale, scambiando la Simonetta srl con la societa� “Le Simonette di Cagnoni Simona Paola”, che avrebbe avuto sede, al pari del difensore domiciliatario della Societa�, Dott. Alessandro Valer, in Via San Vittore n. 36, Milano. Ne discenderebbe che la notificazione del ricorso per cassazione sarebbe inesistente e che l�atto d�impugnazione sarebbe inammissibile.

La tesi della Societa� e� infondata. Si deve tener presente, al riguardo, che e� costante e consolidato l�orientamento giurisprudenziale di questa Corte nel ritenere che non puo� farsi ricadere sul ricorrente, che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione, l�esito negativo dell�operazione di conoscenza per circostanze indipendenti dalla sua volonta� e non prevedibili (Corte di cassazione 14 ottobre 2005, n. 20000) o a causa… di un evento … – che … non era tenuto a conoscere (Corte di cassazione, Sezioni unite, 21 gennaio 2005, n. 1238), qual e� quella che il consegnatario individuato dall�ufficiale giudiziario (la signora C.) non sia legittimata a ricevere atti notificati alla Simonetta srl. Inoltre, e� parimenti costante e consolidata la giurisprudenza di legittimita� nel ritenere che la relazione di notifica abbia la natura di atto pubblico, che e� munito della fede privilegiata di cui all�art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti attestati dall�ufficiale giudiziario come avvenuti in sua presenza (Corte di cassazione 27 aprile 2004, n. 8032), con la conseguenza che, in difetto di querela di falso, l�attestazione contenuta nella relazione dell�ufficiale giudiziario puo� essere disattesa solo quando, dal contesto dell�atto medesimo, risulti in modo palese ed inequivoco la ricorrenza di un errore materiale (Corte di cassazione 18 gennaio 1984, n. 418).

Ne deriva che, in un caso come quello in esame, nel quale il Comune ricorrente ha chiesto tempestivamente la notificazione del suo ricorso per cassazione all�ufficiale giudiziario, il quale ha riferito di aver compiuto l�operazione di conoscenza nei confronti della Societa� indicata come notificataria attraverso la consegna del documento incorporante il ricorso per cassazione ad una persona fisica dipendente dalla Societa� ed incaricata di riceverne gli atti, il Comune e� stato legittimato a ritenere che la notificazione si sia validamente perfezionata nei confronti della Societa� e non puo� patire alcuna conseguenza negativa derivante da una causa d�invalidita� o, addirittura, di inesistenza della notificazione ad esso non imputabile.

A questa conclusione si giunge in base al seguente principio di diritto: “e� ammissibile il ricorso per cassazione, dalla relazione della cui notificazione, redatta dal notificatore ufficiale giudiziario, risulti che la notificazione si e� perfezionata nei confronti del notificatario designato dal notificante”.

Si da il caso, poi, che, comunque la Societa� sia successivamente venuta a conoscenza del ricorso per cassazione del Comune e che essa abbia presentato un controricorso, sia pure tardivo ma in tempo utile per difendersi prima della trattazione della causa. Ne deriva che solo nel caso in cui la Societa� non si fosse potuta difendere, si sarebbe dovuto procedere ad una rimessione in termini del Comune incolpevole dell�inesistenza della notificazione, al fine di consentire alla Societa� di svolgere quelle difese che essa ha in effetti potuto svolgere efficacemente con il suo controricorso, rendendo cosi� inutile che la Corte ordinasse ai Comune la rinnovazione della notifica, che, nonostante la relazione dell�ufficiale giudiziario, si fosse rivelata , senza colpa del ricorrente, priva di perfezionamento nei riguardi dell�effettivo notificatario. In sostanza, la proposizione del controricorso, anche se tardiva, trasforma l�asserita inesistenza della notificazione in una forma d�invalidita�, che si deve considerare sanata dall�esercizio effettivo e pieno del diritto di difesa, anche in forza del principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost, comma 2, n. 2), che impone di evitare ogni inutile prolungamento della controversia.

A siffatte valutazioni si giunge, dunque, sulla base dei seguenti principio di diritto: “e� invalida, e non inesistente, la notificazione del ricorso per cassazione che, risultante al ricorrente come perfezionatasi sulla base della relazione dell�ufficiale giudiziario notificatore, si appalesi, invece, come non mai realizzata nei confronti del notificatario, ed e� sanata, senza necessita� che ne ordini la rinnovazione, dalla proposizione tardiva, ma ammissibile, del controricorso della controparte, che abbia potuto cosi� esercitare pienamente il suo diritto di difesa”.

In conclusione, in una fattispecie, conformata come quella in esame, da un lato il ricorso del Comune, incolpevole per i vizi della notificazione, deve considerarsi ammissibile e, dall�altro, il controricorso della Societa� e� ammissibile, nonostante la sua tardivita�, perche� essa ha anticipato spontaneamente un comportamento difensivo, che, comunque, nel caso di sua inerzia, le si sarebbe dovuto consentire di adottare attraverso l�ordine, da rivolgere al Comune, di rinnovare la notificazione difettosa.

6.1.2. La Societa� resistente chiede, poi, che sia verificata l�ammissibilita� del ricorso per cassazione del Comune anche sotto il profilo della sua intimazione a soggetto non piu� esistente, perche� il ricorso sarebbe rivolto alla Simonetta Srl, la quale sarebbe stata incorporata dalla Tredil spa con atto di fusione a rogito del notaio Filippo Zabban del (OMISSIS) e si sarebbe quindi estinta a seguito dell�incorporazione.

Anche questa eccezione e� priva di fondamento.

In fatto e� accaduto che l�atto di appello e� stato proposto dalla Simonetta srl, che lo ha depositato il 6 aprile 2004. Su di esso la CTR di Milano si e� pronunciata il 24 novembre 2005 con una sentenza che e� stata pubblicata il 16 febbraio 2006. Poiche� non risulta dalla sentenza d�appello, che e� stata pronunciata nei confronti della Simonetta srl, che della fusione del (OMISSIS) sia stata data notizia, da parte del procuratore della societa� fusa, ne� in udienza ne� attraverso la notifica alle altre parti, ai sensi dell�art. 300 c.p.c., comma 1 correttamente il Comune ha notificato il suo ricorso per cassazione al soggetto che e� stato parte nel processo di appello.

Infatti, se si resta nella prospettiva assunta dalla Societa� resistente, secondo la quale la fusione del (OMISSIS) avrebbe prodotto l�estinzione della societa� fusa, e� sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per l�ipotesi in cui la fusione divenga efficace prima dello svolgimento dell�udienza collegiale e la societa� fusa venga, percio�, meno per una causa – l�estinzione per fusione – che, ai sensi dell�art. 110 c.p.c. rientra tra le cause diverse dalla morte fisica per cui un soggetto puo� venir meno, senza che il suo procuratore dichiari in udienza o notifichi alle altre parti il fatto estintivo ex art. 300 c.p.c., comma 1, vige, a maggior ragione, il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte in relazione all�ipotesi della fusione successiva al deposito della sentenza impugnata, secondo il quale “l�impugnazione e� validamente notificata al procuratore costituito di una societa� estintasi per fusione secondo il quale dopo il deposito della sentenza impugnata, se (come nella specie) l�istante non abbia avuto notizia dell�evento modificatore della capacita� della persona giuridica mediante notifica o dichiarazione del procuratore all�udienza. Ne� puo� essere invocata in contrario la presunzione di conoscenza da parte dei terzi dei fatti di cui la legge prescrive l�iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell�art. 2193 c.c., perche� tale principio non opera in campo processuale” (Corte di cassazione 5 luglio 2007, n. 15234, che richiama numerose sentenze precedenti) (Corte di cassazione 6 agosto 2008, n. 21161).

D�altra parte, non gioverebbe in alcun modo alla Societa� invocare l�orientamento interpretativo, assunto da questa Corte, a proposito delle fusioni successive al 1 gennaio 2004, con l�ordinanza delle Sezioni unite civili 8 febbraio 2006, n. 2637, secondo la quale la fusione tra societa�, prevista dagli artt. 2501 c.c. e segg., non determina, nella ipotesi di fusione per incorporazione, l�estinzione della societa� incorporata, ne� crea un nuovo soggetto di diritto nell�ipotesi di fusione paritaria; ma attua l�unificazione mediante l�integrazione reciproca delle societa� partecipanti alla fusione. Il fenomeno non comporta, dunque, l�estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto; risolvendosi (come e� gia� stato rilevato in dottrina) in una vicenda meramente evolutiva – modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identita�, pur in un nuovo assetto organizzativo. Infatti, e� ben vero che, stando alla lettera della legge in materia tributaria, bisognerebbe ritenere che il principio accolto dalle Sezioni unite dovrebbe valere ai fini civilistici ma non ai fini tributari, perche� il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 172, comma 10 dispone che �Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento … dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione ai sensi dall�art. 2504 bis c.c., comma 2,;

successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla societa� incorporante o comunque risultante dalla fusione�. Tuttavia, la considerazione di questa disposizione normativa e le altre ragioni – quelle di armonizzazione delle legislazioni interne all�Unione europea e quelle prospettate dalla dottrina – pur potendo costituire il presupposto per sollecitare le Sezioni unite a precisare l�ambito di applicazione della posizione da esse assunta, non sono sufficienti ad indurre a chiedere, in occasione della presente controversia, un riesame della questione della sorte delle societa� di fusione, perche� l�eventuale abbandono dell�attuale loro orientamento e il riconoscimento anche per il periodo successivo al 1 gennaio 2004 dell�effetto, da parte della fusione, dell�estinzione delle societa� fuse non porterebbe certamente all�accoglimento dell�eccezione sollevata in questo giudizio dalla Societa� resistente.

Al rigetto dell�eccezione relativa all�estinzione della societa� fusa, si giunge, dunque, in base al seguente principio di diritto:

“per l�ipotesi in cui la fusione di una societa� divenga efficace prima dello svolgimento dell�udienza collegiale, senza che il suo procuratore ne trasmetta la conoscenza alle altre parti, attraverso la dichiarazione in udienza o per notificazione, l�impugnazione e� validamente notificata al procuratore costituito della societa� fusa, senza che trovi applicazione la presunzione di conoscenza da parte dei terzi dei fatti di cui la legge prescrive l�iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell�art. 2193 c.c., perche� tale principio non opera in campo processuale”.

6.2. La riconosciuta infondatezza delle eccezioni d�inammissibilita� del ricorso del Comune consente di procedere al suo esame nel merito.

7. Il primo motivo d�impugnazione.

7.1.1. Il primo motivo d�impugnazione e� preannunciato dalla seguente rubrica: �Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione alla L. n. 1150 del 1942, art. 28 e al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), art. 5, comma 5 e art. 10, comma 4�.

7.1.2. Il Comune afferma che il 31 dicembre 1996 e� intervenuta una convenzione di lottizzazione con la Societa� riguardante un intervento edilizio da realizzare sull�area di Via (OMISSIS). Dalla lettura dei dati urbanistici acclusi alla convenzione e, in particolare, dagli indici urbanistici, si ricaverebbe una superficie territoriale di mq. 19.012, che e� stata assunta a base dell�accertamento ai fini dell�ICI. La CTR sarebbe incorsa in un grave errore di valutazione, calcolando l�ICI 1998 – 2000, non in base alla superficie territoriale dell�area di intervento, che sarebbe l�unica sulla quale viene calcolata la volumetria edificabile, espressamente determinata in mq. 19.012 negli indici urbanistici del tipo planivolumetrico, allegato sotto la lettere “F” alla convenzione di lottizzazione, ma riferendosi alla superficie rimanente in proprieta� alla Societa� dopo le cessioni di aree al Comune per l�urbanizzazione primaria e secondaria. La decisione della CTR contrasterebbe con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b.

La sentenza della CTR sarebbe, inoltre, censurabile sotto altri profili:

1) la Societa� avrebbe ottenuto, in sede di stipulazione della convenzione, di poter costruire per mq. 16.648 di superfici lorde di pavimentazione, le quali misurerebbero la capacita� edificatoria dell�area in termini di metri quadrati;

2) le cessioni di aree al Comune sarebbero state effettuate in adempimento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28, comma 5 e dovrebbero, quindi, essere considerate elementi fondamentali e costitutivi del contratto di lottizzazione ed anche il successivo trasferimento a terzi ai sensi dell�art. 1197 c.c. di area urbana della superficie di mq. 2837 non farebbe cessare in capo alla Societa� gli obblighi della convenzione, perche� la cessione sarebbe intercorsa tra la partecipata Societa� e la partecipante Ferrovie Nord Milano al solo fine di estinguere un debito finanziario tra societa� dello stesso gruppo, ma la detenzione dell�immobile, la concessione edilizia e la volumetria edificabile sarebbe rimasta espressamente in capo alla Societa�, la quale, comunque non avrebbe mai comunicato la cessione al Comune, al quale, pertanto, la cessione non sarebbe opponibile D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4;

3) la CTR avrebbe errato quando ha accolto il ricorso anche per l�ICI 1998, perche� il rogito risale alla fine del 1998 e, pertanto, per tale annualita� sarebbe comunque tenuta la Societa�;

4) infine, �anche a voler assumere per assurdo il dato di superficie territoriale di 12.527 mq., acclarato dalla CTR, a questa superficie sarebbe collegata, stante il coefficiente di edificabilita�, di 2,88, una cubatura di 36.076 mc. ed una superficie edificabile – s.l.p. – di 10.932�.

7.1.3. A conclusione del primo motivo si formula il seguente quesito di diritto: �se, in relazione al vizio denunciato, costituisca violazione o falsa applicazione della normativa di cui alla L. n. 1150 del 1942, art. 28 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), art. 5, comma 5 e art. 10, comma 4 nonche� della convenzione di lottizzazione stipulata il (OMISSIS) l�avere la CTR adottato un parametro del tutto erroneo, ponendo a base del proprio giudizio meri valori di superfici territoriali, scomputandoli dalle aree cedute al Comune ed ai terzi, e non l�effettiva superficie territoriale dell�area (St) di mq 19.012 utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ed in base alla reale capacita� edificatoria e all�indice di edificabilita�, che hanno acconsentito di determinare con una volumetria di mc 54.939 con una superficie lorda di pavimentazione di mq. 16.648�.

7.2. Il motivo dev�essere rigettato per inammissibilita� o per infondatezza.

7.2.1. Sotto il primo profilo si deve rilevare che la sentenza impugnata e� stata depositata il 16 febbraio 2006 e, dunque, non si applica l�art. 366 � bis c.p.c. ma comunque si deve applicare l�art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, secondo il quale il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilita�… i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l�indicazione delle norme su cui si fondano. Nel caso di specie il Comune ricorrente ha facoltativamente scelto di concludere il primo motivo d�impugnazione con la formulazione di un quesito di diritto, che e�, tuttavia, solo un modo specifico di redigere l�indicazione della norma su cui si fonda il motivo. Orbene, dal quesito formulato e dalla motivazione, della quale la Corte si puo� avvalere per accertare quale sia la norma indicata dal ricorrente proprio perche� si opera nel regime anteriore all�entrata in vigore dell�art. 366 bis c.p.c. non emerge l�indicazione di una precisa norma giuridica, la quale, non identificandosi con una e, tanto meno, con piu� disposizioni normative, specie se contenute in atti normativi diversi, e� la dichiarazione che, utilizzando il materiale linguistico prodotto dalle fonti normative (atti e fatti normativi), si rivolge a date categorie di soggetti (i destinatari del rapporto giuridico regolato), assume un atteggiamento di volonta� di comandare loro di tenere un dato comportamento (contenuto) in ordine a una data categoria di fenomeni (oggetto). L�art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, esige che il ricorrente formuli, a pena d�inammissibilita�, l�ipotesi dell�esistenza, nell�ordinamento giuridico italiano, di una dichiarazione normativa, applicabile alla fattispecie controversa, la cui struttura si componga dei tre elementi poc�anzi elencati, spettando, poi, alla Corte, in base al principio iura novit curia, stabilire se la norma indicata, non applicata da giudice d�appello, esista davvero e debba applicarsi alla fattispecie controversa in causa, dopo aver constatato che il giudice di merito abbia, invece, applicato una norma inesistente (violazione di legge) o una norma esistente ma strutturalmente inidonea a sussumere la fattispecie controversa, perche� i suoi singoli elementi (oggetto, contenuto, destinatari) appartengono ad un genere diverso da quello della norma giuridica individuata come esistente (falsa applicazione). Questa necessaria opera di ipotizzazione di una norma giuridica non e� stata svolta dal Comune ricorrente e, quindi, il suo motivo e� inammissibile. Cio� e� confermato dal fatto che il ricorrente prospetta, ponendole genericamente in alternativa tra loro, sia l�ipotesi della violazione di legge sia l�ipotesi della falsa applicazione di legge, che, invece, come s�e� poc�anzi veduto, sono invalidita� della sentenza diverse tra di loro, alle quali corrispondono due norme fondanti il motivo d�impugnazione diversamente strutturate.

In conclusione, il principio di diritto cui si ispira la valutazione del motivo e� il seguente: “e� inammissibile il motivo del ricorso per cassazione che non indichi la norma giuridica su cui esso si fondi, ossia che non descriva la dichiarazione normativa nei suoi tre elementi strutturali costituiti dall�oggetto, dal contenuto e dai destinatari”.

7.2.2. Se, tuttavia, si potesse ritenere, effettuando un lavoro d�integrazione della censura – cui la Corte non e�, a rigore, tenuta -, che la norma giuridica ipotizzata dal ricorrente sia quella secondo cui: a) in ordine all�area fabbricabile, assunta ad oggetto di convenzione urbanistica e ceduta al Comune per l�urbanizzazione (oggetto della norma); b) nei confronti del Comune e del proprietario dell�area fabbricabile oggetto di convenzione urbanistica (destinatari); c) si comandi al primo di applicare l�ICI al secondo (contenuto), bisognerebbe dire che il ricorrente formulerebbe un�ipotesi di norma inesistente. Infatti, la norma giuridica vigente nell�ordinamento giuridico italiano negli anni 1998 – 2000, ai quali e� riferita la controversia, e� quella secondo cui: “il Comune (primo destinatario e primo soggetto del rapporto) applica l�ICI (contenuto) al proprietario e possessore (secondo destinatario e secondo soggetto del rapporto) dell�area fabbricabile (oggetto)”. Poiche� l�area ceduta dal proprietario di un�area fabbricabile al Comune per l�urbanizzazione non e� piu� di sua proprieta� e non e� piu� da lui posseduta, non deve pagare l�ICI, perche� non esiste alcuna norma giuridica che abbia quell�oggetto e quel destinatario. Sotto questo profilo, dunque, il motivo d�impugnazione sarebbe infondato.

8. Il secondo motivo d�impugnazione.

8.1.1. Il secondo motivo d�impugnazione e� posto sotto la seguente rubrica: �Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione alla L. n. 1150 del 1942, art. 28 e al D.Lgs. n. 04 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), art. 5, comma 5 e art. 10, comma 4�.

8.1.2. Secondo il Comune il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5 stabilirebbe una chiara correlazione tra il valore commerciale di un�area fabbricabile, il suo valore commerciale e la base imponibile dell�ICI. L�art. 2, comma 2 del regolamento comunale sull�ICI specifica i parametri in base ai quali determinare il valore commerciale dell�ICI: zona di ubicazione, indice di edificabilita�, destinazione d�uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato della vendita delle aree aventi analoghe caratteristiche, posizione dell�immobile rispetto ala tessuto urbani, rilevazione dei prezzi degli immobili OSMI Borsa immobiliare, Osservatorio dei valori immobiliari del Ministero delle finanze.

Tutti questi fattori sarebbero stati adeguatamente soppesati dall�Ufficio, il quale avrebbe tenuto in particolare conto il valore di mercato del prodotto edilizio finito, poi effettivamente costruito sull�area, che, nel caso di specie, sarebbe un dato certo, definito tra le parti ed incontrastato e precisamente individuabile in una SLP (superficie lorda di pavimentazione) complessiva di mq 16.648, pari a mq 14.733 di residenziale, mq 400 di commerciale e mq 1.515 di terziario.

8.1.3. A conclusione della motivazione addotta a sostegno della seconda censura si formula il seguente quesito di diritto: �se, in relazione al vizio denunciato, costituisca violazione o falsa applicazione della normativa di cui alla L. n. 1150 del 1942, art. 28 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), art. 5, comma 5 e art. 10, comma 4 nonche� della convenzione di lottizzazione stipulata il (OMISSIS) l�avere la CTR ritenuto arbitraria e generica la pretesa posta negli avvisi di accertamento ICI n. (OMISSIS) rispettivamente per gli anni 1998, 1999 e 2000 ritenendo erroneamente la proprieta� della Simonetta srl di mq.

12.527 (che darebbe luogo a soli 10932 mq di slp) quando invece l�area effettivamente edificabile in virtu� di concessione edilizia gia� rilasciata e� stata calcolata su una superficie territoriale di intervento di mq. 19.012 che consente una volumetria di mc 54.939 ed una superficie edificabile (Slp) di mq. 16.648�.

8.2. Il motivo e� inammissibile, perche� adduce ragioni che attengono all�accertamento di fatto operato dalla CTR, alla quale spetta in via esclusiva il relativo potere. Infatti, come si puo� desumere chiaramente dal confronto della motivazione addotta a sostegno della censura con quelle parti della motivazione della sentenza impugnata che si sono riprodotte testualmente nel par. 3, il Comune ricorrente si limita a contrapporre alle determinazioni quantitative delle superfici effettuate dalla CTR altre prospettazioni quantitative, la cui fondatezza, tuttavia, avrebbe potuto, a parte i profili di legittimita� che sono stati prospettati con il primo motivo e che sono stati poc�anzi rigettati, essere chiesta in altra sede, con il ricorso per revocazione, ove ne sussistessero i presupposti, o anche in questa con il ricorso per cassazione, ma solo nei limiti previsti dall�art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 o n. 5.

9. Conclusioni.

Le precedenti considerazioni comportano il rigetto del ricorso.

La peculiarita� delle questioni pregiudiziali e del primo motivo d�impugnazione inducono a compensare tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

Cosi� deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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