Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17383 del 13/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.13/07/2017),  n. 17383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22237-2015 proposto da:

E.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO PASTORE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 309/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel 2012 la Commissione Territoriale di Torino respingeva la domanda di protezione internazionale presentata dal sig. E.J. e riteneva non ricorressero le condizioni per trasmettere gli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il ricorrente si rivolgeva al Tribunale di Torino, opponendosi alla decisione della Commissione territoriale e chiedendo che gli venisse riconosciuto lo status di rifugiato, e in subordine il diritto alla protezione sussidiaria e il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale respingeva tutte le domande avanzate dal ricorrente.

Il ricorrente, impugnando l’ordinanza del Tribunale, adiva la Corte d’Appello di Torino e chiedeva:

a. in via principale, previa disapplicazione del provvedimento impugnato adottato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, in quanto inesistente, nullo, legittimo, immotivato e infondato, accertare e dichiarare il diritto dell’appellante al riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g e art. 17;

b. in via subordinata, accertare e dichiarare la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, lett. c e conseguentemente il diritto dell’appellante al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6.

La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione e confermava il provvedimento, affermando, per quel che ancora interessa, che: il Tribunale aveva respinto la domanda perchè aveva ritenuto che le dichiarazioni relative alla permanenza ed al ruolo svolto dal ricorrente nel (OMISSIS), ove operava B.H. fossero generiche non credibili. Il complessivo giudizio di non credibilità non era basato su circostanze secondarie e l’appello non conteneva argomenti specifici e spiegazioni che consentivano di superare il logico ragionamento sviluppato dal Tribunale. Inoltre, rilevava la Corte d’Appello che sul periodo di permanenza in (OMISSIS), da cui il ricorrente si era allontanato dopo aver commesso reati comuni, era mancata una censura specifica rivolta alla situazione di tale Stato.

Avverso tale pronuncia viene proposto ricorso per cassazione dal sig. E. sulla base di un unico motivo. Non svolge difese l’Amministrazione intimata.

Deduce il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 167 c.p.c., comma 1 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e art. 14, lett. a) e b), ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che le censure mosse dal Tribunale di Torino circa la credibilità del ricorrente afferiscono unicamente ai fatti che lo hanno visto protagonista nel periodo in cui viveva nel Nord della (OMISSIS). Nulla invece veniva detto circa la sua partecipazione a (OMISSIS) alla rapina a mano armata ai danni del supermercato e all’effettiva commissione di tali reati. Al contrario, il Giudice di primo grado pareva ritenere veritiero che il ricorrente fosse per tale reato ricercato in (OMISSIS), tanto da escludere la verosimiglianza della sua partecipazione alle indagini nei confronti del gruppo B.H.. Tali fatti avrebbero dovuto essere considerati dalla Corte d’Appello quali dati di fatto provati, sui quali già si era formato lo stato di giudicato. In questo senso doveva ritenersi operante il principio di non contestazione desumibile dal dettato degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ., secondo il quale quanto non espressamente contestato dalla controparte deve ritenersi provato. La Corte d’Appello di Torino non ha applicato in modo corretto tale principio ed in conseguenza di ciò non ha valutato nel merito la sussistenza in capo al ricorrente del rischio di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani e degradanti ovvero del rischio di essere condannato alla pena capitale ai fini dell’eventuale concessione della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

La censura è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della pronuncia della Corte d’Appello sulla situazione dell'(OMISSIS). Nella sentenza impugnata viene infatti affermato che è mancata una censura specifica su tale situazione. Sulla preesistenza di questa prospettazione il ricorrente nulla dice, limitandosi ad indicare le condizioni carcerarie dell'(OMISSIS) come rientranti nel parametro normativo contenuto nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In mancanza della parte resistente non vi è statuizione in ordine alle spese processuali.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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