Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17382 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 23/07/2010), n.17382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARINELLI Vincenzo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Romana Calcestruzzi spa, di seguito “Societa’”, in persona del legale

rappresentante in carica, signor B.C., rappresentata e

difesa dall’avv. Melpignano Sergio, presso il quale e’ elettivamente

domiciliata in Via Claudio Monteverdi 16, Roma;

– ricorrente –

contro

Comune di Torrita Tiberina, di seguito “Comune”, in persona del

Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Cassano Umberto,

presso il quale e’ elettivamente domiciliato in Via Prenestina 944,

Roma;

– intimato e controricorrente –

e contro

Agenzia del territorio, di seguito “Agenzia”, in persona del

Direttore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso la quale e’ domiciliata in Via dei Portoghesi 12,

Roma;

– intimata e controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Roma 2 novembre 2005, n. 171/14/05, depositata il 14 dicembre 2005;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 29

aprile 2010 dal Cons. Dott. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Giuseppe Natola, delegato dall’avv. Sergio Melpignano;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SEPE

Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti di incoazione del giudizio di legittimita’.

1.1. Il 26 – 27 aprile – 3 maggio 2006 e’ notificato al Comune e all’Agenzia un ricorso della Societa’ per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello della Societa’ contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma n. 259/54/2004, che aveva parzialmente accolto il ricorso della Societa’ contro gli avvisi di accertamento dell’ICI (OMISSIS).

1.2. Il 6 giugno 2006 e’ notificato alla Societa’ il controricorso del Comune.

1.3. Il 15 giugno 2006 e il 15 – 19 giungo 2006 e’ notificato, rispettivamente, alla Societa’ e al Comune il controricorso dell’Agenzia.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) la Societa’ ricorre contro gli avvisi di accertamento dell’ICI 1995-2000 emessi dal Comune e contro il classamento effettuato dall’UTE (Ufficio tecnico erariale di Roma) relativamente ad un compendio immobiliare adibito ad attivita’ di betonaggio;

b) la CTP accoglie parzialmente il ricorso, nel senso che si annullano le sanzioni per omessa denuncia relativamente alle annualita’ anteriori alla prima e si confermano nel resto gli accertamenti;

c) l’appello della Societa’ e’, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, e’ cosi’ motivata:

a) l’impugnativa della rendita deve essere esaminata anticipatamente rispetto a quella degli accertamenti, essendo l’attribuzione di rendita il prius logico ed il fondamento stesso di quanto contenuto negli accertamenti;

b) la Societa’ … lamenta in proposito un’eccessiva valutazione da parte dell’ufficio del territorio della superficie scoperta del sedime industriale, qualificandolo quasi come una pertinenza dei fabbricati. Si deve pero’ rilevare la peculiarita’ del compendio accertato costituito da uno stabilimento di betonaggio e produzione di materiali inerti. Tutta l’area scoperta quindi, che la ricorrente vorrebbe declassare a pertinenza, risulta invece interamente asservita all’attivita’ industriale svolta essendo utilizzata come deposito per i prodotti finiti e come superficie di lavorazione dei materiali inerti. Si potrebbe anzi affermare che proprio in tale area avviene il processo produttivo e che l’attivita’ svolta non potrebbe nemmeno esistere senza l’area stessa. Deve quindi ritenersi la piena congruita’ della rendita attribuita dall’Ufficio tecnico del territorio di (OMISSIS);

c) quanto agli importi accertati dal Comune … la precedente statuizione di piena legittimita’ della rendita attribuita all’immobile ridonda sugli accertamente rendendoli pienamente legittimi avendo l’Ufficio impositivo agito nel pieno rispetto della norma istitutiva dell’ICI procedendo all’accertamento di quanto dovuto sulla base delle risultanze catastali. Quindi la domanda relativa alla tassazione degli immobili non sulla base delle risultanze catastali ma sugli importi iscritta a bilancio non puo’ trovare accoglimento;

d) ne’ migliore sorte merita la subordinata relativa alla richiesta di esenzione da interessi e sanzioni in applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74. Tale norma, infatti, aveva un effetto di sanatoria nei confronti dei contribuenti che, essendo proprietari di immobili non ancora iscritti in catasto, si sono fatti parte diligente attribuendo all’immobile di loro proprieta’, una rendita presunta attraverso comparazione con immobili similari nella stessa zona censuaria. Essa quindi non puo’ trovare applicazione alla specie nella quale si e’ invece in presenza di un’evasione totale di imposta per tutte le annualita’ accertate dal comune, a seguito di omessa dichiarazione.

4. Il ricorso per cassazione della Societa’ e’ sostenuto con un solo motivo d’impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali.

5. Il controricorso del Comune si conclude con la richiesta di rigetto del ricorso.

6. Il controricorso dell’Agenzia si conclude con la domanda di conferma della sentenza impugnata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. La preliminare inammissibilita’ del controricorso del Comune.

In via preliminare si constata che il controricorso del Comune e’ presentato in assenza di procura speciale. Infatti, nell’incipit dell’atto di resistenza si legge che l’Amministrazione comunale di Torrita Tiberina, nella persona del Sindaco p.t. pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Umberto Cassano, giusta procura conferita con Delib. Giunta Comunale 27 maggio 2006, n. 25, senza che poi in nessun’altra parte del documento incorporante il controricorso – a margine o in calce – sia formulata la dichiarazione di rilascio della procura da parte del Sindaco sulla base della deliberazione della Giunta comunale. Il controricorso e’, pertanto, inammissibile.

8. Il motivo d’impugnazione.

8.1.1. La Societa’ afferma che essa, a mezzo dei procuratori costituiti gia’ dal 1^ Grado, avv. Giuseppe Natola e dr. Vincenzo Sportelli, con studio in Roma Via Claudio Monteverdi n. 16, proponeva tempestivo e rituale arto di appello, sia nei confronti del Comune … che dell’Agenzia …, censurando la sentenza di 1^ grado … e richiedendo, sul medesimo atto di appello, la discussione dello stesso in pubblica udienza.

La CTR, confondendo i difensori del Comune … con i difensori della Societa’, come si evince dallo stesso testo della sentenza della CTR, e quindi, inviando la comunicazione della trattazione della pubblica udienza esclusivamente presso i difensori del Comune …, in Via Edoardo D’Onofrio n. 43, piuttosto che presso lo studio dell’avv. Giuseppe Natola e del dr. Vincenzo Sportelli in Roma Via Claudio Monteverdi n. 16, discuteva la controversia, in pubblica udienza, alla presenza dei soli difensori del Comune …. La sentenza della CTR sarebbe, quindi, nulla per mancata convocazione della Societa’ nella pubblica udienza di trattazione, in palese violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 34 e dell’art. 24 Cost.

8.2. Il motivo e’ fondato, perche’ i fatti denunciati dalla Societa’ trovano preciso riscontro negli atti di causa, cui la Corte puo’ accedere per la natura processuale della questione sollevata. La violazione del contraddittorio realizzata in sede procedimentale dalla CTR invalida la sua sentenza, che dev’essere, pertanto, cassata.

9. Conclusioni.

Le precedenti considerazioni comportano l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra Sezione della CTR del Lazio, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Regione Lazio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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