Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17382 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29473-2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di ANCONA;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 778/2018 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 25/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino pakistano M.A.. A sostegno della decisione, per quel che interessa ha affermato che non sussistono i requisiti per il riconoscimento del rifugio politico, non essendo stato allegato dal ricorrente di essere affiliato politicamente o di avere preso parte ad attività di associazioni politiche o di far parte di una minoranza etnica o religiosa nè di appartenere a categorie di persone esposte a violenze, torture, trattamenti inumani o degradanti ‘protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). Quanto alla lett. c) dalle fonti consultate risulta che la regione di provenienza del ricorrente, il Punjab, non presenta una situazione di conflitto esterno od interno caratterizzato da violenza indiscriminata. In relazione alla domanda relativa al permesso umanitario non risultano serie compressioni di diritti umani nè risulta che il ricorrente abbia intrapreso un percorso serio d’integrazione sociale o lavorativa. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Non ha svolto difese la parte intimata.

Nell’unico motivo di ricorso viene dedotta la motivazione carente, apparente, insufficiente e contraddittoria in relazione al rigetto della domanda relativa alla protezione umanitaria. A sostegno della censura vengono dedotti gli orientamenti favorevoli al riconoscimento del diritto della giurisprudenza di legittimità rilevando che non vi è stato l’accertamento rigoroso delle condizioni di partenza di privazione dei diritti umani nel paese di origine.

La censura, contrariamente a quanto indicato nella proposta di decisione, è inammissibile perchè formulata in modo generico ed astratto con esclusivamente riferimento in via generale, ai requisiti previsti dalla legge ed alle condizioni di vulnerabilità elaborate dalla giurisprudenza di legittimità a fronte di una valutazione concreta di carenza delle condizioni di riconoscimento del predetto diritto.

Non deve essere adottata statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrono i requisiti processuali per il versamento dell’ulteriore

contributo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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