Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17382 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 18/08/2011), n.17382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18981/2006 proposto da:

B.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO 33, presso lo studio

dell’avvocato CONSOLI FRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANNICCHIARICO Pasquale giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CATTARO 28, presso lo studio dell’avvocato COSENTINO

Giuseppe, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SARACINO COSIMO DAMIANO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

TORO ASSIC SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15/2006 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

GROTTAGLIE, emessa il 30/01/2006, depositata il 01/02/2006; R.G.N.

302/2002.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato DI LORENZO ANGELO per delega Avvocato ANNICCHIARICO

PASQUALE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 82/02 il giudice di pace di S. Giorgio Ionico, decidendo sulla domanda risarcitoria da scontro tra autoveicoli di L.A., condannò al risarcimento (Euro 1.291,14) ed alle spese il solo convenuto contumace B.G., mandando assolta dalla pretesa risarcitoria la Toro s.p.a., assicuratrice per la r.c.a. del B., la quale s’era costituita manifestando perplessità sulla effettività del sinistro. Il giudice di pace valorizzò le circostanze che il B. non si era costituito e non s’era presentato per rispondere al deferitogli interrogatorio formale.

L’appello del B. è stato respinto (con condanna dell’appellante alle spese) dal tribunale di Taranto con sentenza n. 15 dell’1.2.2006, avverso la quale il soccombente ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso il L..

L’intimata Toro Assicurazioni s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo – denunciando violazione, tra gli altri, dell’art. 116 c.p.c. e art. 2735 c.c., nonchè vizio della motivazione – il ricorrente B. si duole che il tribunale abbia fondato la condanna del medesimo sulla sua confessione stragiudiziale ad uno dei cc.tt.uu. (sulla circostanza che agli aveva omesso di dare la precedenza al L.) ed abbia al contempo rigettato la domanda nei confronti della società assicuratrice in contrasto coi principi enunciati da Cass., sez. un., n. 10311/2006, secondo la quale l’accertamento deve essere unico ed uniforme.

2.- Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e per vizio della motivazione per avere il tribunale, nel contrasto fra le due espletate consulenze circa la compatibilità di parte dei danni lamentati dal L. con quelli riportati dalla vettura antagonista, dato immotivatamente rilievo alle sole risultanze della seconda consulenza, che quella compatibilità aveva (peraltro apoditticamente) escluso, senza neppure conferire adeguato rilievo alle ulteriori risultanze istruttorie.

3.- Col terzo motivo è denunciato vizio di motivazione (omessa o quantomeno insufficiente) su punto decisivo per non avere il giudice di secondo grado spiegato perchè avesse liquidato i danni in un importo non indicato da alcuno (nè dall’attore, nè dai consulenti tecnici che avevano redatto le due diverse relazioni).

4.- In ordine alle osservazioni del controricorrente va preliminarmente osservato che l’interesse del ricorrente è correlato alla circostanza che l’accoglimento della domanda (di cui egli aveva chiesto il rigetto in appello) solo nei suoi confronti lo espone in via esclusiva alla pretesa del creditore. Il suo interesse, ovviamente subordinato, all’accoglimento della stessa anche nei confronti dell’assicuratore può dirsi dunque concretamente sorto in relazione alla soluzione della controversia adottata dalla corte d’appello.

4.1.- La censura di cui al primo motivo è fondata.

Il tribunale s’è infatti discostato dal principio secondo il quale, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l’azione diretta che nell’ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall’altro; conseguentemente, la dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733 cod. civ., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice (così, a composizione del precedente contrasto, Cass., sez. un., n. 10311/2006, cui si è uniformata la giurisprudenza successiva: cfr., ex multis, Cass., nn., 12866/09, 1680/2008, 12257/2007, 9520/2007).

4.2.- Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti, derivando dalla cassazione della sentenza per le ragioni di cui sopra l’esigenza di un rinnovato, complessivo apprezzamento delle risultanze processuali.

Il giudice del rinvio, che si designa nello stesso tribunale in persona di diverso giudicante, liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Taranto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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