Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17381 del 30/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 17381 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 3249-2013 proposto da:
AMORE LORENZO C.F. MRALNZ51M09B539B, ZERBINI PATRIZIA
C.F. ZRBPRZ49P60C309Q, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio
dell’avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che li rappresenta e
difende giusta delega in atti;
ri9orrenti

2014

contro

1667

TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. 00471850016, in persona del
legale rappresentante

gr9 tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

Data pubblicazione: 30/07/2014

studio degli avvocati MARESCA ARTURO, FRANCO RAIMONDO
BOCCIA, ROMEI ROBERTO, che la rappresentano e
difendono giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 505/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/05/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato BOLOGNESI RICCARDO;
uditi gli Avvocati ROMEI ROBERTO e BOCCIA FRANCO
RAIMONDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso, per
l’accoglimento del ricorso.

di BOLOGNA, depositata il 07/03/2012 r.g.n. 1161/2005;

Udienza del 12.5.2014, causa n. 5
R.G.

3249/2013

Amore Lorenzo ed altri 3 lavoratori adivano il Tribunale di Bologna per accertare . 1a
insussistenza della cessione di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c. od parte di Teiecom
Information Technology in favore di Hewletty & Packard Distituted.Computing Service
s.r.l. ( d’ora in poi HP DCS s.r.1.) con cessione anche del loro contratto di lavoro in capo
alla cessionaria in quanto carente l’elemento essenziale della preesistenza
dell’autonomia funzionale rispetto alla vicenda traslativa. Secondo i ricorrenti la
Telecom IT aveva creato ad hoc un ramo, denominandolo Desktop Management e
facendovi confluire personale proveniente dai più svariati

settori e servizi non

omogenei . Resisteva la Telecom contestando la fondatezza della tesi di controparte.
Secondo la Telecom si era trasferito a HP DCS s.r.l. tutte le attività in cui erano inseriti i
ricorrenti facenti parte del settore 11 – User Support e la HP DCS aveva costituitò una
nuova società con l’obiettivo di sviluppare nuove opportunità di mercato anche
esterne alla Telacom. L’operazione era stata definita come da accordo sindacale che
salvaguardava il livello economico e normativo acquisito e persino il ‘premio di
risultato. Eccepiva inoltre la carenza di interesse. Si costituiva anche la HP DCS
sostenendo l’infondatezza della domanda.
Il Tribunale di Bologna con sentenza 599/2005 rilevava la carenza di interesse. La
Corte di appello di Bologna con sentenza del 12.5.21001 rigettava l’appello dei
lavoratori. Si osservava che nel contratto di cessione si dava atto dell’autosufficienza
del ramo e venivano indicati beni, -informazioni, diritti di proprieta’ industriale,
contratti per la conduzione in autosufficienza di un’attività di produzione di beni ,e
servizi ( Deskop Management Service). Erano poi divenuti clienti anche soggetti diversi
da Telecom. L’operazione di cessione era ben individuata e non emergevano atti di
dissimulazione; la tesi contraria si fondava su mere operazioni di principio.
Ricorrono i lavoratori con cinque motivi; resiste Telecom con controricorso corredato
da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

,

Con il primo motivo si allega la violazione dell’art. 100 c.p.c. Sussisteva l’interesse dei
lavoratori a accertare l’effettivo datore di lavoro e l’inesistenza di una cessione di ramo
d’azienda.
Con il secondo motivo si allega l’insufficiente motivazione. Si era deciso la controversia
sulla base della mera documentazione cartacea senza ammettere neppure le prove

Con il terzo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 188
c. p.c. e dell’art. 209 c.p.c. Non erano stati espletati i mezzi istruttori già ammessi senza
motivazione.
Con il quarto motivo si allega il difetto di motivazione: i ricorrenti facevano parte di
settori non conferenti con le mansioni poi effettuate dopo il trasferimento come
ammesso dal legale. rapp.te della Telecom
Con il quinto motivo si allega va violazione dell’art. 2112 c.c.: i lavoratori ceduti non
erano collegati con il preteso ramo. Le attività del Customer care in parte erano
rimaste nella cedente: la cessionaria non aveva a alcuna autonomia organizzativa e
mezzi propri. Non sono stati sottoscritti contratti con altri soggetti.
Fondato appare il primo motivo di ricorso che appare ril9vante, posto che
sull’eccezione di carenza di interesse la Corte di appello non si è affatto pronunciata .
Come affermato da questa Corte in controversie analoghe ( cass, n. 9949/2014) 1,1 il
lavoratore, nell’ipotesi in cui non sia configurabile un trasferimento, di ramo d’azienda,
ha un interesse giuridicamente apprezzabile alla declaratoria di inefficacia di tale
trasferimento e della cessione del contratto di lavoro, in assenza di consenso, tenuto
conto del pregiudizio che può derivargli dalla sostituzione del precedente datore di
lavoro con un altro eventualmente meno solvibile e non in grado di assicurargli le
stesse garanzie in tema di stabilità e continuità del rapporto di ,lavoro. Né questo
interesse è escluso dalla solidarietà del cedente e del cessi° cario
i
stabilita dal
capoverso dell’a rt . 2112 cod. civ., la quale ha per oggetto solo i crerti che il lavoratore
aveva al tempo del trasferimento e non anche quelli futuri.

e

Fondati appaiono anche gli altri motivi di ricorso che possono essere trattati
congiuntamente essendo tra loro strettamente collegati Questa Corte ha più volte
affermato che per “ramo d’azienda”, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. (sia nel testo
anteriore, sia in quello modificato, in applicazione della Direttiva CE in. 50/98, dal D.Igs.
2 febbraio 2001, n. 18, applicabile radiane temporis alla fattispeci re in esame), come
tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la
cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera
stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità. Il che
presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente,
e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento, o
2

richieste e senza alcun reale accertamento del requisito dell’autono ‘mia funzionale ed
I
organizzativa ( preesistente alla cessione) del ramo trasferito.

d’azienda anche i dipendenti che prestano la loro attività per la produzione di beni e
servizi del ramo, e quindi anche i loro rapporti vengono trasferiti dal cedente al
cessionario, ai sensi dell’art. 2112 c.c. senza necessità di un loro consenso,1?esta fermo,
tuttavia, che il lavoratore può far valere in giudizio la non configurabilità dei
trasferimento di un ramo d’azienda nell’ipotesi in cui manchino i presupposti previsti
dalla legge e, quindi, l’inefficacia della cessione del contratto di lavoro in assenza del
suo consenso, tenuto conto del pregiudizio che può derivargli da una cessione operata
ad un soggetto non solvibile e che comunque non gli assicuri la continuità del
rapporto. Ora nella sentenza appellata non si è proceduto affatto all’accertamento dei
presupposti fattuali che legittimano una valida cessione di ramo d’azienda ex art. 2112
c.c. essendosi la Corte di appello limitata ad esaminare solo le pattuizioni tra le due
società in ordine alla cessione senza però alcuna verifica in concrpto dell’autonomia
funzionale ed organizzativa del preteso ramo ceduto, radicalmente contestata dagli
attuali ricorrenti che hanno anche chiesto l’ammissione di prove sul punto, con
riferimento alla situazione precedente l’atto di cessione. Tale ricognizione in ordine ai
concreti elementi della vicenda appare necessaria per stabilire se l’operazione
contrattuale sia coerente con l’art. 2112 c.c., non potendo tale coerenza essere
semplicemente inferita sulla base di quanto affermato in un atto negoziale al quale
peraltro i lavoratori sono estranei, in presenza di una recisa e radicale contestazione da
parte di quest’ultimi. Si impone pertanto raccoglimento del ricorso e va
conseguentemente cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alla
spese, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione / che dovrà svolgere gli
accertamenti di cui sopra attenendosi ai seguenti principi di diritto:

3

come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa
l’esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate
fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto
dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza dei rapporti di layoro ad un ramo di
azienda già costituito (v. Cass. 6 aprile 2006, n. 8017; Cass. 1 febbraio2008 n. 2489
nonché, in controversie pressoché analoghe alla presente, sempre relative a cessione
di rami d’azienda da Telecom S.p.A. a TNT Logistic S.p.A., Cass. 4 idicembre 2012 n.
21711; Cass. 2 settembre 2013 n. 20095; Cass. 3 ottobre 2013 n. 22627; Cass. 4
ottobre 2013 n. 22742, cass. n. 9949/2014). Ne discende che si applica la disciplina
dettata dall’art. 2112 c.c., anche in caso di cessione di parte dello specifico settore
aziendale, purché si tratti di un insieme organicamente finalizzato ex onte all’esercizio
I
dell’attività di impresa, con autonomia funzionale di beni e struttyre già esistenti al
momento del trasferimento, e dunque non solo teorica o potenziale La recente
sentenza della Corte di giustizia UE 6 marzo 2014 n. C-458/12 conferma quanto detto.
Da essa risulta infatti che: a) non si ha trasferimento di ramo d’azienda qualora il ramo
non preesista alla cessione (dispositivo, n. 1; considerato n. 32); b) in tal caso spetta
all’ordinamento nazionale di garantire il lavoratore (dispositivo, n. 1; considerato n.
39).
In presenza dei presupposti sopra indicati, si considerano fare parte del ramo

- Nel rapporto obbli gatorio il debitore è, di re gola, indifferente al mutamento della
persona del creditore, mentre il mutamento della persona del debitore può ledere
l’interesse del creditore. in base a q uesto principio – espresso ne gq artt. 2740, 1268,
comma 1, 1272, comma 1, 1273, comma 1, 1406 cod. civ. — ‘deve considerarsi
inefficace la cessione dei contratto di lavoro q ualora il lavoratore, titolare di credito
verso il datore, non abbia prestato il consenso di cui all’art. 1406 cit. L’art. 2112 cod.
civ„ che permette all’imprenditore il trasferimento dell’azienda, con successione del
costituisce eccezione al detto principio e non si applica se non sia identificabile, q uale
oggetto del trasferimento, un’azienda o un suo ramo, da intendere come entità
economica organizzata in maniera stabile e con idoneità alla produzione o allo scambio
di beni o di servizi. Di conse guenza sussiste l’interesse del lavorat gre ad accertare in

g iudizio la non ravvisabilità di un ramo di azienda in un complesso di beni o ggetto del
trasferimento e perciò l’inefficacia di q uesto nei suoi confronti, in assenza di consenso.
Né q uesto interesse è escluso dalla solidarietà del cedente e del cessionario stabilita
dal capoverso dell’art. 2112, la quale ha per o ggetto solo i crediti del lavoratore ceduto
“esistenti” al momento del trasferimento e non

q uelli futuri, onde ben può

considerarsi un pre giudizio a carico del lavoratore ceduto nel’ caso di cessione
dell’azienda a so ggetto-

P.Q.M.

La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche in ordine
alle spese, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

Cosi deciso in Roma nella camera di consi glio del 12.5.2014

cessionario negli obblighi del cedente e senza necessità di conse n so del lavoratore,

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