Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17381 del 26/08/2016

Cassazione civile sez. VI, 26/08/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 26/08/2016), n.17381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15577/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), – società con socio unico, in persona

del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2092/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

4/03/2012, depositata l’08/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. Con ricorso al giudice del lavoro, l’attuale intimato chiedeva che fosse dichiarato nullo il termine apposto ai plurimi contratti a tempo determinato con i quali era stato assunto alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., il terzo di questi stipulato, per quanto in questa sede rileva, ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26/11/94, come integrato dall’accordo sindacale 25/9/97, per il periodo 20/10/1998-30/1/1999, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso…”.

3. La Corte di appello di Roma riteneva l’illegittimità del termine apposto al primo contratto, con decisione riformata da questa Corte, con decisione n. 10168/2010, accoglieva il motivo di censura relativo al primo contratto (stipulato in concomitanza con il periodo feriale), dichiarando assorbito quello relativo alle conseguenze economiche, e rinviava alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per la valutazione dell’appello del lavoratore sulla base degli enunciati principi.

4. Riassunto il giudizio, la Corte di appello di Roma, con la sentenza ora impugnata, dichiarava l’illegittimità del termine apposto al contratto stipulato per il periodo 20/10/1998 – 30/1/1999, e la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dal 20/10/1998 e condannava la società al risarcimento del danno commisurato a 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori dalla data della messa in mora.

5. Avverso questa sentenza Poste Italiane propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

6. Il lavoratore resiste con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

7. I motivi proposti dalla soc. Poste si riassumono come segue.

8. Violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 8 del c.c.n.l. 26/11/94 e dell’accordo integrativo 25/9/97, nonchè degli accordi successivi 16/1/98, 27/4/98, 2/7/98, 24/5/88 e 18/1/01, in connessione con l’art. 1362 c.c., in quanto il giudice di merito non avrebbe considerato che gli accordi successivi a quello del 25/9/97 erano ricognitivi delle condizioni legittimanti in fatto il ricorso al contratto a termine, senza circoscrivere il ricorso a tale strumento solo al periodo temporale indicato (primo motivo).

9. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio perchè il giudice di merito non avrebbe esposto in modo idoneo le ragioni che porrebbero in rapporto il contratto collettivo del 1994, l’accordo sindacale del 25/9/97 ed i successivi accordi attuativi in relazione al limite temporale cui sarebbero subordinate le assunzioni a termine (secondo motivo).

10. Violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, per avere la Corte territoriale condannato la società alla corresponsione di 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto omettendo di considerare il parametro costituito dalle “condizioni delle parti” cui la norma fa espresso riferimento e di tener conto del fatto che controparte si era sottratta dal dimostrare di non aver intrattenuto altri e successivi rapporti di lavoro, di non aver percepito ulteriori somme a titolo retributivo, di essersi attivata nel reperimento di altra occupazione. Si duole, altresì, la ricorrente della condanna al pagamento degli accessori di legge assumendo, al riguardo, che la regola introdotta dall’art. 429 c.p.c., riguarda solo la “retribuzione” ed in ogni caso deducendo che i suddetti accessori non possono che decorrere dal momento in cui il Giudice converte il contratto (terzo motivo).

11. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale sono manifestamente infondati in forza della giurisprudenza di questa Corte, la quale ritiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, cono dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. Cass. Sez. Un. 2 marzo 2006, n. 4588).

12. Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25/9/97, la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici che, con riferimento al distinto accordo attuativo, sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo del 16/1/98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31/1/98 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30/4/98), della situazione di fatto integrante le esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo.

13. Consegue che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto a tempo e che l’esistenza di dette esigenze costituisse presupposto essenziale della pattuizione negoziale; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

14. In altre parole, dato che le parti collettive avevano raggiunto originariamente un’intesa priva di termine ed avevano successivamente stipulato accordi attuativi che avevano posto un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, fissato inizialmente al 31/1/98 e successivamente al 30/4/98, l’indicazione di tale causale nel contratto a termine legittima l’assunzione solo ove il contratto scada in data non successiva al 30/4/98 (v., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006, n. 18378).

15. La giurisprudenza di questa Corte ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo 18/1/01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato. Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25/9/97 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004, n. 5141).

16. Conseguentemente i contratti scadenti (o comunque stipulati) al di fuori del limite temporale del 30/4/98 sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo-collettivo costituito dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva che consente la deroga alla L. n. 230 del 1962. Essendo nella specie il contratto stipulato per “esigenze eccezionali ecc….” per il periodo 20/10/1998-30/1/1999, i due motivi debbono essere rigettati.

17. Il terzo motivo è manifestamente fondato quanto alla principale censura (che determina l’assorbimento degli ulteriori rilievi).

18. Al riguardo, nel rammentare che “In tema di contratto a termine, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 – che richiama i criteri indicati dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 – spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria” (cfr. Cass. 6122 e 7458 del 2014), si rileva che la decisione della Corte territoriale di liquidare 4 mensilità di retribuzione si palesa del tutto disancorata da quei parametri che l’art. 32 individua come criteri di riferimento.

19. Il citato art. 32, comma 5, infatti nello stabilire che l’indennità risarcitoria nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, è fissata dal giudice “nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto” dispone che si deve avere riguardo “ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”.

20. Inoltre il successivo comma 6, stabilisce che “in presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà”.

21. L’art. 8 richiamato dispone poi che bisogna avere riguardo “alla dimensione dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro ed al comportamento ed alle condizioni delle parti”.

22. Orbene, il riferimento alle “condizioni delle parti” non significa – diversamente da quanto assume la ricorrente – che il lavoratore debba dimostrare anche gli altri elementi indicati dalla società quali la mancata instaurazione di altri rapporti, la mancata percezione di ulteriori somme a titolo retributivo, il tentativo di reperimento di altre occupazioni.

23. Tuttavia è richiesta una valutazione complessiva della situazione dedotta in giudizio, che, peraltro, tenga conto anche del numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro e delle dimensioni dell’azienda, secondo quanto disposto dal citato articolo 8.

24. Orbene, nella specie, la statuizione del giudice di appello non risulta rispettosa della indicazione del legislatore.

25. E’ infatti omessa ogni considerazione di elementi fattuali, in ipotesi riconducibili agli specifici parametri normativamente individuati, ai quali la L. n. 183 del 2010, art. 32, per il tramite del riferimento alla L. n. 604 del 1966, art. 8, ha inteso ancorare la concreta determinazione della indennità risarcitoria.

26. In particolare, la decisione impugnata trascura di esaminare il profilo attinente alle dimensioni dell’impresa, al numero dei dipendenti occupati, all’anzianità di servizio del prestatore, alle condizioni delle parti ed anche al comportamento delle stesse da valutarsi in riferimento allo specifico rapporto di lavoro in controversia.

27. Rimane assorbito il ricorso incidentale.

28. In definitiva, deve accogliersi, per quanto detto, il terzo motivo del ricorso principale, rigettati gli altri e assorbito il ricorso incidentale; ne consegue la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio alla stessa Corte di appello, in diversa composizione, che procederà al rinnovo della valutazione relativa alla determinazione della indennità risarcitoria della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, in coerenza con i parametri di legge, oltre che alla regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigettati gli altri e assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2016

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