Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17381 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26544-2018 proposto da:

H.H.M.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA ZUPPELLI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA/QUESTURA della PROVINCIA BRESCIA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 4623/2017 del GIUDICE DI PACE di BRESCIA,

depositata il 18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il giudice di Pace di Brescia ha rigettato l’opposizione ad espulsione amministrativa proposta da H.H.M.S..

A sostegno della decisione, ha affermato che il ricorrente, presentatosi presso gli uffici dell’anticrimine, per essere sentito sull’istanza di riabilitazione presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, a seguito di una condanna per stupefacenti, non risultava provvisto del permesso di soggiorno e, conseguentemente, non aveva titolo per permanere sul territorio italiano.

Il provvedimento espulsivo risultava motivato e non venivano ravvisati difetti d’ istruttoria.

Avverso questo provvedimento, ha proposto ricorso per Cassazione il cittadino straniero affidato a un unico motivo. Non ha svolto difese la parte intimata.

Viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nella convivenza stabile del ricorrente con cittadina italiana. Il ricorrente ha condotto davanti al giudice di pace la convivente, la suocera, le cognate, il fratello ed il datore di lavoro per confermare questa circostanza, rilevando anche di aver diritto alla protezione umanitaria. Non sono stati oggetto di esame nè l’accordo di convivenza con L.D., nè l’ordinanza di riabilitazione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, nè altri legami familiari e la promessa di un lavoro.

Il motivo è manifestamente fondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di espulsione del cittadino straniero, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonchè dell’esistenza di legami con il paese d’origine, si applica – con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE – anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorchè non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU, e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale, senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall’art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie (Cass. 15362/2015; Cass. 23957/2018; Cass. 781/2019; Cass. 1665/2019).

Per la suddetta motivazione, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento e dispone il rinvio al giudice di pace di Brescia in diversa persona.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al giudice di pace in diversa persona.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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