Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17381 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 18/08/2011), n.17381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14475/2006 proposto da:

S.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato BAGNATO Marika,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COLOMBO ENRICO,

GHEZZO ALESSANDRO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

K.A.R.M., B.M.; REALE MUTUA ASSIC

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 136/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO, IV

Sezione Civile, emessa l’11/10/2005, depositata il 30/01/2006; R.G.N.

2821/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- In un incidente del 2.2.1998, verificatosi per colpa esclusiva del conducente ( K.A.R.M.) dell’autovettura di B.M. assicurata per la r.c.a. presso la Società Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a., S.M. riportò la frattura della prima falange del primo dito della mano sinistra ed una contusione-distorsione del ginocchio sinistro, con un obiettivo accenno di instabilità in valgo dello stesso ginocchio. L’arto sinistro era già affetto da insufficienza muscolare dipesa da precedenti, importanti menomazioni.

Il 13.3.1998, nel salire un gradino, cadde per il cedimento del ginocchio sinistro, riportando la frattura del collo del femore sinistro ed un aggravamento delle conseguenze delle lesioni conseguite all’incidente stradale.

Con sentenza n. 154 del 2002, decidendo sulla sua domanda risarcitoria relativa all’incidente stradale, proposta il 23.6.1999, il tribunale di Como condannò solidalmente conducente, proprietaria ed assicuratrice dell’autovettura che lo aveva provocato al pagamento di Euro 45.420,35, oltre accessori e spese.

2.- Con sentenza n. 136 del 30.1.2006, la corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello incidentale della società assicuratrice, ha ridotto l’importo dovuto al S. ad Euro 36.530,74, condannandolo a restituire alla Società Reale Mutua Assicurazioni la somma di Euro 17.545,68 oltre agli interessi legali.

3.- Avverso la succitata sentenza ricorre per cassazione il S., affidandosi a sei motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva, neppure a seguito dell’integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza interlocutoria del 16.2.2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Sono articolati sei motivi di ricorso.

1.1.- Col primo sono denunciate insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), costituito dalle conclusioni del c.t.u., laddove la corte ha ritenuto che questi avesse concluso nel senso che “i postumi direttamente rapportabili all’evento traumatico del 2.2.1998 erano circa un terzo di quelli globalmente residuati” del 13%; dunque del 4,3%.

Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe frutto di un equivoco nel quale sarebbe incorso il giudice di secondo grado nella valutazione delle risultanze emergenti dalla CTU e sarebbe inficiata da una “errata costruzione da parte della Corte d’appello del fatto primario costitutivo del diritto del S., ovvero le conclusioni del CTU”.

1.2.- Col secondo sono dedotte violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3; omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il ricorrente lamenta la mancata acquisizione nel giudizio di appello di. un documento (dichiarazione del CTU), la cui produzione è stata ritenuta inammissibile dalla corte d’appello e che avrebbe comportato una diversa decisione della controversia ove fosse stato ammesso e valutato, essendo la dichiarazione ivi contenuta del seguente tenore:

“puntualizzo che i postumi residuati al sig. S.M. in esito ad incidente stradale del (OMISSIS), postumi poi complicati da caduta accidentale del (OMISSIS) concausalmente riconducibile sia all’evento del (OMISSIS) che a nota patologia preesistente, sono stati quantificati nella c.t.u. del 13.3.2001 in una misura pari al 13% della totale, già applicata tara valutativa per le motivazioni adeguatamente illustrate in fase di c.t.u. (danno lordo attorno al 30% tot)”.

Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, inoltre, la sentenza impugnata sarebbe viziata da omessa motivazione, in quanto non avrebbe dato conto delle ragioni della mancata ammissione del suddetto documento.

1.3.- Col terzo motivo la sentenza è censurata per insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), in punto di rigetto della domanda volta alla liquidazione del danno biologico secondo il c.d. criterio tabellare.

1.4.- Col quarto lo stesso vizio è prospettato sulla base della considerazione che “se il Tribunale aveva ritenuto di svincolarsi dall’applicazione del criterio tabellare …., ritenendo viceversa applicabile una determinazione dichiaratamente equitativa che per definizione prescinde del tutto da tale criterio e dalle stesse analitiche risultanze della CTU, appare illogico, contraddittorio ed inammissibile ridurre proporzionalmente il relativo ammontare facendo ricorso ad un elemento quantitativo preciso e determinato, oltretutto derivante dall’erronea interpretazione della CTU”.

1.5.- Col quinto motivo è denunciata contraddittoria motivazione sul mancato riconoscimento del danno conseguente all’incapacità lavorativa specifica, ritenuta dal giudice di secondo grado di modesta entità (4,3%), in seguito alia riduzione di un terzo dell’invalidità riscontrata dal CTU, pari al 13% della totale, effettuata in base ad una erronea valutazione delle risultanze della CTU. 1.6.- Col sesto motivo, da ultimo, è dedotta insufficiente motivazione sulla liquidazione degli interessi in via equitativa.

2.- Nessuno dei motivi è fondato.

2.1.- Il primo e il secondo (illustrati alle pagine da 11 a 19 del ricorso) sono infondati poichè alle pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata è spiegato con cristallina chiarezza che i postumi del 13% concernevano le conseguenze dell’incidente del (OMISSIS) e della caduta accidentale del (OMISSIS) e che, secondo il c.t.u., “i postumi direttamente rapportabili all’evento traumatico del (OMISSIS) potevano essere percentualmente ridotti intorno ad un terzo del danno globalmente residuato” al paziente quale conseguenza della frattura di collo femorale, verificatasi il (OMISSIS).

La “tara” cui si riferisce il c.t.u. (nella non acquisita dichiarazione cui fa riferimento il ricorrente) è ben correlabile al grado di invalidità relativo alla precedente menomazione, anteriore all’incidente del (OMISSIS), sicchè si rende applicabile il principio secondo il quale il mancato esame da parte del giudice di merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata, ovvero la mancata pronuncia su una istanza istruttoria, non integrano, di per sè, il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, occorrendo che la risultanza processuale ovvero l’istanza istruttoria non esaminate attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cosi, ex multis, Cass. 30 gennaio 2006, n. 1875).

2.2 – Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza laddove il ricorrente si duole che manchi in entrambe le sentenze di merito “l’indicazione del risultato che sarebbe derivato dall’applicazione delle tabelle” (p. 20 del ricorso, in fine), ma a sua volta non lo offre, sicchè la corte di cassazione non è posta in grado di apprezzare la sussistenza dell’interesse a ricorrere.

Ed è manifestamente infondato nella parte in cui censura la conclusione della corte d’appello che il S. non aveva “contestato l’ammontare della liquidazione rispetto all’entità dei danni”. Quanto affermato dal ricorrente al primo capoverso di pag. 21 del ricorso (punto 5.4.) conferma la correttezza della conclusione della corte di merito, essendo espressamente detto che la doglianza era stata in appello correlata all’abbattimento della percentuale di invalidità e non alla mancata applicazione dei criteri tabellari.

2.3.- Il quarto motivo, nella parte in cui non è inammissibile per incomprensibilità, è manifestamente infondato essendo consequenziale che, in relazione a quanto ritenuto dalla corte d’appello sulla base della c.t.u., ogni voce di danno dovesse ridursi in proporzione dell’incidenza causale dell’incidente.

Sarebbe residuato uno spazio per un’autonoma valutazione relativa al danno da invalidità temporanea fino al (OMISSIS), ma il ricorrente non svolge alcuna censura su tale specifico punto.

2.4.- Il quinto motivo è manifestamente infondato poichè, rientrando il danno da pregiudizio della cenestesi lavorativa in quello biologico, è del tutto ovvio che esso sia stato appunto in quello ricompreso, nella frazione ritenuta eziologicamente ricollegabile all’incidente.

2.5.- Anche il sesto motivo è infondato.

Secondo il ricorrente, affermando che il motivo non poteva essere accolto per non avere il S. censurato la congruità dell’importo complessivamente liquidato dal tribunale (Euro 3.200,00 senza indicare il tasso percentuale applicato su Euro 42.220,35) per rivalutazione monetaria di interessi dalla data del sinistro ((OMISSIS)) a quella della sentenza (2002), la corte d’appello ha, di fatto, “paradossalmente attribuito al S. l’onere di censurare la congruità dell’importo liquidato a titolo di interessi mediante, par di capire, un suo autonomo conteggio ed una sua conseguente quantificazione, senza muovere alcun rilievo alla pur indubbia carenza argomentativa della sentenza del tribunale”.

L’opinione della corte d’appello non è affatto paradossale, ma in linea col principio di diritto qui di seguito enunciato.

In tanto sussiste l’interesse del creditore a dolersi del difetto di motivazione di una sentenza sulla determinazione quantitativa del debito altrui nei suoi confronti (nella specie, danno da ritardo), in quanto egli assuma che la liquidazione sia inadeguata per difetto. Ed in tanto al giudice dell’impugnazione è dato di apprezzare che la liquidazione è stata inadeguata, in quanto l’impugnante prospetti quale sarebbe stata quella adeguata, non potendo essere rimesso al giudicante il calcolo del dovuto come presupposto di valutazione di un motivo di impugnazione della parte che quell’indicazione non abbia ritenuto di offrire.

3.- Il ricorso è conclusivamente respinto.

In difetto di esercizio di attività difensiva da parte degli intimati non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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