Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17380 del 26/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/08/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 26/08/2016), n.17380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18737-2013 proposto da:

D.G.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PAOLO EMILIO N. 71, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

MARCHETTI, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico di

livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato EMILIA FAVATA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 423/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MANCINO ROSSANA;

udito l’Avvocato Alessandro Marchetti difensore della ricorrente che

si riporta al ricorso e chiede la compensazione delle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., seguito di relazione a norma dell’art. 380 – bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. Con sentenza del 17.5.2013, la Corte d’Appello di Ancona respingeva il gravame svolto dall’attuale ricorrente avverso la sentenza di primo grado che aveva negato la sussistenza dell’aggravamento dei postumi di precedenti infortuni (valutati dall’INAIL al di sotto del minimo indennizzabile dell’11%).

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso D.G.C., la quale affida l’impugnazione a tre motivi di censura, per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

4. Resiste con controricorso l’INAIL.

5. Il ricorso è qualificabile come inammissibile per non essere i mezzi d’impugnazione riconducibili al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente a seguito della sua riformulazione ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile, ratione temporis, come nella specie, alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012.

6. Secondo l’interpretazione resane dalle Sezioni Unite di questa Corte, da un lato è denunciabile in. cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, cosicchè tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione; e, dall’altro, che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr, Cass., SU, nn. 8053/2014; 8054/2014; 9032/2014).

7. Parte ricorrente non ha, pertanto, osservato le prescrizioni imposte al fine della valida censura della decisione alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

8. Le censure svolte dall’odierna ricorrente solo formalmente individuano una serie di circostanze asseritamente decisive che si assumono trascurate dalla Corte, ma della decisivita e, soprattutto, del fatto che le stesse non erano state considerate dal giudice di appello, parte ricorrente non offre alcuna dimostrazione.

9. Posto, infatti, che il giudice di appello ha dichiarato di aderire alla relazione peritale di secondo grado, costituiva onere dell’odierna ricorrente trascrivere il contenuto della relazione nonchè dei documenti che, secondo la prospettazione difensiva, contraddicevano le conclusioni attinte dall’ausiliare.

10. Sul consolidato orientamento di legittimità quanto al rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali ed i documenti su cui esso si tonda e sulla necessaria trascrizione del contenuto degli stessi nella sua completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza al fine di verificarne la rilevanza e pertinenza rispetto al motivo di ricorso, cfr., ex plurimis, Cass. n. 8569 del 2013, ord. n. 17015 del 2010).

11. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

12. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, non sussistendo le condizioni per l’esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, nel senso precisato da Cass. n. 5896/2014, quanto all’assolvimento degli oneri di allegazione che consentono alla Corte di Cassazione l’esercizio, altrimenti inibito, del potere del diretto esame degli atti del giudizio di merito.

13. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

14. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) da dichiararsi inammissibile, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2016

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