Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17380 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 23/07/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 23/07/2010), n.17380
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso RGN 16764/2006, proposto da:
Pineta snc, di seguito “Società”, in persona del legale
rappresentante in carica, signor T.D., rappresentata
e difesa dall’avv. Michele Dentale ed elettivamente domiciliata
presso l’avv. Panio Nico in Via Tuscolana 495, Roma;
– ricorrente –
contro
il Comune di Vico del Gargano, di seguito “Comune”, in persona del
sindaco in carica;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di
Bari, Sezione staccata di Foggia, 22 febbraio 2005, n. 22/27/05,
depositata il 22 marzo 2005;
udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 29
aprile 2010 dal Cons. Dott. MELONCELLI Achille;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato:
a) che l’8 maggio 2006 è notificato al Comune un ricorso della Società per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello della Società contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Foggia n. 72/09/2004, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della Società contro la cartella di pagamento n. (OMISSIS) della Tarsu (tassa sui rifiuti solidi urbani) 2001 per Euro 7.568,16;
b) che la Società ha depositato una memoria datata 13 aprile 2010, con la quale si comunica che il rapporto giuridico controverso in questa causa è stato oggetto di una transazione con il Comune, della quale si allega copia, sottoscritta dal Funzionario responsabile del Comune, rag. Salvatore Romondia, e dal difensore del Comune, avv. Giuseppe Durante;
c) che l’avv. Michele Dentale, munito di procura speciale anche per la rinuncia, chiede di rinunciare al ricorso e chiede che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materie del contendere;
d) che, data la mancata costituzione in giudizio del Comune, nulla deve disporsi sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010