Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17380 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 23/05/2017, dep.13/07/2017),  n. 17380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5135-2016 proposto da:

EQUITALIA NORD, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA MILLEVOI 73/81, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FIERTLER, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3383/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 16/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Equitalia sud spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR della Lombardia indicata in epigrafe che, rigettando l’appello proposto dalla società concessionaria, ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato annullato l’atto di intimazione di pagamento notificato a G.G., ritenendo l’assenza della notifica della cartella prodromica.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso è inammissibile, non risultando depositato ritualmente l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta del ricorso.

Nulla sulle spese, dandosi atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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