Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1738 del 29/01/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1738 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 18517-2012 proposto da:
ATAC – AZIENDA PER LA MOBILITÀ DEL COMUNE DI
ROMA – SPA quale società incorporante la Trambus SpA per fusione
per incorporazione in persona dell’Amministratore Delegato e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio degli avvocati RAFFAELE
DE LUCA TAMAJO e FEDERICA PATERNO’, che la
rappresentano e difendono unitamente agli avvocati
GIANFRANCESCO REGARD, MAURO PETRASSI,
GIAMPIERO PROIA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

Contro
ALOCCI MARCO, COMISSO CLAUDIO, D’AMICO GIANNI,
POCHESCI CONCETTO, PIERGIOVANNI WLADIMIRO, DE

4

Data pubblicazione: 29/01/2015

LORENTIS

MAURIZIO,

PERROTTA

UMBERTO,

AGOSTINELLI FRANCESCO, SUDANO FABIO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 149,
presso lo studio dell’avvocato DOMENICO MARRAZZO, che li

– controricorrenti nonché contro
MELANI MASSIMILIANO;
-intimato avverso la sentenza n. 5804/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA dell’8.7.2011, depositata 11 25/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’Il /12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO
FERNANDES.

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’H
dicembre 2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La Corte d’appello di Roma con sentenza del 20 settembre 2011,
confermando la decisione di primo grado, accoglieva la domanda
proposta da Agostinelli Francesco, Comisso Claudio, Sudano Fabio,
Perrotta Umberto, D’Amico Gianni, Piergiovanni Wladimiro, Alocci
Marco, Melani Massimiliano, Pochesci Concetto e De Lorentis
Maurizio contro la Trambus s.p.a. ( ora ATAC s.p.a.), intesa al
riconoscimento del loro diritto al computo nella anzianità, con
particolare riferimento all’istituto del primo scatto biennale di anzianità
contrattualmente definito A.P.A. (aumento periodico di anzianità), del
Ric. 2012 n. 18517 sez. ML – ud. 11-12-2014
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rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

servizio prestato in base ad un contratto di formazione e lavoro poi
trasformato in contratto a tempo indeterminato alla sua scadenza, con
conseguente condanna della società alla differenze retributive.
La Corte di merito, per quello che in questa sede ancora rileva,
aderiva alla tesi interpretativa secondo cui la garanzia prevista dal D.L.

vincolante anche in relazione agli istituti previsti non già dalla legge ma,
come nel caso degli scatti di anzianità, dalla contrattazione collettiva.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’ATAC s.p.a.
affidato a due motivi.
I lavoratori resistono con controricorso.
La ricorrente, dopo aver argomentato circa la ammissibilità del ricorso
censurando la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte ( n.
20074/2010 cui si era uniformato il giudice del gravame) ed eccepito la
illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 5° del D.L. n. 726/1984
conv. in L. n. 863/1984 per contrasto con gli artt. 3, 39 e 41 Cost., con
i due motivi di ricorso deduce violazione falsa applicazione del citato
art. 3 comma 5° e dell’art. 7 lett. c) del CCNL autoferrotranvieri
dell’11.4.1995 (riprodotto in termini analoghi nel successivo CCNL del
27.11.2000) nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso per il giudizio.
Assume, richiamando alcune decisioni di questa Corte, che la norma
denunciata, allorché stabilisce che il periodo di formazione e lavoro, in
caso di trasformazione del rapporto in quello di lavoro a tempo
indeterminato, deve essere computato nell’anzianità di servizio, si
riferisce solo agli effetti ricollegati al decorso del tempo direttamente
dalla legge, ma non anche a quelli derivanti dalla contrattazione
collettiva, quali appunto gli scatti biennali di anzianità.

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n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito dalla L. n. 863 del 1984 è

I motivi da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi
sono manifestamente infondati.
Sulla questione, oggetto della presente controversia, si sono
pronunciate, così componendo il contrasto di giurisprudenza sorto
all’interno della Sezione lavoro, le Sezioni unite di questa Corte con la

giurisprudenza, cfr. Cass. n. 10108 del 29 aprile 2013; Cass. ord. n.
14229 del 28/06/2011 e da ultimo, in fattispecie simile, Cass. n. 13496
del 13/06/2014).
È stato affermato che “Il principio contenuto nel D.L. n. 726 del
1984, art. 3 convenuto dalla L. n. 863 del 1984, art. 3 secondo il quale
in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in
rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a
tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi
dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di
formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio,
opera anche quando l’anzianità sia presa in considerazione da discipline
contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno
fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli
aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 7, lett. C), dell’accordo
nazionale 11 aprile 1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett. C,
dell’accordo nazionale 27 novembre 2000, per i dipendenti di aziende
di “trasporto in concessione”.
Con riferimento al profilato contrasto della norma in questione, così
come interpretata dalle Sezioni Unite, con i principi sull’autonomia e
libertà sindacale di cui agli artt. 3, 39 e 41 Cost., i quali
comporterebbero l’intangibilità della competenza della contrattazione
collettiva nel determinare i livelli retributivi e il complessivo
trattamento economico dei lavoratori, a meno che non si ponga la
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sentenza 23 settembre 2010 n. 20074 (poi seguita dalla successiva

questione di una contrarietà della disciplina all’art. 36 Cost. e con il
principio di razionalità non potendo la posizione dei lavoratori assunti
con CFL essere equiparata a quella dei lavoratori “provetti” a tempo
indeterminato, questa Corte ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. n.
10108/2013 e Cass. n. 12229/2011 cit.) che non si è in presenza di una

delle parti collettive di disciplinare l’entità e la struttura del trattamento
retributivo dei lavoratori, ma della determinazione da parte del
medesimo legislatore, per ragioni di interesse generale, delle modalità
di coordinamento con la disciplina ordinaria del rapporto di lavoro del
particolare istituto rappresentato dal contratto di formazione e lavoro,
prevedendosi un riequilibrio, a tutela del lavoratore assunto mediante
tale speciale tipo di contratto, di rilevanti aspetti di trattamento meno
favorevole rispetto alla disciplina generale con elementi di garanzia di
parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori.
Per tutto quanto sopra considerato, si propone, ex art. 375 cod.
proc. civ., n. 5,11 rigetto del ricorso.”.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
Il Collegio condivide pienamente la riportata relazione e, dunque,
rigetta il ricorso.
Le spese del presente grado di giudizio, per il principio della
soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate
come da dispositivo con attribuzione all’avv. Domenico Marrazzo per
dichiarato anticipo fattone.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese del
presente giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro
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immotivata o irrazionale interferenza del legislatore rispetto al potere

4.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfetario
nella misura del 15%, con attribuzione all’avv. Domenico Marrazzo.
Così deciso in Roma, P11 dicembre 2014

Il Presidente

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