Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1738 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1738 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 15657-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
SOCIETA’ SKIAREA VALCHIAVENNA SPA 00600580146 in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio
dell’avvocato FISCHIONI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FERRAJOLI LUIGI, giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/01/2014

avverso la sentenza n. 86/13/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 10.2.2010, depositata il 10/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 15657 sez. MT – ud. 18-12-2013
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 15657/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: società Skiarea Valchiavenna Spa.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Lombardia n. 86/13/10, depositata il 10
maggio 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione
della società Skiarea Valchiavenna Spa., relativa all’avviso di
accertamento inerente al pagamento di maggiore importo dell’Iva
per il 2004, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo
grado osservava che l’aliquota doveva essere applicata nella misura del 10%, e non in quella ordinaria del 20%, trattandosi di diversi boxes-autorimesse venduti dalla suindicata società a soggetti, i quali erano già proprietari di unità immobiliari acquistate
in precedenza, e delle quali avevano di volta in volta dichiarato
che i primi costituissero delle pertinenze, con la conseguenza che
l’agevolazione fiscale scattava, trattandosi di case non di lusso,
anche se non quelle della fascia “prima casa”. La società Skiarea
Valchiavenna resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorr

de-

duce violazione di varie norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l’aliquota ridotta del 10% dell’Iva non poteva essere
applicata in caso di acquisto separato dei box-autorimesse rispetto alle unità principali, sol perché dichiarate come pertinenza al
notaio rogante, trattandosi non di prima casa, nonché di atti non
contestuali, per i quali peraltro era invece onere della cedente
dimostrare che: a) la precedente cessione fosse avvenuta tra le
1

Oggetto: impugnazione avviso accertamento,

2

stesse parti, nonchè con il medesimo atto, ed in particolare il
costruttore di tutto l’edificio, di cui i garage dovevano costituire una porzione rispetto agli appartamenti, secondo le previsioni
dell’art. 13 L. n. 408/49 (c.d. Legge Tupini); b) ovvero che quelle autorimesse rientrassero in un programma di fabbricazione per

maggiormente popolate, ex art 11. L. n. 122/89 (c.d. Legge Tognoli), mentre tale onere probatorio non era stato assolto dalla contribuente.
La doglianza è fondata, atteso che, com’è noto, i parch-i realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto
dall’art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 non sono soggetti a
vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato. Ne consegue che l’originario proprietario-costruttore del
medesimo può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di destinazione
nascente da atto d’obbligo col Comune (Cfr. anche Cass. Sentenza
n. 1664 del 03/02/2012; Sezioni Unite: n. 12793 del 2005). Peraltro l’aliquota agevolata prevista dal punto 21 della parte seconda
della tabella A, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel
testo anteriore alla modifica apportata con l’art. 16, n. 4, del
d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella l. 19 luglio 1983,
n. 243) – riguardante i fabbricati e porzioni di fabbricati di cui
all’art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, ceduti da imprese
costruttrici, ancorché non ultimati, purché permanga l’originaria
destinazione – non si applica ad un’impresa edile che si sia limitata a rivendere un immobile da essa non costruito, atteso che
detta agevolazione tributaria ha la finalità di favorire lo svolgimento dell’attività edilizia, anche se esercitata in tutto o in
parte con la collaborazione di terzi, ma non può estendersi alla
attività commerciale meramente speculativa di compravendita di immobili, mentre invece la Skiarea non aveva fornito la prova di avere costruito gli immobili con le autorimesse cedute nel caso in
esame (V. pure Cass. Sentenze n. 16664 del 29/07/2011, n. 3954 del
2

la costruzione di tale tipologia di immobili per le aree urbane

3

1998). Del resto in materia di IVA, le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono un’eccezione rispetto alle disposizioni
che stabiliscono quelle ordinarie in via generale, sicché spettava
alla Skiarea Valchiavenna, che voleva far valere tali circostanze
– le quali, pur non escludendola, riducono sul piano quantitativo

loro applicazione, e cioè dei fatti costituenti il fondamento della sua eccezione, come sopra accennato (Cfr. anche Cass. Sentenze
n. 7124 del 09/05/2003, n. 14904 del 2001).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in
modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con co seguen

cassa-

zione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del
ricorso in opposizione della contribuente avverso l’atto impositivo. Infatti alla luce dei principi di economia processuale e della
ragionevole

durata

del

processo,

come

costituzionalizzato

nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ., ispirata a tali principi, una volta dichiarata la nullità – con
conseguente cassazione – della sentenza impugnata, la Corte di legittimità, qualora sia posta, con altro motivo di ricorso, una
questione di mero diritto, e su di essa si sia svolto il contraddittorio, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto,
può direttamente decidere la causa nel merito, attuando il previsto rimedio impugnatorio di carattere sostitutivo, come precisamente nella specie

(V. pure Cass. Sentenze n. 24914 del

25/11/2011, n. 5139 del 2011).
4. Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti
motivi per compensarle, tenuto conto della natura della questione
giuridica trattata, e delle difformi vicende di esso nei gradi di
merito.
P.Q.M.
3

la pretesa del fisco -, provare l’esistenza dei presupposti per la

4

LA CORTE
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, •ecidendo nel
merito, rigetta quello introduttivo, e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2013.

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