Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1738 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. II, 27/01/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 27/01/2020), n.1738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5125-2015 proposto da:

C.S., in proprio e quale legale rappresentante della

DITTA C.F. &C SRL, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA ROMEO ROMEI 15, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICA

PESATURO, rappresentate e difese dall’avvocato C.S.;

– ricorrenti –

contro

EDILGENOVA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo

studio dell’avvocato DANIELA JOUVENAL LONG, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROBERTO GIACCHERO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1592/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.S., in proprio e quale legale rappresentante la srl C.F. & C., proponeva domanda di tutela possessoria con riguardo allo spoglio, operato da parte della srl Edilgenova, con relazione ad un stradina che dava accesso ad immobile, ove erano allogati esercizi commerciali e professionali dalla stessa gestiti, nonchè a piano rialzato e cortile dalla stessa detenuti quale conduttore.

Resistette la srl Edilgenova contestando la domanda avversaria di tutela possessoria ed il Tribunale di Savona rigettò la domanda.

La C., sempre per sè e quale legale rappresentante, propose gravame avanti la Corte d’Appello di Genova, cui resistette la srl Edilgenova, rilevando anche l’irnprocedibilità, ex art. 348 c.p.c., dell’appello.

Il Collegio ligure, superata l’eccezione preliminare, rigettò il gravame nel merito, osservando come il diritto reale o personale, dei quali il possesso di cui era chiesta tutela rappresentava l’estrinsecazione fattuale, erano stati accertati siccome inesistenti in altre controversie oramai definite, sicchè nemmeno poteva più darsi tutela al correlato possesso.

La C., sempre nella duplice veste dianzi ricordata, ha esposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte ligure articolato su unico motivo.

La srl Edilgenova ha resistito con controricorso e proposto impugnazione incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’impugnazione incidentale ha fondamento giuridico e va accolta con conseguente assorbimento dell’impugnazione principale.

La C. con il ricorso per cassazione denunzia omessa o carente motivazione circa un fatto decisivo in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto che tutte le cause afferenti i diritti reali od obbligatori, posti alla base dell’esercizio del possesso da parte sua, fossero state definite con sentenza in giudicato, mentre solo una era divenuta definitiva poichè le altre liti ancora pendevano avanti il Giudice d’appello.

La srl Edilgenova, a sua volta, con l’impugnazione incidentale aveva riproposto l’eccezione di improcedibilità dell’appello, posto che l’appellante, nonostante la sua pronta eccezione, non aveva comunque nel corso del giudizio di gravame depositato l’atto di citazione in appello in originale.

La questione proposta dalla società resistente con l’impugnazione incidentale, all’evidenza, appare tale da definire, ove accolta, i1 presente giudizio di legittimità. La Corte ligure ha ritenuto costituisse mera irregolarità il mancato deposito dell’originale dell’atto di citazione in appello, ritenendo sodisfatto il requisito della tempestiva costituzione in giudizio, sanzionato con l’improcedibilità ex art. 348 c.p.c., anche con la presenza nel fascicolo di parte di mera copia del citato atto.

Viceversa, come insegna questa Suprema Corte – Cass. SU n16598/16, Cass. Sez. 2 n 7679/19 – la costituzione nel giudizio d’appello dell’appellante con fascicolo portante la sola copia della citazione configura nullità sanabile con il successivo deposito dell’atto in originale ovvero la non contestazione da parte dell’appellato, in difetto di siffatta sanatoria la nullità della costituzione in giudizio comporta la sanzione dell’improcedibilità ex art. 348 c.p.c., comma 1. Nella specie è dato pacifico ch la srl Edilgenova ebbe subito a sollevare la questione dell’irregolare costituzione della parte appellante per la mancata presenza nel suo fascicolo dell’atto di citazione in originale e che questa non provvide, nemmeno all’udienza, a depositare detto atto in originale.

Dunque erroneamente la Corte ligure ha ritenuto di superare l’eccezione proposta dalla società appellata, mentre doveva rilevare l’improcedibilità dell’appello, situazione che deve rilevare questa Corte di legittimità con la conseguenza, prevista dall’art. 348 c.p.c., comma 1, relativamente al gravame mosso dalla C., nella sua duplice veste.

La sentenza impugnata dunque va cassata senza rinvio per la ragione dianzi illustrata con la conferma della statuizione adottata circa le spese di lite del grado d’appello, poichè comunque il gravame mosso era stato rigettato.

L’improcedibilità dell’appello comporta l’inutilità dell’esame del ricorso per cassazione mosso dalla C. e, quindi, l’assorbimento dell’impugnazione principale.

Attesa che la soluzione alla questione controversa circa l’improcedibilità del gravame risulta adottata successivamente all’introduzione del presente giudizio di legittimità, reputa la Corte d’avvalersi della facoltà, ex art. 92 c.p.c., di compensare le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie l’impugnazione incidentale, dichiara assorbita l’impugnazione principale, e cassa senza rinvio, nei limiti di motivazione, la sentenza impugnata resa dalla Corte d’Appello di Genova.

Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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