Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1738 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. III, 25/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 25/01/2011), n.1738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA G. Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FARCAUTO s.n.c. di Antonio Farina & C., in persona del

legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n.

480, presso lo studio dell’avv. Ciro Sindona, rappresentato e difeso

dall’avv. PASCARELLA Carmine, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MASERATI s.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Dardanelli n. 46, presso lo studio dell’avv.

DRAGONE Claudio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.

Gian Franco Simonini giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3293/05 decisa

in data 4 novembre 2005 e depositata in data 29 novembre 2005.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M., in persona del Cons. Dott. FEDELI Massimo, che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.n.c. Farcauto di Antonio Farina e C. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. del 31 gennaio 2002 con la quale era stata respinta la domanda proposta dalla stessa e avente ad oggetto la condanna della Maserati s.p.a. al pagamento di L. 65.660.000 a titolo di provvigione dovuta per la mancata vendita di 4 autovetture, in virtù dell’intervenuta risoluzione del contratto di concessione, ai sensi della clausola di cui all’art. 19 da parte della suddetta società costruttrice. L’appellante lamentava l’erroneità dell’impugnata sentenza stante l’illegittimo recesso contrattuale adottato dalla Maserati in data 30 ottobre 1995. A sostegno del gravame, deduceva che il preavviso sottoscritto dalla suddetta società in data 20 ottobre 1995 non era legittimo poichè – partito per raccomandata dall’ufficio postale di Modena il 24.10.95, pervenuto alla medesima il 30 ottobre – non era ancora maturata la decorrenza del termine annuale. Secondo l’appellante, detto contratto, del tutto efficace, senza subire alcuna menomazione o modifica, aveva continuato ad essere operante tra le parti con tutti gli obblighi ed i doveri in esso previsti; illegittimamente, così, la Maserati s.p.a. aveva inteso annullare gli ordini della concessionaria, effettuati tra il 20 ed il 30 ottobre 96. Non essendo intervenuta alcuna valida interruzione del rapporto per fatto colposo, l’illegittimo rifiuto della casa costruttrice della consegna delle quattro vetture finalizzata alla vendita, aveva determinato danni alla medesima concessionaria per mancato guadagno (quantificati in Euro 38.754,93), nonchè per perdite di attività, di immagine e di credibilità commerciale, da valutare secondo equità, il tutto con interessi e svalutazione e spese di lite.

Con sentenza pubblicata in data 29 novembre 2005 la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello e condannava l’appellante alle spese.

Propone ricorso per cassazione Farcauto s.n.c. con cinque motivi.

Resiste con controricorso Maserati s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; art. 215 c.p.c., artt. 2702, 2722 e 2735 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Si rileva l’omessa pronunzia sulla domanda di cui al n. 3 dell’atto di appello e connessa a quella di cui al n. 8, riguardante la valutazione della lettera inviata dalla Maserati in data 6 novembre 1996 con la quale si dichiarava la disponibilità della stessa a dare esecuzione ai quattro ordini acquisiti dalla concessionaria.

Il motivo difetta del requisito della autosufficienza, in virtù del quale il ricorso deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a individuare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass. 11 giugno 2004 n. 11133, Cass. 15 aprile 2004 n. 7178, tra le altre;

da ultimo, vedi Cass. 24 maggio 2006 n, 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825; Cass. 17 luglio 2007 n. 15952). Dal ricorso non risultano, in particolare, quali fossero i motivi di appello ai quali non sarebbe stata data alcuna risposta. Il motivo risulta quindi inammissibile.

Analoghi rilievi vanno espressi in relazione al terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 1321, 1326, 1350, 1351 e 1341 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: la Maserati non avrebbe dato la prova della approvazione per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 c.c., delle clausole previste agli artt. 6 e 20 del contratto. Tali clausole non sono state riportate per esteso nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, sopra richiamato.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 99 e 112 c.p.c., artt. 1564 e 1565 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La sentenza impugnata aveva ritenuto valido il recesso della Maserati malgrado l’erronea indicazione del termine del rapporto al 20 ottobre 1996 anzichè al 30 ottobre 1996; di conseguenza sarebbe illegittimo il comportamento della Macerati che non aveva dato corso alla esecuzione dei 4 contratti che sarebbero stati perfezionati in costanza di rapporto, in data 21 ottobre 1996.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 113, 114, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che i contratti non avrebbero potuto essere eseguiti entro il termine del rapporto esistente tra le parti, introducendo una valutazione estranea a i punti devoluti al giudice dell’ appello.

Il secondo e il quarto motivo, che vanno trattati congiuntamente in quanto connessi tra loro, insistono nel prospettare la invalidità del recesso da parte della Maserati, per il mancato rispetto del termine finale del rapporto esistente, indicato dalla stessa al 20 ottobre e non già al 30 ottobre: sul punto la sentenza impugnata richiama la disciplina prevista dall’art. 1430 c.c., in tema di errore di calcolo, che non darebbe luogo ad annullamento, ma a semplice rettifica. La ricorrente non prende posizione sulla questione; non contesta poi affatto la ratto decidendi assunta dalla Corte d’Appello per decidere l’infondatezza della domanda della Farcauto, nel senso che il contratto di concessione prevedeva espressamente (all’art. 20) la facoltà della società produttrice di accettare o meno gli ordini procurati dalla concessionaria, in presenza di obiettive circostanze, secondo buona fede, commercialmente non praticabili. Tale diritto della Maserati s.p.a.

sarebbe stato legittimamente esercitato in considerazione dei tempi necessari alle operazioni di preconsegna, consegna ed assistenza di post-vendita, posto che gli ordini erano stati emessi il 21 ottobre e che il rapporto con la concessionaria sarebbe comunque cessato soltanto dopo nove giorni. Anche i suddetti motivi risultano quindi infondati.

Con il quinto motivo si denuncia la erronea decisione di non ammettere la prova tempestivamente articolata dalla stessa ricorrente. Il motivo risulta assorbito da quanto sopra.

Il ricorso merita quindi il rigetto; segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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