Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1738 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2017, (ud. 20/12/2016, dep.23/01/2017),  n. 1738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMANDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3-2016 proposto da:

D.G. e D.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GIACOMO BONI 15, presso lo studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO,

rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE MILITELLO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP A R.L., ((OMISSIS)), in

persona del suo procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A. BERTOLONI, 55, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MARIA

CORBO’, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO

MARIA CORBO’, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

S.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 556/2015 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,

depositata il 03/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con un unico, articolato, motivo di ricorso, D.G. e D.D. hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in data 3 giugno 2015, che, in accoglimento del gravame proposto dalla Società Cattolica di Assicurazione coop a r.l., rigettava la domanda avanzata da D.P. e R.N., nella qualità di genitori esercenti la potestà su essi attuali ricorrenti (all’epoca minori), per il risarcimento del danno dai medesimi patito in proprio in conseguenza del sinistro stradale nel quale decedeva la sorella E.;

che resiste con controricorso la Società Cattolica di Assicurazione coop a r.l., mentre non ha svolto attività difensiva S.P.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale i ricorrenti hanno depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide, per le ragioni di seguito esposte, la proposta del relatore;

che con l’unico motivo è denunciato “Mancato accoglimento della richiesta, formulata dagli appellati ed appellanti incidentali, di rinnovo della consulenza medico legale. Mancato o insufficiente esame di un punto decisivo della controversia, nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”;

che il motivo – non emendabile, nè integrabile con argomentazioni sviluppate nella memoria, la quale ha soltanto funzione illustrativa delle censure originariamente veicolate (e, comunque, nella specie, il relativo tenore neppure sposta la prospettiva assunta dal ricorso) – è manifestamente infondato, là dove non inammissibile;

che è manifestamente infondato nella parte in cui censura il mancato rinnovo della c.t.u. espletata in secondo grado, giacchè – pur a prescindere dal profilo concernente la necessità in iure di una pronuncia al riguardo (che Cass. n. 17693/2013 esclude) – in ogni caso, e in via assorbente, siffatta decisione è stata motivata dal giudice di appello con riferimento alla chiarezza ed esaustività delle indagini tecniche, di cui si dà adeguata contezza in sentenza;

che è inammissibile per i restanti profili di censura, giacchè non solo esso è confezionato (e si sostanzia) in riferimento al previgente (e non applicabile al presente giudizio di legittimità) dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma anche perchè, in ogni caso, non vi è la deduzione di un omesso esame di fatti storici, bensì di critiche attinenti alla valutazione delle risultanze processuali (nella specie, della c.t.u. espletata in secondo grado);

che il ricorso va, pertanto, rigettato e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014;

che nulla è da disporsi in ordine alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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