Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17379 del 30/07/2014

Civile Sent. Sez. L Num. 17379 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 3435-2008 proposto da:
A.A.
– ricorrente –

2014
1435

contro

AZIENDA U.S.L. N.5 DI ORISTANO C.F. 00681110953, in
ì
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FALCONIERI

Data pubblicazione: 30/07/2014

-1

PAOLA 100, presso lo studio dell’avvocato FIECCHI
PAOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato MACCIOTTA
GIUSEPPE, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/04/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato NICOLINI ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di CAGLIARI, depositata il 07/05/2007 r.g.n. 97/2006;

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Oristano, A.A., dipendente
dell’Azienda USL 5 di Oristano, in servizio presso la sede di
Ghilarza con funzioni di dirigente amministrativo di ruolo,
lamentava che l’Azienda aveva provveduto a liquidargli la
retribuzione di posizione connessa all’espletamento dell’incarico

Ghilarza in misura inadeguata in conseguenza dell’inquadramento
(nella fascia B1) della funzione di Responsabile Amministrativo di
tale Distretto, derivante dall’adozione della deliberazione n.615
del 14.06.99; che tale provvedimento, e la successiva
consequenziale liquidazione della retribuzione di posizione,
apparivano erronei e lesivi; che la pretesa azionata era di natura
eminentemente patrimoniale e non tendeva all’annullamento di
un atto di organizzazione ma, semmai, alla disapplicazione del
medesimo; che, ai sensi dell’art.51 del C.C.N.L. della Dirigenza
Sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, l’individuazione
delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento eccinomico
di posizione, ai sensi dell’ai -t.24 del D.Lgs. n.29 del 1993, viene
effettuata nel rispetto dei criteri previsti dagli artt. 53 e 54 del
medesimo D.Lgs.; che le aziende ed enti attribuiscono ad ogni
posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo
un valore economico secondo i parametri di riferimento di cui agli
artt. 56 e 57, attribuendo alle posizioni, a parità di steuttura
organizzativa e di funzioni, la stessa valenza economica; che su
tale presupposto, l’Azienda USL n. 5 di Oristano aveva proceduto
attraverso apposito regolamento, a disciplinare i criteri per
l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali .ed alla
determinazione dei fondi aziendali previsti dagli artt. 58, ,60 e 61
del c.c.n.l. della Dirigenza sanitaria, Professionale, Tecnica e
Amministrativa; che, in realtà la struttura affidata al Dirigente
Amministrativo A.A., Distretto di Ghilarza,
presentava un’esplicita configurazione nella fascia di valore

3

di Responsabile delle funzioni amministrative del Distretto di

annuo di cui alla lettera e), primo comma dell’ art. 54

in

vigore e, pertanto, l’inquadramento disposto mediante la
deliberazione n. 615/99, sarebbe dovuto awenire nella fascia A);
ciò premesso, convenne in giudizio l’ amministrazione sanitaria al
fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla più
favorevole retribuzione di posizione previa, occorrendo,
disapplicazione degli atti amministrativi che avevano inquadrato il

graduazione delle funzioni dirigenziali, con conseguente
condanna della Azienda USL n. 5 di Oristano al pagamento delle
relative differenze economiche, con decorrenza 1.10.1995 e fino
ad esaurimento della funzione tuttora in corso, con interessi
legali e rivalutazione monetaria.
La a.u.s.l. si costituiva eccependo in via pregiudiziale il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario osservando, per un verso, che
la pretesa del A.A. interferiva con atti concernenti l’autonomia
organizzativa dell’Amministrazione convenuta impugnabili solo
dinanzi al giudice amministrativo e, per altro verso, che la
controversia concerneva questioni attinenti a periodo del
rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998 , ed era,
perciò, devoluta al giudice amministrativo ai sensi dell’art.45,
comma 17, d.lgs. n. 80\98. Nel merito contestava le avverse
deduzioni chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Oristano, con sentenza non definitiva del i6 luglio
2001, in parziale accoglimento delle eccezioni proposte
dall’Azienda USL n.5 di Oristano, dichiarò la propria carenza di
giurisdizione con riferimento al periodo 10 ottobre 1995 – 30
giugno 1998, disponendo per la prosecuzione del giudizio,
conclusosi, previa espletamento di c.t.u. contabile, con sentenza
definitiva del 30 marzo 2005, con cui la domanda del A.A.
venne rigettata.
Proponeva appello il A.A., resisteva l’a.u.s.l.

4

Distretto assegnato al medesimo ricorrente nella fascia ,B della

,

Con sentenza depositata il 7 maggio 2007, la Corte d’appello di
Cagliari rigettava il gravame condannando il A.A. al pagamento
delle spese.
Per la cassazione propone ricorso quest’ultimo, affidato ad unico
motivo.
Resiste la a.u.s.l. n.5 di Oristano con controricorso.

1.-Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.
50 del c.c.n.l. della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e
amministrativa del s.s.n. 1994-97 e dell’art. 27 del c.c.n.l. 19982001 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamenta che non vi era dubbio che il distretto sanitario di
Ghilarza andava inquadrato quale struttura complessa e pon già,
come ritenuto dalla a.u.s.l. e dalla Corte di merito, quale
struttura semplice. A tali conclusioni il giudice d’appello era
erroneamente giunto ritenendo che la classificazione della
struttura era rimessa al Direttore Generale, anche in base all’art.
3 del digs. n. 502\92, secondo cui sino all’emanazione delle
necessarie disposizioni da parte della Regione Autonoma,
trovavano applicazione gli atti regolamentari emanati dal
Direttore Generale, nella specie la delibera n. 615\99 che
classificava il distretto di Ghilarza quale struttura semplice.
Si duole il ricorrente che tale interpretazione si poneva in
contrasto con l’art. 50 del c.c.n.i. 1994-98 che prevedeva come
criterio fondamentale quello dell’effettiva consistenza della
struttura, al di là della qualificazione formale attribuita da,un atto
regolamentare del legale rappresentante dell’a.u.s.I., nonché con
l’art. 27 del medesimo c.c.n.l. che definisce complessa la
struttura

dotata di adeguata responsabilità ed autonomia.

Richiama a tal fine i precedenti scritti difensivi ed altra sentenza
del Tribunale di Oristano ove si sarebbe dato atto della presenza,
in capo al distretto di Ghilarza, dei plurimi criteri interpretativi
fissati dall’art. 50.
5

t

Motivi della decisione

2.- Il motivo è in larga parte inammissibile richiedendo a questa
Corte, come si evince anche dal quesito di diritto formulato, un
accertamento di fatto circa l’effettiva consistenza del distretto di
Ghilarza, di cui peraltro difettano adeguate e specifiche
allegazioni.
A ciò aggiungasi che le norme contrattuali collettive indicate -che

merito, agli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalrart. 15
quinquies, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992 ed ai conseguenti
atti o determinazioni aziendali, nonché alle articolazioni aziendali
individuate dal D.Lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di
organizzazione ed agli eventuali atti di indirizzo e coordinamento
del Ministero della Sanità recepiti con appositi provvedimenti
dagli enti (art. 27 c.c.n.l. 1998 e 51 c.c.n.l. 1994)- prevedono
una serie di requisiti al fine di qualificare le strutture sanitarie in
semplici o complesse (complessità della struttura in relazione alla
sua articolazione interna, con particolare riguardo ai Dipartimenti;
grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura
sovraordinata; affidamento e gestione di ‘budget’, consistenza
delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel
‘budget’ affidato; importanza e delicatezza della fpnzione
esplicitata da espresse e specifiche norme di legge; svolgimento
di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza,
verifica di attività direzionali; grado di competenza specialistico funzionale o professionale; utilizzazione nell’ambito della sputtura
di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e
con valenza strategica per l’azienda od ente; affidamento di
programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in
rapporto alle esigenze didattiche dell’azienda o ente, produzione
di entrate proprie destinate al finanziamento generale
dell’azienda od ente; rilevanza degli incarichi di cui all’art. 53
interna all’unità operativa ovvero a livello aziendale; ampiezza
del bacino di utenza per le unità operative caratterizzate da tale
6

peraltro fanno riferimento, come evidenziato dalla Corte di

elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda di
servizi espressa; valenza strategica della struttura rispetto agli
obiettivi aziendali, purché collegata oggettivamente con uno o più
dei precedenti criteri, art. 51 del citato c.c.n.1.), elementi di cui il
ricorrente non fornisce in questa sede alcun elemento di
t

valutazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
€.100,00 per esborsi, E.4.000,00 per compensi, oltre accessori di
legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 aprile 2014
Il Consigliere est.

Il Presidente

3.-11 ricorso deve pertanto rigettarsi.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA