Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17379 del 27/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/06/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 27/06/2019), n.17379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13240-2018 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

37, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO LIARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BEATRICE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO AMODIO;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 739/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

il tribunale di Salerno con sentenza del 15.3.2016 dichiarava inammissibile il ricorso proposta da P.G. in relazione a cartella di pagamento, ivi indicata, asseritamente conosciuta dall’opponente solo a seguito di richiesta di estratto di ruolo esattoriale, condannandolo al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7527,00.

Proposto appello da P.G., la Corte d’Appello di Salerno, ha accolto parzialmente il gravame riguardo al quantum delle spese processuali del primo grado che rideterminava in complessive Euro 1685,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; confermava nel resto l’impugnata sentenza e compensava per intero tra le parti le spese del giudizio d’appello.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.G. con due motivi ai quali hanno resistito l’Inps e l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1. – con il primo motivo di ricorso si deduce “Prescrizione; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, nullità e/o inesistenza della ritualità della notifica della cartella esattoriale Violazione dell’art. 112 c.p.c. in correlazione con l’art. 615 c.p.c., comma 1; omessa prova di atti interruttivi della prescrizione art. 2967 c.c.(art. 360 c.p.c., n. 4) avendo la Corte d’appello omesso di esaminare la ritualità della notifica della cartella di pagamento impugnata, per cui è causa, nonchè la mancanza di atti interruttivi della prescrizione da parte dei convenuti; Nella fattispecie il ricorrente sosteneva che la prescrizione quinquennale del credito previdenziale si era verificata, in quanto la cartella esattoriale era stata asseritamente notificata il 17/4/2007, mentre il ricorso era stato depositato il 9/10/2015, allorquando erano decorsi ampiamente i termini prescrizionali e nessuna prova di atti interruttivi è stata offerta dai resistenti.

1.1 – Anzitutto il motivo di ricorso difetta di specificità atteso che non riproduce, non indica e non produce in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il contenuto degli atti precedenti e dei documenti richiamati in ricorso (come la cartella di pagamento, gli atti introduttivi del giudizio di primo grado e di secondo grado), impedendo perciò a questo Corte di controllare ex actis la veridicità delle affermazioni relative alla maturata prescrizione del credito successivamente alla notifica della cartella esattoriale e la stessa affermazione di aver sollevato la stessa questione di prescrizione del credito (anche perchè il ricorrente sostiene di aver agito senza aver ricevuto alcuna notifica della cartella) nelle precedenti fasi del giudizio.

1.2. Il motivo è altresì inammissibile perchè non censura la reale ratio decidendi della sentenza impugnata la quale ha rilevato che con il ricorso introduttivo fosse stata eccepita tardivamente (ossia dopo la decadenza maturata decorso il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella) soltanto la prescrizione precedente alla notifica della cartella esattoriale (avendo il concessionario atteso oltre cinque anni prima di notificare la cartella relativamente a contributi Inps per l’anno 2005); ed ha invece escluso che fosse stata sollevata la eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, come invece si afferma oggi nel motivo di ricorso.

1.3 Inoltre il motivo di ricorso risulta inammissibile anche nella parte in cui rivendica la possibilità di far valere con l’opposizione all’esecuzione fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (in particolare la prescrizione) e lamenta che il giudice di merito non sia pronunciato sulla relativa eccezione, in quanto come ritenuto da questa Corte (Cass. n. 22946/2016, n. 20618/2016, n. 6034/2017) difetta nel ricorrente l’interesse ad agire considerato che l’azione con la quale ai sensi dell’art. 615 c.p.c. si contesti il diritto di procedere all’esecuzione forzata presuppone l’esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta.

2. – Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione delle norme di cui al D.M. n. 55 del 2014 ed alla allegata tabella delle tariffe sui compensi professionali degli avvocati atteso che la rideterminazione delle spese di lite in Euro 1685,00 al pagamento delle quali il ricorrente era stato condannato dalla Corte d’appello a favore di ciascuno dei convenuti costituiti, non corrispondeva ai parametri delle tabelle sui compensi professionali previste dal citato D.M. per le cause previdenziali (il cui valore rientri nello scaglione che va da Euro 01 ad Euro 1100 tenuto conto che il valore del credito non contestato nel ricorso era di Euro 576,68).

2.1. Il motivo è fondato; ed invero, tenuto conto del valore della lite nella misura incontestata sopraindicata ed in applicazione dei parametri previsti per la liquidazione dei compensi professionali nelle cause previdenziali dalle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014, le spese processuali di cui si tratta non potevano essere liquidate in Euro 1685,00 che è un importo che esorbita dall’applicazione delle medesime tariffe.

3. – Pertanto sulla base delle considerazioni che precedono; il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Va accolto invece il secondo motivo di ricorso e la sentenza deve essere quindi cassata in relazione motivo accolto. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con la liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado dovute dal ricorrente nei confronti delle parti convenute che si determinano in conformità alle menzionate tariffe nella seguente misura: 1) Euro 225 fase di studio della controversia; 2) Euro 225 fase introduttiva del giudizio; 3) Euro 380 fase istruttoria e/o trattazione; 4) Euro 235 fase decisionale; per un importo totale complessivo di Euro 1172, oltre accessori come per legge.

4. – Dato l’esito del giudizio le spese di questo grado devono essere compensate.

5. – Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, nei confronti del ricorrente incidentale.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara l’inammissibilità del primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito liquida le spese del giudizio di primo grado in Euro 1172 complessivi, oltre accessori di legge. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA