Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17379 del 26/08/2016
Cassazione civile sez. lav., 26/08/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 26/08/2016), n.17379
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22887-2010 proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA
2016
2409CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli Avvocati ALESSANDRO RICCIO, MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
D.M.D. nato a (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 469/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 21/06/2010 R.G.N. 382/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/06/2016 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;
udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA per delega verbale Avvocato RICCI
MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
Con sentenza depositata il 21.6.2010, la Corte d’appello di Cagliari, in riforma della statuizione di primo grado, dichiarava non dovute all’INPS le spese di lite liquidate a carico di D.M.D. dal locale Tribunale, che nel rigettare la sua domanda volta a conseguire l’indennità di accompagnamento aveva ritenuto che il ricorso non fosse corredato da idonea documentazione utile ai fini dell’esonero dalle spese ex art. 152 att. c.p.c..
La Corte, per quanto qui interessa, rigettava l’eccezione d’inammissibilità per decorrenza dei termini sollevata dall’Istituto all’atto della costituzione in appello, in quanto la sentenza non era stata notificata e doveva in specie ritenersi applicabile il termine annuale ex art. 327 c.p.c..
Contro questa pronuncia ricorre l’INPS con un unico motivo di censura. D.M.D. è rimasta intimata.
Diritto
Con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente lamenta violazione dell’art. 327 c.p.c., per avere la Corte territoriale dato corso all’appello nonostante che esso fosse stato proposto ad oltre un anno dal deposito della sentenza di primo grado.
Il motivo è fondato. Risulta dalla documentazione versata in atti al seguito del ricorso che la sentenza di prime cure è stata depositata in Cancelleria il 22.5.2008, che l’appello dell’odierna intimata è stato depositato presso la Cancelleria della Corte territoriale soltanto in data 6.7.2009 e altresì che l’INPS, costituendosi in giudizio, aveva correttamente rilevato la sua tardività.
Pertanto, affatto erronea appalesandosi la decisione della Corte territoriale (che nemmeno dà correttamente conto dell’eccezione di tardività, riferendola al termine breve di trenta giorni), la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo, sussistendo comunque giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di gravame, in considerazione dell’accertamento compiuto dalla Corte di merito circa la sussistenza, agli atti del giudizio di primo grado, della dichiarazione utile ai fini dell’esonero delle spese di lite.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2016