Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17379 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21884-2018 proposto da:

D.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 68,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONSI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO ROBERTO MARASCO;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ISABELLA DE BARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 768/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Bari ha riconosciuto l’efficacia nell’ordinamento italiano della sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale pugliese dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario contratto tra P.F. e D.I.. La nullità del matrimonio era stata dichiarata per incapacità del marito ad assumere e ad adempiere agli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica.

La Corte d’appello, a sostegno della decisione, ha rilevato l’infondatezza dell’eccezione di convivenza pluriennale prospettata dalla D. quale motivo ostativo alla delibazione della sentenza di nullità del matrimonio concordatario per genericità della formulazione dell’eccezione, risultata priva dell’allegazione di fatti e comportamenti specifici dei coniugi che dimostrassero la presenza di un’affectio coniugalis durante gli anni di convivenza. La sentenza ecclesiastica, inoltre, ha fatto emergere l’esistenza di un rapporto litigioso tra i coniugi i quali sono risultati lontani da un punto di vista affettivo, fisico e di intenti.

La D. propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso P.F..

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 29 Cost., e della L. n. 121 del 1985. La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sia contraria all’ordine pubblico perchè non ha tenuto conto della convivenza pluriennale che costituisce un impedimento di ordine pubblico al riconoscimento della sentenza ecclesiastica.

Nel secondo motivo si deduce il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, ossia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio consistente nell’omesso esame delle istanze istruttorie e delle prove documentali dedotte dalla ricorrente a sostegno dell’eccezione proposta.

Il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente, sono manifestamente fondati. Alla luce del principio affermato dalle S.U. con la sentenza n. 16379 del 2014, la convivenza triennale “come coniugi”, quale elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, come affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989. Tale situazione è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio-atto”. Il giudice di merito era, di conseguenza, tenuto all’accertamento delle circostanze di fatto relative all’effettività della convivenza e al suo protrarsi in relazione alle quali erano state puntualmente dedotte prove orali e forniti riscontri documentali, esposte conformemente al canone di specificità nel secondo motivo di ricorso. Il difetto allegativo, posto a base della decisione da parte della Corte d’appello, risulta formulato senza aver dato conto delle emergenze istruttorie già in atti (tra le altre i riscontri documentali del mantenimento della coppia da parte del controricorrente e le dichiarazioni rese all’udienza presidenziale della separazione personale prodotte dalla parte) e delle istanze di prova orale, formulate nel giudizio di merito, dovendosi rilevare che l’istruzione probatoria sulla natura e durata della convivenza dovesse essere svolta con poteri istruttori autonomi dal giudice del riconoscimento della sentenza emessa dal giudice canonico trattandosi di circostanza estranea all’accertamento posto a base di quel giudizio.

In conclusione devono essere accolti i due motivi di ricorso cui consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie i due motivi di ricorso. Cassa la pronuncia impugnata e la rinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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