Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17378 del 26/08/2016
Cassazione civile sez. lav., 26/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 26/08/2016), n.17378
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24802-2010 proposto da:
D.N.L.V. C.F. (OMISSIS), C.A. C.F. (OMISSIS),
C.G. C.F. (OMISSIS), C.C. C.F. (OMISSIS), C.M.
C.F. (OMISSIS), nella qualità di eredi di C.R., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 2, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO NESPEGA, rappresentati e difesi
dall’avvocato GIOVANNI DE DONNO;
– ricorrenti –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati
CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, giusta delega in
atti;
– controricorrente –
nonchè contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1873/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 19/10/2009 R.G.N. 2617/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/06/2016 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza depositata il 19.10.2009, la Corte d’appello di Lecce confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda di C.R. volta a conseguire l’indennità di accompagnamento o in subordine la pensione d’inabilità civile.
La Corte in particolare riteneva che le doglianze mosse dall’appellante (e fatte proprie dai di lui eredi, costituitisi nelle more dell’appello a seguito del decesso dell’appellante) si risolvessero in nient’altro che in una personale e soggettiva valutazione delle malattie da cui era affetto e che a nulla poteva valere il tentativo di sommare alla percentuale invalidante già accertata in sede amministrativa quella riveniente da altra affezione, non potendo comunque pervenirsi all’inabilità assoluta.
Contro questa pronuncia ricorrono gli eredi di C.R., affidandosi a due motivi di censura, illustrati con memoria. Resiste l’INPS con controricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.
Diritto
Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 441, 442 e 445 c.p.c., e art. 149 att. c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di prime cure senza valutare la documentazione successiva alla visita peritale disposta in quel grado e versata in atti al momento della loro costituzione nel giudizio di appello.
Con il secondo motivo, inoltre, i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere la Corte di merito adeguatamente spiegato il rigetto del motivo di appello concernente l’errata applicazione delle tabelle e della c.d. formula di Balthazard.
Ciò posto, il primo motivo è fondato. Nei giudizi in materia previdenziale e assistenziale di cui all’art. 442 c.p.c., la disposizione di cui all’art. 149 att. c.p.c., impone al giudice di merito di tener conto, ai fini della decisione, dei nuovi aggravamenti e/o delle nuove malattie intervenute in corso di giudizio, con la conseguenza che è consentito alla parte denunciare e documentare, in appello, sino all’udienza di discussione, nuovi aggravamenti e/o nuove malattie insorte successivamente e di cui il consulente tecnico d’ufficio non abbia tenuto conto e, ulteriormente, che incorre in vizio di omessa motivazione il giudice del gravame che non abbia ritenuto di disporre una nuova consulenza tecnica o che, comunque, non abbia congruamente motivato sulla irrilevanza del dedotto aggravamento o della dedotta malattia ai fini del riconoscimento della invalidità (cfr. da ult. Cass. n. 13954 del 2009).
Nel caso di specie, la Corte di merito, pur avendo ammesso la produzione della documentazione sanitaria allegata all’atto di costituzione degli eredi di C.R. (che risulta debitamente indicata e allegata anche al ricorso per cassazione), non ha in alcun modo motivato sulla sua inidoneità a revocare in dubbio le conclusioni della CTU disposta in prime cure. Di conseguenza, il primo motivo va accolto per quanto di ragione e, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2016