Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17378 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 23/07/2010), n.17378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.A.;

– intimata –

sul ricorso n. 34580/2006 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II

N. 33, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO,

che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5212/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/11/2005 R.G.N. 2859/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO per delega GALLEANO SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento dell’incidentale.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, regolarmente notificato, I.A., assunta con contratto a tempo determinato dalla societa’ Poste Italiane s.p.a, per il periodo dal 20.12.1999 al 18.3.2000 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, rilevava la illegittimita’ dell’apposizione del termine al contratto in questione di talche’, essendo stata l’assunzione illegittima, il contratto si era convertito in contratto a tempo indeterminato. Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di illegittimita’ del termine apposto al predetto rapporto di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato, con condanna della societa’ al risarcimento del danno.

Con sentenza in data 20.3.2002 il Tribunale adito rigettava le domande.

Avverso tale sentenza proponeva appello la lavoratrice predetta lamentandone la erroneita’ sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande avanzate con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 23.6.2005, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava la natura a tempo indeterminato del rapporto in questione, condannando la societa’ convenuta al ripristino del rapporto ed al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione, con accessori, per i tre anni successivi alla scadenza del contratto, ma con decorrenza dalla data di offerta delle prestazioni.

In particolare la Corte territoriale rilevava la illegittimita’ dell’apposizione del termine, essendo stato superato il termine massimo del 30.4.1998 previsto dagli accordi aziendali.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Poste Italiane s.p.a con un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso la lavoratrice intimata che propone a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo di gravame.

La stessa ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. dei due ricorsi perche’ proposti avverso la medesima sentenza.

Col proposto gravame la ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 1362 c.c. e segg., nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine all’efficacia dell’accordo del 25.9.1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 1994.

In particolare osserva che in maniera assolutamente arbitraria la Corte territoriale aveva ritenuto che l’ipotesi prevista dalla L. n. 57 del 1987, art. 23 dovesse essere necessariamente correlata ad una precisa limitazione temporale. In tal modo l’interpretazione fornita dai giudici di merito aveva introdotto nella normativa contrattuale un ulteriore elemento assolutamente non previsto dalle parti contraenti; per contro, la corretta applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, avrebbe dovuto portare la Corte di merito a valutare i successivi accordi attuativi nella loro effettiva natura di atti ricognitivi di una determinata situazione di fatto, senza alcuna volonta’ negoziale di porre limite alcuno se non quello della intrinseca temporaneita’ di qualsiasi processo di ristrutturazione, e quindi anche di quello della societa’ Poste Italiane s.p.a..

Il ricorso non e’ fondato.

Deve premettersi, in linea generale, che la L. n. 57 del 1987, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dall’ari 1 della L. 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche nonche’ dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997.

Partendo dal detto principio questa Corte, dopo aver ribadito la legittimita’ della formula adottata nell’accordo integrativo, caratterizzata, in particolare, dalla mancata previsione di un termine finale, ha ritenuto tuttavia viziate quelle decisioni dei giudici di merito nella parte in cui hanno affermato la natura meramente ricognitiva dei ed. accordi attuativi e conseguentemente il carattere non vincolante degli stessi quanto alla determinazione della data entro la quale era legittimo ricorrere a contratti a termine, atteso che con tale interpretazione dei suddetti accordi si sono discostate dal chiaro significato letterale delle espressioni usate, ed in particolare di quella secondo cui per far fronte alle predette esigenze si potra’ procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30/4/98 (cfr.

accordo del 16 gennaio 1998); cio’, fra l’altro, in violazione del principio secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, e’ precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto de contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. sez. lav., 28.8.2003 n. 12245; Cass. sez. lav., 25.8.2003 n. 12453).

La stessa giurisprudenza ha ritenuto inoltre la sussistenza, nelle suddette sentenze, di una violazione del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 c.c. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziche’ in quello per cui non ne avrebbero alcuno;

ed infatti la statuizione secondo cui le parti non avevano inteso introdurre limiti temporali alla previsione di cui all’accordo del 25 settembre 1997 implica la conseguenza che gli accordi attuativi, cosi’ definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (cosi’ testualmente Cass. sez. lav., 14.2.2004 n. 2866).

La giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr, ex plurimis, Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378) ha, per contro, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volonta’ delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo circa due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioe’ quando il diritto del soggetto si era gia’ perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione deve comunque ritenersi conforme alla regala iuris dell’indisponibilita’ dei diritti dei lavoratori gia’ perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non piu’ legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. sez. lav., 12.3.2004 n. 5141).

Il sopra citato orientamento di questa Corte deve essere pienamente confermato atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito e quelle oggi proposte all’attenzione della Corte non sono sorrette da argomenti che non siano gia’ stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravita da esonerare la Corte dal dovere di fedelta’ ai propri precedenti.

La censura relativa alla legittimita’ del termine apposto al contratto de quo deve essere pertanto considerata infondata per le ragioni sin qui esposte.

I ricorso proposto dalla societa’ datoriale non puo’ quindi trovare accoglimento.

Con il ricorso incidentale proposto la lavoratrice lamenta violazione degli artt. 112, 114 e 432 c.p.c. e dell’art. 1218, 1219 e 1227 c.c. nonche’ omessa, insufficiente contraddittoria motivazione.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva condannato la societa’ datoriale alla corresponsione in favore dell’appellante, a titolo di risarcimento del danno, di una somma parametrata alle retribuzioni che sarebbero state percepite dalla data di messa in mora sino alla scadenza del terzo anno successivo alla data di interruzione del rapporto, non avendo la Corte esplicitato le motivazioni di tale determinazione, che comunque si appalesavano erronee in punto di diritto non avendo la societa’ appellata dedotto alcunche’ in punto di colpa concorrente della lavoratrice.

Il ricorso e’ fondato.

Osserva il Collegio che tale statuizione e’ fondata su una motivazione insufficiente avendo la Corte territoriale configurato, in modo astratto ed apodittico, una presunzione di sicuro reperimento di altra occupazione nel predetto termine di tre anni. Del resto, fatta valere dalla lavoratrice la illegittimita’ del termine apposto al contratto, resta accertata la persistenza del rapporto di lavoro, salvo che esso sia stato poi risolto per mutuo consenso o per recesso del datore di lavoro che abbia intimato il licenziamento (Cass. sez. lav., 2.4.2009 n. 8061).

In conclusione, deve essere rigettato il ricorso principale ed accolto quello incidentale; la sentenza va di conseguenza cassata in relazione al ricorso accolto e la causa va rinviata per nuovo esame sull’ammontare del risarcimento spettante alla ricorrente incidentale, alla stessa Corte di appello, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvedera’ altresi’, ex art. 385 c.p.c., sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale ed accoglie l’incidentale. Cassa l’impugnata sentenza in relazione al ricorso incidentale accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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